§ 1.3.35 - L.R. 15 luglio 2020, n. 60.
Attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana. Modifiche alla l.r. 26/2009.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 partecipazione, iniziativa popolare, referendum
Data:15/07/2020
Numero:60


Sommario
Art. 1.  Modifiche al preambolo della l.r. 26/2009
Art. 2.  Modifiche al titolo I della l.r. 26/2009
Art. 3.  Oggetto. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 26/2009
Art. 4.  Principi ispiratori e finalità. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 26/2009
Art. 5.  Obiettivi. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 26/2009
Art. 6.  Soppressione del titolo II e modifiche al capo I della l.r. 26/2009
Art. 7.  Soppressione della sezione II
Art. 8.  Legge europea regionale. Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 26/2009
Art. 9.  Adeguamenti tecnici. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 26/2009
Art. 10.  Recepimento degli atti dell’Unione europea. Inserimento dell’articolo 8.1 nella l.r. 26/2009
Art. 11.  Modifiche del capo II della l.r. 26/2009
Art. 12.  Notifica dei regimi di aiuto. Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 26/2009
Art. 13.  Notifica delle regole tecniche. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 26/2009
Art. 14.  Ufficio di collegamento della Regione Toscana a Bruxelles. Soppressione della sezione III
Art. 15.  Ufficio di collegamento della Regione Toscana a Bruxelles. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 26/2009
Art. 16.  Attività di partenariato internazionale e promozione di una cultura di pace. Soppressione del titolo III e modiche al capo I
Art. 17.  Principi in tema di attività di partenariato internazionale e promozione di una cultura di pace. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 26/2009
Art. 18.  Soppressione del capo II
Art. 19.  Indirizzi del Consiglio regionale. Modifiche all’articolo 19 della l.r. 26/2009
Art. 20.  Finalità delle attività di partenariato. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 26/2009
Art. 21.  Soppressione del titolo IV della l.r. 26/2009 e inserimento del capo V
Art. 22.  Oggetto degli interventi. Sostituzione dell'articolo 28 della l.r. 26/2009
Art. 23.  Destinatari degli interventi. Sostituzione dell’articolo 29 della l.r. 26/2009
Art. 24.  Associazioni e gruppi di toscani nel mondo. Modifiche all'articolo 30 della l.r. 26/2009
Art. 25.  Interventi specifici diretti a favorire la partecipazione alle consultazioni elettorali regionali. Modiche all’articolo 32 della l.r. 26/2009
Art. 26.  Giornata dei toscani nel mondo. Modifiche all’articolo 33 della l.r. 26/2009
Art. 27.  Consiglio dei toscani nel mondo. Sostituzione dell'articolo 36 della l.r. 26/2009
Art. 28.  Consultazioni per via telematica. Inserimento dell'articolo 36 bis nella l.r. 26/2009
Art. 29.  Coordinamenti di area geografica. Sostituzione all'articolo 38 della l.r. 26/2009
Art. 30.  Coordinamenti di area geografica dei giovani toscani nel mondo. Sostituzione dell’articolo 39 della l.r. 26/2009
Art. 31.  Modifiche al titolo V della l.r. 26/2009
Art. 32.  Convenzione con enti locali. Modifiche all’articolo 48 della l.r. 26/2009
Art. 33.  Modifiche al titolo VI della l.r. 26/2009
Art. 34.  Modifiche al Titolo VII della l.r. 26/2009
Art. 35.  Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 58 della l.r. 26/2009
Art. 36.  Abrogazioni
Art. 37.  Norme finali


§ 1.3.35 - L.R. 15 luglio 2020, n. 60.

Attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana. Modifiche alla l.r. 26/2009.

(B.U. 17 luglio 2020, n. 69)

 

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, quarto, quinto e nono, della Costituzione;

Visto l’articolo 3, l’articolo 4, comma 1, lettera z), l’articolo 11, comma 2, l’articolo 70 e l’articolo 71 dello Statuto;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3);

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea);

Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo);

Vista la legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana);

Considerato quanto segue:

1. Al fine di adeguare la l.r. 26/2009 alla l. 234/2012 sono previsti adempimenti informativi della Regione verso il Registro nazionale degli aiuti di Stato;

2. La Regione Toscana riconosce il ruolo delle comunità dei toscani nel mondo come attori fondamentali per la diffusione e la promozione dei valori della cultura toscana e per il mantenimento del legame con la terra d'origine;

3. L'esperienza e la proficua collaborazione instaurata in questi anni con le associazioni dei Toscani nel mondo rappresenta per la Regione Toscana un patrimonio di relazioni e di attività al quale si ritiene opportuno dare continuità, seppur nei limiti della disponibilità ridotta di risorse a seguito della perdurante crisi finanziaria che colpisce duramente i bilanci degli enti locali;

4. L'esigenza generalizzata di contrarre al massimo le spese degli apparati amministrativi regionali induce ad un ripensamento anche del sistema delle relazioni con i toscani nel mondo che, da un lato preveda la massima semplificazione delle modalità della loro rappresentanza e, dall'altro, salvaguardi il loro prezioso apporto nella definizione degli indirizzi generali delle politiche internazionali della Regione e degli interventi regionali a loro diretti;

5. Al fine di qualificare gli interventi della Regione rivolti ai toscani nel mondo garantendone la partecipazione ai processi decisionali con l'obiettivo ulteriore di semplificazione dell'apparato amministrativo, la legge sostituisce il Comitato direttivo dei toscani nel mondo con un nuovo organismo, denominato Consiglio dei toscani nel mondo che, del primo, conserva funzioni e rappresentatività, ma che presenta una maggiore snellezza organizzativa;

6. Nelle nuove modalità di rappresentanza la Regione Toscana riconosce un ruolo preminente ai coordinamenti continentali che saranno chiamati a svolgere un ruolo sempre più attivo sui territori di riferimento, anche in ordine alla valorizzazione e all'apporto delle nuove forme di emigrazione;

7. Al fine di valorizzare la relazione con i toscani nel mondo quale componente essenziale della società regionale sia come singoli, sia nell'ambito delle realtà associative di cui fanno parte, la presente legge introduce la consultazione telematica quale modalità ordinaria di interazione con gli organi istituzionali della Regione;

8. A seguito della riforma del sistema di rappresentanza dei toscani nel mondo è previsto che, dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessa di avere applicazione il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2010, n. 19/R (Regolamento di attuazione del titolo IV della legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 “Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana”);

Approva la presente legge

 

Art. 1. Modifiche al preambolo della l.r. 26/2009

1. Il punto 4 del preambolo della legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana), è sostituito dal seguente:

“4. In tale quadro particolare importanza è rivestita dalla formazione degli atti europei e dall’attuazione degli stessi con la previsione di una legge europea regionale a carattere periodico e delle modalità di recepimento degli atti dell’Unione europea. A tale fine appare importante sul piano istituzionale istituire la sessione europea presso il Consiglio regionale. Vanno inoltre specificate le competenze attribuite, anche per ciò che riguarda le notifiche all’Unione europea, alla Giunta regionale e al Consiglio regionale. Particolare attenzione viene poi dedicata alle attività in favore dei toscani all’estero con la istituzione della “Giornata dei toscani nel mondo” da tenersi con cadenza annuale;”.

2. Il punto 5 del preambolo della l.r. 26/2009 è sostituito dal seguente:

“5. