§ 2.4.52 - L.R. 28 dicembre 2020, n. 44.
Disposizioni urgenti in materia di liquidazione delle soppresse comunità montane


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.4 comunità montane
Data:28/12/2020
Numero:44


Sommario
Art. 1.  Disposizioni urgenti in materia di liquidazione delle soppresse Comunità Montane
Art. 2.  Dichiarazione d’urgenza


§ 2.4.52 - L.R. 28 dicembre 2020, n. 44.

Disposizioni urgenti in materia di liquidazione delle soppresse comunità montane

(B.U. 28 dicembre 2020, n. 123 Speciale)

 

Art. 1. Disposizioni urgenti in materia di liquidazione delle soppresse Comunità Montane

1. Al fine di accelerare la conclusione del processo di estinzione delle soppresse Comunità montane, di cui all’art. 23, comma , della legge regionale 30 dicembre 2010, n.3 e s.m.i., la Giunta regionale, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, nomina uno o più Commissari, fino ad un massimo di tre, scegliendoli fra persone di comprovata professionalità ed esperienza in materia di enti pubblici, nel rispetto delle disposizioni in tema di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013.

1-bis. Il processo di liquidazione deve concludersi entro il 31 dicembre 2022 [1].

2. Gli incarichi conferiti ai sensi del comma 1 restano in essere sino al termine di cui al comma 1-bis [2].

3. Il compenso onnicomprensivo è definito dalla Giunta regionale ed è parametrato alla retribuzione prevista per un dirigente regionale titolare di Ufficio di fascia A, da corrispondersi secondo le modalità definite dalla Giunta regionale stessa nel provvedimento di nomina. La spesa complessiva per i commissari non può essere superiore alla predetta retribuzione [3].

4. Al Commissario, ovvero ai Commissari, di cui al precedente comma 1, è riconosciuto il rimborso delle spese di missione secondo quanto previsto per i dirigenti regionali.

5. Il Commissario liquidatore, ovvero i Commissari, di cui al precedente comma 1, avvalendosi, ove necessario, del personale inserito nel ruolo speciale ad esaurimento dei dipendenti delle soppresse Comunità montane, esercitano i poteri necessari finalizzati alla sollecita liquidazione delle soppresse Comunità ed assicurano il regolare svolgimento delle attività correnti residuali nelle more della conclusione del processo di liquidazione; il Commissario, ovvero i Commissari, di cui al precedente comma 1, trasmettono con cadenza semestrale all’Ufficio Speciale per le Autonomie locali e la sicurezza integrata, nonché alle competenti Commissioni consiliari permanenti, apposita relazione sull’attività svolta [4].

6. Il Commissario liquidatore, ovvero i Commissari, di cui al precedente comma 1, svolgono, altresì, ove ne ricorrano le condizioni, le funzioni di Commissario ad acta ai sensi dell’art.47 della legge regionale 18 agosto 2014, n.26 e s.m.i..

7. Gli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 80.000,00, gravano sulla Missione 20, Programma 03 del bilancio di previsione 2020/2022 della Regione Basilicata che presenta idonea disponibilità.

 

     Art. 2. Dichiarazione d’urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.


[1] Comma inserito dall'art. 9 della L.R. 2 dicembre 2021, n. 55.

[2] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 2 dicembre 2021, n. 55.

[3] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 2 dicembre 2021, n. 55.

[4] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 2 dicembre 2021, n. 55.