§ 6.2.375 - L.R. 3 novembre 2020, n. 32.
Ratifica delle variazioni di bilancio adottate dalla giunta regionale con d.g.r. n. 581 del 6 agosto 2020, in deroga all'art. 51 del d. lgs. 23 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale
Data:03/11/2020
Numero:32


Sommario
Art. 1.  Oggetto della ratifica
Art. 2.  Regolamentazione dei rapporti sorti sulla base della quinta e della sesta variazione di bilancio
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 6.2.375 - L.R. 3 novembre 2020, n. 32.

Ratifica delle variazioni di bilancio adottate dalla giunta regionale con d.g.r. n. 581 del 6 agosto 2020, in deroga all'art. 51 del d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 109, co. 2bis, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

(B.U. 4 novembre 2020, n. 99)

 

Art. 1. Oggetto della ratifica

1. Ai sensi dell’articolo 109, comma 2-bis, lett. a), del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono ratificate le variazioni al bilancio di previsione 2020/2022, allegate alla presente legge (Allegato A – Entrate, Allegato B – Spese), adottate in via d’urgenza dalla Giunta regionale, in deroga all’articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi), con deliberazione 6 agosto 2020, n. 581 (settima variazione al bilancio di previsione 2020/2022).

 

     Art. 2. Regolamentazione dei rapporti sorti sulla base della quinta e della sesta variazione di bilancio

1. Ai sensi dell’articolo 109, comma 2-bis, lett. b), del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:

a) gli atti e i provvedimenti adottati entro il 15 ottobre sulla base della deliberazione della giunta regionale che ha approvato la quinta variazione di bilancio di previsione 2020/2022, in deroga all’articolo 51 del d.lgs. n. 118/2011, e trasmessa al Consiglio regionale, per la ratifica, con deliberazione della giunta regionale 17 settembre 2020, n. 634, restano validi anche ai fini degli atti e dei provvedimenti ad essi conseguenti, e i rapporti giuridici sorti sulla base della medesima deliberazione conservano efficacia;

b) gli atti e i provvedimenti adottati entro il 6 novembre 2020 sulla base della deliberazione della giunta regionale che ha approvato la sesta variazione di bilancio di previsione 2020/2022, in deroga all’articolo 51 del d.lgs. n. 118/2011, e trasmessa al Consiglio regionale, per la ratifica, con deliberazione della giunta regionale 17 settembre 2020, n. 634, restano validi anche ai fini degli atti e dei provvedimenti ad essi conseguenti, e i rapporti giuridici sorti sulla base della medesima deliberazione conservano efficacia.

 

     Art. 3. Entrata in vigore

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

Allegati

(Omissis)