Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.6 calamità naturali |
Data: | 07/08/2020 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 “Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile” e successive modifiche) |
Art. 2. (Disposizioni transitorie relative alla l.r. 2/2014) |
Art. 3. (Abrogazione) |
Art. 4. (Disposizioni finanziarie) |
Art. 5. (Entrata in vigore) |
§ 4.6.75 - L.R. 7 agosto 2020, n. 8.
Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 (Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile) e successive modifiche
(B.U. 11 agosto 2020, n. 100)
Art. 1. (Modifiche alla
Alla
a) al comma 1 dell’articolo 1:
1) le parole: “della
2) le parole: “l’integrità della vita, i beni, ivi compresi quelli del patrimonio culturale e artistico, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi” sono sostituite dalle seguenti: “la vita, l’integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo”;
b) il comma 1 dell’articolo 2 è sostituito dal seguente:
“1. Ai fini della ripartizione delle attività e dei compiti di protezione civile tra i diversi livelli di governo, gli eventi emergenziali si distinguono in:
a) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
b) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che per loro natura o estensione comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo;
c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che in ragione della loro intensità o estensione devono, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell’articolo 24 del
c) all’articolo 3:
1) dopo la lettera b) del comma 1 è inserita la seguente: "b bis) nell’ambito delle attività di cui alla lettera b), la diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile, anche con il coinvolgimento, previa intesa, delle istituzioni scolastiche, allo scopo di diffondere l’adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte degli studenti e del personale docente;”;
2) al comma 2 le parole: “all’articolo 15, comma 3 bis, della
d) al comma 2 dell’articolo 4 le parole: “di cui all’articolo 11 della l. 225/1992” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 13 del
e) al comma 1 dell’articolo 5:
1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
“c) l’approvazione e l’attuazione del Piano regionale di protezione civile che prevede criteri e modalità di intervento da seguire in caso di emergenza e che individua nel rispetto dei criteri generali definiti ai sensi dell’articolo 18, comma 4, del
2) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
“e) l’adozione degli indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile di ambito e comunali, nonché per la revisione e valutazione periodica dei medesimi piani;”;
3) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
“f) il coordinamento degli interventi previsti nei piani di protezione civile di ambito e comunali, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, lettera b), del
4) alla lettera o) le parole: “in conformità agli articoli 20 e 24 del
f) l’articolo 6 è sostituito dal seguente:
“Art. 6. (Individuazione e funzioni degli ambiti territoriali ottimali)
1. Gli ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni di protezione civile sono individuati nel Piano regionale di protezione civile ai sensi dell’articolo 14 bis, comma 1, lettera b), che stabilisce, altresì, i criteri organizzativi, le relative funzioni e la governance.
2. Agli ambiti territoriali ottimali, in coerenza con le indicazioni di cui all’articolo 18 del
g) l’articolo 7 è sostituito dal seguente:
“Art. 7. (Funzioni e compiti dei comuni)
1. Ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del
2. I comuni, anche in forma associata, assicurano l’attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito dalla pianificazione di emergenza adottata, in osservanza della presente legge e in coerenza con quanto previsto dal
a) alla predisposizione e all’attuazione del piano di emergenza comunale e/o intercomunale, previsto dalla normativa vigente in materia di protezione civile, redatto secondo i criteri e le modalità di cui alle indicazioni operative adottate dal Dipartimento della protezione civile e dalle linee guida regionali. Il comune o le associazioni di comuni provvedono alla verifica e all’aggiornamento periodico del proprio piano di emergenza, trasmettendone copia alla Regione, alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo (UTG) e all’ambito territoriale ottimale di appartenenza;
b) all’attuazione, in ambito comunale delle attività di prevenzione dei rischi, in particolare, per quanto attiene alle attività di presidio territoriale, sulla base dei criteri fissati dal Piano regionale di protezione civile e dalla pianificazione comunale di emergenza;
c) all’adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla pianificazione dell’emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
d) all’ordinamento dei propri uffici e alla disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell’azione amministrativa peculiari e semplificate per provvedere all’approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l’espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all’articolo 2, comma 1;
e) alla partecipazione alle attività del rispettivo ambito territoriale ottimale, secondo le previsioni del Piano regionale di protezione civile;
f) alla disciplina della modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare, in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni del medesimo ambito territoriale ottimale, a supporto delle amministrazioni locali colpite;
g) al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), all’attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze a livello comunale;
h) alla vigilanza sull’attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti;
i) alla redazione del censimento dei danni conseguenti agli eventi e all’individuazione degli interventi necessari al superamento dell’emergenza;
l) all’impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale e di ambito, mediante specifiche convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nell’Elenco territoriale di cui all’articolo 10, comma 5, ovvero attraverso la costituzione dei gruppi comunali di cui all’articolo 35 del
m) a garantire la disponibilità e la fruizione, o concorrere a garantirne la disponibilità e la fruizione, di una sede per l’utilizzo dell’attività di volontariato di protezione civile, con spazi e caratteristiche adeguate al numero degli iscritti ed alla necessaria operatività.
Ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del
Ai sensi dell’articolo 12, comma 4, del
h) l’articolo 8 è sostituito dal seguente:
“Art. 8. (Funzioni dei Sindaci)
1. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6 del
2. I Sindaci sono responsabili, con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:
a) del recepimento degli indirizzi statali e regionali in materia di protezione civile;
b) della promozione, dell’attuazione e del coordinamento delle attività di protezione civile esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;
c) della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare, come disciplinate nella pianificazione di protezione civile comunale;
d) dell’articolazione delle strutture organizzative preposte all’esercizio delle funzioni di protezione civile di propria competenza e dell’attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato e munito di specifiche professionalità, anche con riferimento alle attività di presidio delle funzioni del Centro operativo comunale di cui all’articolo 28, comma 1, lettera a);
e) della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell’azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni, peculiari e semplificate al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all’articolo 2, comma 1;
f) dell’adozione di provvedimenti contingibili e urgenti di cui all’articolo 54 del
g) dello svolgimento, a cura del comune, dell’attività di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall’attività dell’uomo;
h) del coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura del comune, che provvede ai primi interventi necessari e dà attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile, assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Regione in occasione di eventi di emergenza di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) o c).
3. Quando la calamità naturale o l’evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune o con quanto previsto nell’ambito della pianificazione di protezione civile comunale, i Sindaci chiedono l’intervento di altre forze e strutture operative regionali alla Regione e di forze e strutture operative nazionali al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli della Regione; a tal fine, i Sindaci assicurano il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e con il Presidente della Regione in occasione di eventi di emergenza, curando altresì l’attività di informazione alla popolazione.”;
i) all’articolo 10:
1) al comma 2, dopo le parole: “di cui al comma 4”, sono aggiunte le seguenti: “e i coordinamenti territoriali di organizzazioni di volontariato di protezione civile”;
2) al comma 5, le parole: “ai sensi della l. 266/1991” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi del
l) dopo il comma 2 dell’articolo 11 è inserito il seguente:
“2 bis. La Consulta elegge democraticamente al suo interno un membro titolare e un membro supplente quali propri rappresentanti nella Commissione territoriale del Comitato nazionale del volontariato di protezione civile di cui all’articolo 42, comma 2, lettera b), del d.lgs. 1/2018.”;
m) all’articolo 12:
1) al comma 1, le parole: “previo parere delle commissioni consiliari competenti” sono sostituite dalle seguenti: “in coerenza con il Programma regionale di cui all’articolo 13, ove adottato”;
2) al comma 3, le parole: “del
3) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
“5 bis. Le misure di cui al comma 1 non sono soggette all’istituto della compensazione di cui all’articolo 6 della
5 ter. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al comma 1, lettera a), nell’anno precedente, che intendano presentare domanda di contributo per le medesime finalità nell’esercizio in corso, possono richiedere, a titolo di acconto, il rimborso degli oneri di natura fiscale sostenuti per i mezzi in dotazione o in uso alle organizzazioni per lo svolgimento di attività operative di protezione civile, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.”;
n) gli articoli 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti:
“Art. 13. (Programma regionale di previsione e prevenzione in materia di protezione civile)
1. Al fine di promuovere uno sviluppo coordinato delle attività di protezione civile di cui all’articolo 3, la Regione adotta il Programma regionale di previsione e prevenzione in materia di protezione civile, di seguito denominato Programma regionale, che promuove uno sviluppo armonioso, equilibrato e duraturo delle attività di protezione civile, l’incremento della capacità di resilienza della società civile, la tutela del territorio e la mitigazione dei danni, nonché la promozione della cultura dell’autoprotezione.
