§ 2.5.34 - L.R. 26 novembre 2020, n. 28.
Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2020, n. 19 (Disposizioni in ordine alla specificità montana della provincia del Verbano Cusio Ossola e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.5 comunità montane
Data:26/11/2020
Numero:28


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 19/2020.
Art. 2.  Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 19/2020.
Art. 3.  Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 19/2020.
Art. 4.  Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 19/2020.
Art. 5.  Interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge regionale 19/2020 e decorrenza dei trasferimenti.
Art. 6.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 2.5.34 - L.R. 26 novembre 2020, n. 28.

Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2020, n. 19 (Disposizioni in ordine alla specificità montana della provincia del Verbano Cusio Ossola e interventi a favore dei territori montani e delle province piemontesi).

(B.U. 26 novembre 2020, n. 48 - S.O. 27 novembre 2020, n. 5)

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 19/2020.

1. All'articolo 4, comma 1, della legge regionale 5 agosto 2020, n. 19 (Disposizioni in ordine alla specificità montana della provincia del Verbano Cusio Ossola e interventi a favore dei territori montani e delle province piemontesi) le parole "dei canoni idrici relativi alle grandi derivazioni" sono sostituite dalle seguenti: "dei canoni idrici riscossi in competenza relativi alle grandi derivazioni idroelettriche".

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 19/2020.

1. All'articolo 5, comma 1, della legge regionale 19/2020 le parole "dei canoni idrici relativi alle grandi derivazioni" sono sostituite dalle seguenti: "dei canoni idrici riscossi in competenza relativi alle grandi derivazioni idroelettriche".

 

     Art. 3. Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 19/2020.

1. All'articolo 6, comma 1, della legge regionale 19/2020 le parole "dei canoni idrici relativi alle grandi derivazioni" sono sostituite dalle seguenti: "dei canoni idrici riscossi in competenza relativi alle grandi derivazioni idroelettriche".

 

     Art. 4. Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 19/2020.

1. All'articolo 7, comma 1, della legge regionale 19/2020 le parole "dei canoni idrici relativi alle grandi derivazioni" sono sostituite dalle seguenti: "dei canoni idrici corrisposti ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 relativi alle grandi derivazioni idroelettriche".

 

     Art. 5. Interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge regionale 19/2020 e decorrenza dei trasferimenti.

1. Le disposizioni abrogative stabilite all'articolo 8 della legge regionale 19/2020 sono da intendersi con effetto a far data dal 1° gennaio 2020.

2. I trasferimenti delle risorse di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge regionale 19/2020 decorrono a far data dal 1° gennaio 2020, previa sottoscrizione delle intese previste agli articoli 5 e 6 della legge medesima.

 

     Art. 6. Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.