§ 5.1.158 - L.R. 21 aprile 2020, n. 27.
Funzioni della Regione sulle vie navigabili. Modifiche alla l.r. 23/2012.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica e assetto del territorio
Data:21/04/2020
Numero:27


Sommario
Art. 1.  Funzioni dell'Autorità portuale regionale relative all'ispettorato di porto. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 23/2012
Art. 2.  Disposizione finanziaria


§ 5.1.158 - L.R. 21 aprile 2020, n. 27.

Funzioni della Regione sulle vie navigabili. Modifiche alla l.r. 23/2012.

(B.U.24 aprile 2020, n. 30)

 

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione;

Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112);

Vista la legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005);

Considerato opportuno estendere le funzioni relative all’ispettorato di porto svolte dall'Autorità portuale regionale per il canale Burlamacca all'intero ambito di competenza regionale;

Approva la presente legge

 

Art. 1. Funzioni dell'Autorità portuale regionale relative all'ispettorato di porto. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 23/2012

1. Al comma 1 bis dell'articolo 3 della legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005), le parole “a ter) ed a quater)” sono sostituite dalle seguenti: “ed a ter)”.

2. Dopo il comma 1 quater dell'articolo 3 della l.r. 23/2012 è aggiunto il seguente:

“1 quinquies. L'Autorità svolge altresì le funzioni di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a quater), della l.r. 88/1998.”

 

     Art. 2. Disposizione finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.