2. Il Programma regionale ha validità triennale e definisce l’insieme degli indirizzi programmatici finalizzati a garantire lo sviluppo e l’efficacia del sistema integrato regionale di protezione civile al fine di adeguarne ed incrementarne la capacità di risposta alle emergenze.
3. Il Programma regionale indica gli obiettivi da perseguire, i criteri per l’individuazione degli interventi da realizzare nonché le risorse finanziarie necessarie ai fini dell’iscrizione nel bilancio pluriennale della Regione.
4. Il Programma regionale prevede in particolare:
a) relativamente alla previsione dei rischi, l’individuazione e la promozione di studi e ricerche sui fenomeni generatori delle condizioni di rischio al fine di definire scenari di evento, modelli o procedure previsionali;
b) relativamente alla prevenzione dei rischi:
1) la definizione di criteri di priorità in relazione al fabbisogno di opere e di progetti d’intervento ai fini di protezione civile;
2) le attività conoscitive, mediante studi e ricerche finalizzati all’applicazione di procedure e metodologie preventive correlate alle singole ipotesi di rischio;
3) l’individuazione delle esigenze di sviluppo e potenziamento dei sistemi di monitoraggio delle principali fonti di rischio, nonché di un sistema informativo regionale comprendente anche una rete di collegamenti tra le strutture di protezione civile per la comunicazione e la trasmissione di informazioni e dati;
4) il fabbisogno di mezzi e attrezzature per le organizzazioni di volontariato di protezione civile;
5) il fabbisogno delle attività formative e di addestramento del volontariato e degli operatori istituzionalmente impegnati in compiti di protezione civile nonché alle attività di informazione della popolazione sui rischi presenti sul territorio regionale;
c) l’istituzione di uno o più Centri polifunzionali di prossimità di protezione civile (CPP), secondo i seguenti criteri e modalità:
1) localizzazione dei CPP su aree individuate dall’Agenzia, d’intesa con gli enti locali interessati, caratterizzate da:
1.1 prossimità ai territori maggiormente a rischio, individuati sulla base dei dati di cui all’articolo 5, comma 1, lettera k), fatta salva la non esposizione diretta ai rischi specifici dei territori;
1.2 possibilità di allacciamento alle reti idriche, fognarie, elettriche, telefoniche e informatiche;
1.3 presenza di un adeguato sistema viario;
2) attribuzione ai CPP delle funzioni di:
2.1 sede operativa tecnico-organizzativa permanente per le materie di competenza della protezione civile nell’ambito territoriale di riferimento;
2.2 sede dei centri di coordinamento di cui all’articolo 28;
2.3 punto di riferimento dei comuni del territorio e della popolazione interessata nelle situazioni emergenziali;
2.4 polo logistico decentrato della colonna mobile regionale di cui all’articolo 18, comma 3;
3) attrezzatura dei CPP con mezzi idonei a rispondere alle tipologie di rischi naturali e antropici prevalenti nelle zone di prossimità, nonché con sistemi abitativi di permanenza temporanea, sia ad involucro flessibile che rigido, atti ad offrire immediato ricovero alle popolazioni colpite da eventi emergenziali;
4) possibilità di stipulare apposite convenzioni tra l’Agenzia e i coordinamenti territoriali di cui all’articolo 10, comma 5, per il presidio e la gestione dei CPP.
