§ 1.2.19 - L.R. 29 maggio 2020 n. 22.
Modifiche della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale". Modifica articolo [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 consiglio regionale
Data:29/05/2020
Numero:22


Sommario
Art. 1.  Modifica all’articolo 11 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 “Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale”.
Art. 2.  Clausola di neutralità finanziaria.
Art. 3.  Entrata in vigore.


§ 1.2.19 - L.R. 29 maggio 2020 n. 22.

Modifiche della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale". Modifica articolo 11, comma 2.

(B.U. 29 maggio 2020, n. 80)

 

Art. 1. Modifica all’articolo 11 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 “Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale”.

1. Al comma 2 dell’articolo 11 le parole: “almeno sessanta giorni prima del giorno delle elezioni” sono sostituite con le parole: “almeno cinquanta giorni prima del giorno delle elezioni”.

 

     Art. 2. Clausola di neutralità finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

 

     Art. 3. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.