Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria |
Data: | 26/01/2021 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Integrazione tariffaria alle strutture contrattualizzate e convenzionate del Servizio sanitario regionale. |
Art. 3. Valori massimi riconosciuti. |
Art. 4. Destinatari dell'integrazione tariffaria. |
Art. 5. Modalità di erogazione. |
Art. 6. Destinatari dei contributi. |
Art. 7. Destinatari dei contributi ai fornitori accreditati di prestazioni domiciliari sociali e sanitarie. |
Art. 8. Rimborsi per spese di energia elettrica. |
Art. 9. Agevolazioni a valere sul Fondo di garanzia. |
Art. 10. Esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive IRAP delle aziende pubbliche di servizi alla persona. |
Art. 11. Norma finanziaria. |
Art. 12. Norma finale. |
Art. 13. Entrata in vigore. |
§ 3.1.172 - L.R. 26 gennaio 2021, n. 3.
Misure urgenti per la continuità delle prestazioni residenziali di carattere sanitario, sociosanitario e socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o da patologie psichiatriche.
(B.U. 28 gennaio 2021, n. 4 - S.O. n. 5)
CAPO I
Finalità
Art. 1. Finalità.
1. La presente legge reca disposizioni volte a sostenere la continuità dell'erogazione delle prestazioni di carattere residenziale di tipo sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza e da patologie psichiatriche, nonché di carattere semiresidenziale socio-sanitarie per persone con disabilità.
CAPO II
Integrazione tariffaria per le maggiori spese correlate all'emergenza epidemiologica
Art. 2. Integrazione tariffaria alle strutture contrattualizzate e convenzionate del Servizio sanitario regionale.
1. In relazione ai maggiori oneri per la prevenzione ed il controllo dell'infezione da Sars-Cov-2 sostenuti dalle strutture contrattualizzate e convenzionate di tipo sanitario e socio-sanitario, con riguardo alle prestazioni acquistate nel periodo intercorrente dal 21 febbraio 2020 al 30 giugno 2021 dalle aziende sanitarie locali del Servizio sanitario regionale, è riconosciuta un'integrazione tariffaria, con oneri a carico del Fondo sanitario regionale, entro un valore massimo per giornata di assistenza, come stabilito all'articolo 3, per un importo non superiore a 30 milioni di euro negli esercizi 2020 e 2021.
2. L'integrazione tariffaria di cui al comma 1 ha natura straordinaria e non rinnovabile.
Art. 3. Valori massimi riconosciuti.
1. Le integrazioni tariffarie di cui all'articolo 2 non possono superare le spese rendicontate da ciascuna struttura.
2. Nell'ambito della rendicontazione sono ammesse le spese, non altrimenti finanziate dalla pubblica amministrazione, relative alla sanificazione degli ambienti, all'acquisto di dispositivi di protezione individuale, alle maggiori spese del personale, per lo smaltimento dei rifiuti speciali e a quelle relative a specifici investimenti per la messa in sicurezza degli ospiti e degli operatori e a migliorare la qualità dell'assistenza con interventi finalizzati a garantire il benessere psicofisico degli ospiti nel contesto emergenziale.
3. Il valore di riferimento dell'integrazione tariffaria a giornata è pari a euro 2,65 per le strutture residenziali per anziani, a euro 1,5 per le strutture residenziali per persone con disabilità, a euro 1,5 per le strutture residenziali per persone affette da patologie psichiatriche, a euro 1,5 per le strutture residenziali per minori, a euro 1 per le strutture residenziali per persone affette da tossicodipendenza e a euro 1 per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità.
Art. 4. Destinatari dell'integrazione tariffaria.
1. L'integrazione tariffaria di cui all'articolo 2, comma 1, è riconosciuta ai soggetti titolari di autorizzazione delle strutture convenzionate e contrattualizzate con il Servizio sanitario regionale.
2. L'integrazione tariffaria non è erogabile:
a) alle aziende sanitarie locali laddove titolari di autorizzazione di strutture residenziali;
b) ai titolari di autorizzazione delle strutture Covid dedicate, per le quali valgono specifiche regole contenute nei contratti intercorrenti con le aziende sanitarie locali;
c) ai titolari di autorizzazione di strutture degenziali per prestazioni di ricovero in regime di acuzie e post-acuzie, compresa la post-acuzie psichiatrica;
d) in via residuale, ad ogni altro soggetto non espressamente ricompreso nel novero dei destinatari.
Art. 5. Modalità di erogazione.
1. Le modalità di erogazione delle integrazioni tariffarie sono definite con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto dei parametri stabiliti all'articolo 3, comma 3.
CAPO III
Contributi alle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali autorizzate al funzionamento
Art. 6. Destinatari dei contributi.
1. Ai titolari di autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali di tipo socio sanitario e socio-assistenziali, non convenzionate con il servizio sanitario regionale ai sensi della
2. L'entità contributiva, i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi sono definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale, sulla base dei posti letto autorizzati al 30 novembre 2020.
CAPO IV
Contributi ai fornitori accreditati di prestazioni domiciliari sociali e sanitarie
Art. 7. Destinatari dei contributi ai fornitori accreditati di prestazioni domiciliari sociali e sanitarie.
1. Ai soggetti fornitori accreditati di prestazioni domiciliari sociali e sanitarie è riconosciuto un contributo una tantum per spese, non altrimenti finanziate dalla pubblica amministrazione, relative all'acquisto di dispositivi di protezione individuale, a maggiori spese del personale, nonché a quelle spese specifiche per la messa in sicurezza degli assistiti e per migliorarne la qualità dell'assistenza, con interventi finalizzati a garantire il benessere psicofisico dei medesimi.
2. L'ammontare complessivo dei contributi di cui al comma 1 non può eccedere l'importo complessivo di euro 1.500.000,00.
3. L'entità contributiva, i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al comma 1 sono definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale.
CAPO V
Altre misure di sostegno
Art. 8. Rimborsi per spese di energia elettrica.
1. La Regione, in attuazione dell'articolo 17 della
2. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 10 del
Art. 9. Agevolazioni a valere sul Fondo di garanzia.
1. Le misure di cui all'articolo 13, comma 1, del
Art. 10. Esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive IRAP delle aziende pubbliche di servizi alla persona.
1. In attuazione dell'articolo 1, comma 299, della
2. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano anche alle APSP, succedute alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, fino all'entrata in vigore di altre disposizioni normative regionali.
CAPO VI
Disposizioni finanziarie
Art. 11. Norma finanziaria.
1. Agli oneri finanziari derivanti dall'articolo 2, quantificati in euro 30.000.000,00, si provvede con le risorse pari a euro 19.500.000,00 già stanziate e impegnate per le finalità di cui alla presente legge nell'esercizio finanziario 2020 del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, a valere sul finanziamento sanitario corrente regionale, di cui alla missione 13 (Tutela della salute), programma 13.01 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), titolo 1 (Spese correnti) e per l'esercizio finanziario 2021 con le risorse pari a euro 10.500.000,00 iscritte sulla medesima missione e programma di spesa del bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023.
2. Agli oneri finanziari derivanti dall'articolo 6, quantificati in euro 10.100.000,00 per l'anno 2021, da iscriversi nella missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.03 (Interventi per gli anziani), Titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 si provvede come segue:
a) con l'incremento, per un importo non superiore a euro 4.200.000,00, delle entrate iscritte nel titolo 3, categoria 502, derivanti dalla monetizzazione di cui all'articolo 8, finalizzata al finanziamento delle spese sostenute per i consumi elettrici dei soggetti di cui all'articolo 6;
b) con l'iscrizione, per un importo non superiore a euro 3.900.000,00, nelle entrate del titolo 2, categoria 101, del contributo per il ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da Covid-19, previsto in favore delle regioni a statuto ordinario dall'articolo 32-quater, comma 2, del
c) tramite la riduzione di euro 2.000.000,00 delle risorse iscritte a valere sulla missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), programma 08.02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare), Titolo 2 (Spese in conto capitale).
3. Agli oneri finanziari derivanti dall'articolo 7 si fa fronte con l'iscrizione, per un importo pari a euro 1.500.000,00, nelle entrate del titolo 2, categoria 101, per l'anno 2021, del contributo per il ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da Covid-19, previsto in favore delle regioni a statuto ordinario dall'articolo 32-quater, comma 2, del
4. Agli oneri finanziari per le annualità 2021, 2022, 2023 derivanti dall'articolo 10, pari a euro 1.000.000,00 per ciascun esercizio finanziario, si provvede con incremento di eguale importo del "Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale", di cui all'articolo 19 della
CAPO VII
Disposizioni finali
Art. 12. Norma finale.
1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'eventuale attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, o in regime de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Art. 13. Entrata in vigore.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, trovano applicazione in via condizionata all'approvazione della legge del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.