§ 3.10.77 - L.R. 20 maggio 2020, n. 19.
Iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta. Istituzione di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 turismo e industria alberghiera
Data:20/05/2020
Numero:19


Sommario
Art. 1.  Modifica alla legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 “Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto”, per la promozione di ecomusei della tradizione vitivinicola ed [...]
Art. 2.  Clausola di neutralità finanziaria.
Art. 3.  Entrata in vigore.


§ 3.10.77 - L.R. 20 maggio 2020, n. 19.

Iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta. Istituzione di ecomusei del vino e patrocinio regionale ad associazioni operanti per la cultura del vino. Modifiche alla legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 "Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto" e successive modificazioni.

(B.U. 22 maggio 2020, n. 74)

 

Art. 1. Modifica alla legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 “Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto”, per la promozione di ecomusei della tradizione vitivinicola ed enogastronomica del Veneto.

1. Dopo l’articolo 6 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 sono aggiunti i seguenti articoli 6 bis e 6 ter:

“Art. 6 bis. Promozione di ecomusei del vino sul territorio regionale.

1. La Giunta regionale, coerentemente con l’articolo 27, comma 2 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 “Legge per la cultura”, promuove la realizzazione di beni museali che concorrano all’offerta turistica integrata del territorio veneto ed alla valorizzazione della cultura materiale della vite e del vino espressa dalle sue comunità locali.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari alla promozione di protocolli d’intesa con le province e la città metropolitana di Venezia, i comuni e i consorzi di tutela del prodotto nonché con le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale per l’istituzione di ecomusei del patrimonio di cultura vitivinicola ed enogastronomica del territorio veneto, detti ecomusei del vino.

3. Gli ecomusei del vino di cui al comma 2 hanno ad oggetto, in particolare, la conoscenza, la valorizzazione e la testimonianza della cultura materiale delle diverse zone di radicata tradizione vitivinicola, con rappresentazione cartografica dei luoghi di viticultura e della loro storia, esposizione del patrimonio di strumenti di lavoro ed ogni altro oggetto rappresenti i saperi, i mestieri, le tecniche e le competenze di produzione e conservazione, nonché predisposizione di un’area espositiva destinata alle diverse tipologie di vini del territorio veneto ed alla degustazione enogastronomica.

4. All’esito dei protocolli d’intesa di cui al comma 2, i soggetti aventi titolo presentano alla Regione i progetti di fattibilità degli ecomusei del vino, secondo le modalità ed i requisiti di cui all’articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 30 “Istituzione, disciplina e promozione degli ecomusei”, al fine del riconoscimento di cui al medesimo articolo 3 da parte della Giunta regionale.

 

     Art. 6 ter. Adesione con patrocinio regionale ad associazioni culturali che promuovano la cultura del vino.

1. La Regione del Veneto può riconoscere adesione ed apprezzamento ufficiali, nella forma di concessione del Patrocinio regionale, ad associazioni culturali legalmente riconosciute che indicono concorsi enologici regionali allo scopo di valorizzare la cultura del vino, far conoscere al consumatore la migliore produzione enologica regionale e stimolare la produzione d’eccellenza delle aziende vitivinicole del Veneto, per la migliore qualità dei prodotti.

2. Ai fini di cui al comma 1, le associazioni culturali interessate presentano al Presidente della Regione apposita domanda di concessione del Patrocinio regionale, corredata da copia dell’atto costitutivo e dello statuto e dal programma di iniziative rispondenti ai concorsi di cui allo stesso comma 1.”.

 

2. Il titolo della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 è così sostituito: “Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta”.

 

     Art. 2. Clausola di neutralità finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

 

     Art. 3. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.