Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 17/09/2020 |
Numero: | 31 |
Sommario |
Art. 1. Finalità ed oggetto |
Art. 2. Caratteristiche delle agevolazioni per l’accesso alla prima casa |
Art. 3. Fondo per l’accesso e la ristrutturazione della prima casa |
Art. 4. Definizioni |
Art. 5. Regolamento |
Art. 6. Disposizioni finanziarie |
Art. 7. Entrata in vigore |
§ 4.1.122 - L.R. 17 settembre 2020, n. 31.
Misure di sostegno per l’acquisto e la ristrutturazione della prima casa di proprietà
(B.U. 17 settembre 2020, n. 80 Speciale)
Art. 1. Finalità ed oggetto
1. La Regione, nel rispetto dell’art. 117 della Costituzione e in attuazione dell’art. 5 dello Statuto regionale, con la presente legge persegue le seguenti finalità:
a) favorire la formazione e lo sviluppo delle famiglie mediante la rimozione degli ostacoli che si presentano nelle diverse fasi della vita familiare, con particolare riguardo a quelli di carattere abitativo ed economico;
b) sostenere l’alto valore personale e sociale della maternità e della paternità, promuovere l’armonioso sviluppo delle relazioni familiari, nonché dei rapporti intergenerazionali, favorire l’uguaglianza di opportunità tra uomo e donna e tutelare il pieno sviluppo della personalità umana e il benessere di tutti i componenti della famiglia.
2. Tali finalità costituiscono attuazione dei principi fondamentali contenuti negli articoli 2, 3, 31, 37, 38 e 47 della Costituzione.
3. Al fine di ridurre il disagio abitativo della famiglia nella sua più ampia accezione e per far fronte alla drastica riduzione delle politiche di welfare abitativo, nonché per contrastare le attuali condizioni di contesto che determinano sempre maggiori difficoltà economiche per le famiglie, la Regione Basilicata agevola le giovani coppie, le gestanti sole, i genitori soli con uno o più figli minori a carico e i nuclei familiari con almeno tre figli nell’acquisto dell’abitazione principale e nella ristrutturazione dell’abitazione principale, mediante l’assegnazione di un contributo finalizzato all’abbattimento del tasso di interesse (TAN – Tasso Annuo Nominale) dei mutui contratti per l’acquisto e la ristrutturazione di unità immobiliari site sul territorio regionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, nella misura massima dell’80% (ottanta per cento) per i primi cinque anni di durata del finanziamento e del 50% (cinquanta per cento) per i restanti cinque anni di durata del finanziamento, nei limiti delle disponibilità finanziarie stanziate in bilancio [1].
4. Al fine di favorire l’accesso al credito della famiglia nella sua più ampia accezione per l’acquisto e la ristrutturazione di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, la Regione Basilicata concede garanzie, a prima richiesta, sui mutui ipotecari connessi all’acquisto e alla ristrutturazione di unità immobiliari, site sul territorio regionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con priorità per l’accesso al credito da parte delle giovani coppie, dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori e dei nuclei familiari con almeno tre figli, secondo le modalità stabilite dagli articoli successivi.
Art. 2. Caratteristiche delle agevolazioni per l’accesso alla prima casa
1. L’entità del contributo previsto dall’articolo 1, comma 3 della presente legge non può comunque superare la misura del tasso di riferimento. Qualunque sia il maggior importo del corrispondente contratto di mutuo o finanziamento, il contributo in conto interessi è riconosciuto per un importo di finanziamento massimo pari a 150.000,00 euro e per una durata massima di dieci anni.
2. Il contributo previsto dall’articolo 1, comma 3 della presente legge è calcolato secondo il tasso di riferimento europeo in vigore alla data di delibera del mutuo, è determinato sull’importo del finanziamento ammesso al contributo quale quota parte degli interessi e prevede l’abbattimento del tasso di interesse di riferimento europeo, nella misura stabilita dall’articolo 1, comma 3 della presente legge, per i primi dieci anni di durata del mutuo.
3. La garanzia prevista dall’articolo 1, comma 4 della presente legge è a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata e permane per l’intera durata del finanziamento.
4. La garanzia prevista dall’articolo 1, comma 4 della presente legge è concessa nella misura dell’ 80% (ottanta per cento) della quota capitale e per i mutui ipotecari di ammontare non superiore a 200 mila euro [2].