5. Il Programma regionale può essere sottoposto a processi sperimentali di partecipazione alle scelte, estendendo la consultazione anche alle parti sociali, a gruppi, associazioni e privati cittadini.
Art. 14. (Procedure per l’adozione del Programma regionale)
1. L’Agenzia regionale di protezione civile di cui all’articolo 19, predispone, sentite le strutture di coordinamento degli ambiti territoriali ottimali e la Consulta, la proposta di Programma regionale dodici mesi prima della scadenza dello stesso e la trasmette alla Giunta regionale.
2. La Giunta regionale, entro i tre mesi successivi, previo parere del Comitato regionale di protezione civile di cui all’articolo 27, adotta la proposta di Programma regionale e la trasmette alla commissione consiliare competente in materia di protezione civile.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, in assenza del parere del Comitato regionale di protezione civile di cui all’articolo 27, la Giunta regionale procede comunque all’adozione della proposta di Programma regionale ed alla relativa trasmissione alla commissione consiliare competente in materia di protezione civile.
4. Il Consiglio regionale approva il Programma regionale che viene pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
5. Il Programma regionale può essere modificato, integrato e aggiornato con le procedure indicate dal presente articolo.”;
o) dopo l’articolo 14, nell’ambito del Capo III, Sezione I, è inserito il seguente:
“Art. 14 bis. (Piano regionale di protezione civile)
1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva il Piano regionale di protezione civile che, nel rispetto dei criteri generali definiti ai sensi dell’articolo 18 del
a) definire ed individuare le tipologie degli scenari di rischio presenti sul territorio regionale, sulla base dei dati contenuti nelle pianificazioni comunali e di quelli derivanti dall’attività di monitoraggio eseguita a livello regionale;
b) individuare gli ambiti territoriali ottimali e i connessi criteri organizzativi ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), del
c) definire ed individuare le attività di prevenzione in relazione ai rischi individuati;
d) individuare l’assetto organizzativo e funzionale delle strutture operative regionali;
e) individuare l’organizzazione della colonna mobile regionale di cui all’articolo 18, comma 3;
f) individuare i criteri e le modalità di intervento da seguire in caso di emergenza.”;
p) all’articolo 15:
1) al comma 1, le parole: “14, comma 2, lettera b), della
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1 bis. Qualora la richiesta della dichiarazione dello stato di calamità di cui al comma 1 sia avanzata da parte dei comuni colpiti da eventi calamitosi, questi la trasmettono alla Regione entro dieci giorni dal verificarsi dell’evento calamitoso, corredata da una dettagliata descrizione degli eventi e da una descrizione e quantificazione di massima del danno, articolata secondo le seguenti voci:
a) oneri relativi all’organizzazione e all’effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall’evento;
b) oneri relativi al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa anche mediante interventi di natura temporanea;
c) oneri relativi alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connessi all’evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;
d) ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio.”;
3) al comma 4, le parole: “ai sensi dell’articolo 5 della
q) all’articolo 18:
1) le lettere b) e f) del comma 2 sono abrogate;
2) al comma 3, le parole: “La colonna mobile regionale può essere anche articolata in colonne mobili provinciali” sono sostituite dalle seguenti: “La colonna mobile regionale è articolata in conformità al Piano regionale di protezione civile”;
r) al comma 2 dell’articolo 20:
1) alla lettera b) dopo le parole: “predispone la proposta” sono aggiunte le seguenti: “del Piano regionale di protezione civile e”;
2) alla lettera h) le parole: “, con il Corpo forestale dello Stato” sono soppresse;
3) alla lettera k) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “secondo le previsioni del Piano regionale di protezione civile e del Programma regionale, anche avvalendosi, mediante convenzione, delle sedi delle organizzazioni di protezione civile o di immobili di altre amministrazioni ed enti.”;
s) alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 23 le parole: “ai sensi dell’articolo 5 della
t) al comma 1 dell’articolo 24 sono aggiunte, in fine, le parole: “ove adottato”;
u) l’articolo 26 bis è abrogato;
v) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 28, le parole: “o intercomunale (COI)” sono sostituite dalle seguenti: “e Centro di coordinamento d’ambito (CCA)”;
z) dopo il comma 2 dell’articolo 31 sono inseriti i seguenti:
“2 bis. Può costituire criterio prioritario nell’accesso ai contributi di cui al comma 2, lettera a), la gestione in forma associata delle attività di protezione civile di cui all’articolo 10, comma 4.
2 ter. Nella definizione dei criteri per l’accesso alle misure di cui al comma 2, la Regione tiene, altresì, conto dell’estensione territoriale, della popolazione residente, della tipologia e del grado di rischio nonché della copertura uniforme del territorio regionale.”;
aa) l’articolo 33 è sostituito dal seguente:
“Art. 33. (Formazione e aggiornamento)
1. La Regione promuove, mediante specifici corsi, attività di formazione e aggiornamento continuo del personale tecnico e amministrativo impegnato istituzionalmente nel settore della protezione civile nonché dei volontari delle organizzazioni iscritte nell’Elenco territoriale regionale di cui all’articolo 10, comma 5, con particolare attenzione agli aspetti della pianificazione, della prevenzione, del soccorso e del superamento dell’emergenza.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituita la Scuola di alta formazione di protezione civile.
3. Con regolamento regionale adottato ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, la Giunta regionale disciplina:
a) le modalità di costituzione della Scuola di cui al comma 2 e di esercizio delle relative funzioni;
b) i requisiti e le modalità per il riconoscimento di ulteriori strutture, diverse dalla Scuola di cui al comma 2, idonee a svolgere le attività di formazione e di aggiornamento previste dal comma 1;
c) i criteri e le modalità di riconoscimento delle attività di formazione e aggiornamento svolta dai soggetti di cui al comma 1.”.
Art. 2. (Disposizioni transitorie relative alla
1. In sede di prima attuazione:
a) la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva il primo Programma triennale di attività dell’Agenzia regionale di protezione civile entro tre mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso il quale individua misure di potenziamento della colonna mobile regionale di cui all’articolo 18, comma 3, della
b) il regolamento di cui all’articolo 23, comma 3, della
c) fino all’elezione della Consulta di cui all’articolo 11 della
1) essere composti da articolazioni locali di organizzazioni di volontariato di protezione civile di livello nazionale, iscritte nell’Elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2012 (Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile) da almeno tre anni, costituite da almeno dieci distaccamenti, nuclei o sezioni;
2) essere composti da almeno venticinque soggetti appartenenti ad organizzazioni di volontariato di protezione civile aventi carattere locale iscritte nell’Elenco territoriale regionale di cui all’articolo 10, comma 5, della
Art. 3. (Abrogazione)
1. Il comma 13 bis dell’articolo 5 della
Art. 4. (Disposizioni finanziarie)
1. Per gli anni 2021 e 2022, alla realizzazione del Programma regionale di previsione e prevenzione in materia di protezione civile di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n), si provvede mediante l’incremento del programma 01 “Sistema di protezione civile” della missione 11 “Soccorso civile”, rispettivamente, di 100.000,00 euro per l’anno 2021 e di 150.000,00 euro per l’anno 2022, in riferimento al titolo 1 “Spese correnti” e di 1.500.000,00 euro per l’anno 2021 e 2.000.000,00 di euro per l’anno 2022, in riferimento al titolo 2 “Spese in conto capitale”, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulle medesime annualità, nei fondi speciali di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titoli 1 e 2. Per l’anno 2023 si provvede ai sensi della legge di stabilità regionale 2021 e nell’ambito del bilancio regionale 2021-2023, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 38 del
2. Agli oneri derivanti dall’articolo 1, comma 1, lettera aa), si provvede a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
3. Al fine di garantire la concessione di contributi a favore delle organizzazioni di volontariato della protezione civile iscritte nell’Elenco territoriale regionale di cui all’articolo 10, comma 5 della
Art. 5. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.