§ 3.4.38 - L.R. 30 dicembre 2019, n. 22.
Disposizioni modificative della legge regionale 24 marzo 2000, n. 19 (Norme integrative della disciplina in materia di trasporto pubblico locale)
(B.U. 31 dicembre 2019, n. 54)
Art. 1. (Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 19)
1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 19, è aggiunta la seguente lettera: "h) garantire ogni tutela dei diritti patrimoniali e non patrimoniali dei lavoratori dipendenti impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale come stabiliti da leggi, regolamenti e dai CCNL.".
Art. 2. (Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 19)
1. All'articolo 13 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 19 (Norme integrative della disciplina in materia di trasporto pubblico locale), il comma 2 è sostituito dal seguente comma: "2. Ai fini di cui al comma 1, l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale extraurbano ha luogo mediante l'esperimento di una gara a procedura aperta e l'aggiudicazione è effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici). La rete regionale dei servizi minimi di trasporto pubblico locale extraurbano è messa a gara in un lotto unico. Per il servizio urbano viene messa a gara dal Comune competente per territorio la rete urbana di traffico approvata dalla Regione. I soggetti che possono partecipare alla gara sono quelli previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.".
Art. 3. (Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 19)
1. All'articolo 15 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 19, il comma 3 è sostituito dal seguente comma: "3. L'impresa che subentra a qualunque titolo ai servizi esercitati è obbligata a rilevare i beni strumentali all'esercizio che siano stati qualificati dall'amministrazione affidante come beni essenziali ovvero come beni indispensabili, secondo la definizione a tal fine formulata nell'Allegato A della deliberazione n. 49 del 17 giugno 2015 dell'Autorità di regolazione dei trasporti, nonché a rilevare il personale inerente i servizi medesimi con tutti i diritti maturati.".
2. All'articolo 15 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 19, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma: "6. Nelle more della redazione, pubblicazione e aggiudicazione del bando di gara per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma, la Regione Molise pone in essere tutte le iniziative necessarie ad adeguare i contratti ponte in essere al fine di razionalizzare i costi, garantire prestazioni efficaci ed efficienti e salvaguardare i diritti patrimoniali e non patrimoniali dei lavoratori dipendenti.".
Art. 4. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.