5. I contributi della presente legge non sono cumulabili con la fruizione di altre agevolazioni previste dalla normativa statale in materia di solidarietà a garanzia di mutui per l’acquisto della prima casa.
6. È fatto divieto a quanti hanno beneficiato dei contributi previsti dalla presente legge di alienare le unità immobiliari site sul territorio regionale ed adibite ad abitazione principale del mutuatario, prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di trasferimento del mutuatario nell’unità immobiliare oggetto di acquisto e/o ristrutturazione.
7. In caso di violazione della disposizione di cui al comma 6 il mutuatario è obbligato alla restituzione dei contributi ricevuti per l’acquisto e la ristrutturazione della prima casa di proprietà.
Art. 3. Fondo per l’accesso e la ristrutturazione della prima casa
1. Per l’attuazione di quanto disposto dagli articoli 1 e 2 della presente legge, è costituito un apposito Fondo per l’accesso e la ristrutturazione della prima casa. Le modalità di indirizzo e gestione di tale fondo sono disciplinate da apposite convenzioni tra la Regione e gli istituti ed aziende di credito operanti sul territorio della Basilicata.
Art. 4. Definizioni
1. Ai fini della presente legge devono intendersi:
a) per “Fondo”: il Fondo di cui all’articolo 3 della presente legge per la concessione di contributi e garanzie su mutui ipotecari connessi all’acquisto e alla ristrutturazione di unità immobiliari, site sul territorio regionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con priorità per l’accesso al credito da parte delle giovani coppie, dei nuclei familiari mono genitoriali con figli minori e dei nuclei familiari con almeno tre figli;
b) per “giovane coppia”: nucleo familiare costituito da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno due anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i quaranta anni alla data di presentazione della domanda di finanziamento [3];
c) per “nucleo familiare mono genitoriale con figli minori”:
1. persona singola non coniugata, né convivente con l’altro genitore di nessuno dei propri figli minori con sé conviventi;
2. persona separata o divorziata ovvero vedova, convivente con almeno un proprio figlio minore;
d) per “unità immobiliari da adibire ad abitazione principale del mutuatario”: gli immobili non rientranti nelle categorie catastali A1, A8, A9 e quelli che non abbiano le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei Lavori Pubblici in data 2 agosto 1969, n. 1072;
e) per “mutuatario”: la persona che alla data di presentazione della domanda di mutuo non sia proprietario di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli di cui il mutuatario abbia acquistato la proprietà per successione a causa di morte, anche in comunione con altro successore, e che siano in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.
Art. 5. Regolamento
1. È demandata alla Giunta regionale la determinazione, mediante regolamento da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, delle caratteristiche dell’alloggio oggetto dell’acquisto e della ristrutturazione, dei soggetti incaricati della gestione del Fondo di cui all’articolo 3 e dell’erogazione dei finanziamenti, nonché dei criteri ulteriori di accesso alle agevolazioni previste dalla presente legge, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
Art. 6. Disposizioni finanziarie
1. In sede di prima applicazione per gli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge è autorizzata, per ciascuna delle annualità 2020, 2021 e 2022, la spesa di euro 100.000,00.
2. copertura degli oneri derivanti dalla autorizzazione di spesa di cui al comma precedente si provvede mediante le seguenti variazioni compensative agli stanziamenti di competenza per gli esercizi 2020,2021, 2022:
Variazione in aumento:
Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa – Programma 02 – Edilizia residenziale pubblica e locale – Titolo 2
Esercizio 2020 € 100.000,00;
Esercizio 2021 € 100.000,00;
Esercizio 2022 € 100.000,00.
Variazione in diminuzione:
Missione 20 – Fondi e accantonamenti – Programma 03 – Altri Fondi – Titolo 2
Esercizio 2020 € 100.000,00;
Esercizio 2021 € 100.000,00;
Esercizio 2022 € 100.000,00.
3. Per gli anni successivi al 2022 l’entità dello stanziamento è fissata con la legge di stabilità.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni sul Documento tecnico di accompagnamento e sul bilancio gestionale.
Art. 7. Entrata in vigore
1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata ed entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione.
[1] Per una modifica al presente comma, vedi l'art. 10 della
[2] Comma così modificato dall'art. 10 della
[3] Lettera così modificata dall'art. 10 della