Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.4 enti locali, circoscrizioni e polizia locale |
Data: | 20/05/2020 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 “Istituzione del Consiglio delle autonomie locali”. |
Art. 2. Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 “Istituzione del Consiglio delle autonomie locali”. |
Art. 3. Modifica all’articolo 5 della legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 “Istituzione del Consiglio delle autonomie locali”. |
Art. 4. Modifica all’articolo 13 della legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 “Istituzione del Consiglio delle autonomie locali”. |
Art. 5. Norma di abrogazione. |
Art. 6. Clausola di neutralità finanziaria. |
Art. 7. Entrata in vigore. |
§ 2.4.101 - L.R. 20 maggio 2020, n. 15.
Modifica della legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 "Istituzione del Consiglio delle autonomie locali".
(B.U. 22 maggio 2020, n. 74)
Art. 1. Modifiche all’articolo 2 della
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della
2. Al comma 2 dell’articolo 2 della
3. Il comma 3 dell’articolo 2 della
“3. Sono componenti elettivi i Sindaci dei comuni designati al loro interno dalle Assemblee dei sindaci di cui all’articolo 1, comma 54, lettera c), della
4. Il comma 6 dell’articolo 2 della
“6. I componenti di diritto del CAL, anche in ragione degli argomenti da trattare, possono delegare l’assessore competente per materia dei rispettivi enti.”.
5. Il comma 7 dell’articolo 2 della
“7. Alle sedute del CAL sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio regionale, o un suo delegato, il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, due consiglieri regionali di cui uno in rappresentanza delle minoranze e l’assessore regionale competente in materia di enti locali.”.
Art. 2. Modifiche all’articolo 3 della
1. Il comma 1 dell’articolo 3 della
“1. Il Presidente del Consiglio regionale entro i novanta giorni successivi alla data dell’insediamento del Consiglio regionale con proprio decreto, sulla base delle designazioni di cui all’articolo 2, nomina i componenti del CAL. Il CAL resta in carica fino alla nomina dei nuovi componenti.”.
2. Il comma 2 dell’articolo 3 della
“2. La designazione dei componenti elettivi di cui al comma 3 dell’articolo 2 avviene entro sessanta giorni dalla richiesta da parte del Presidente del Consiglio regionale.”.
3. Al comma 3 dell’articolo 3 della
Art. 3. Modifica all’articolo 5 della
1. Al comma 1 dell’articolo 5 della
Art. 4. Modifica all’articolo 13 della
1. Al comma 2 dell’articolo 13 della
Art. 5. Norma di abrogazione.
1. L’articolo 4 della
Art. 6. Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 7. Entrata in vigore.
1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.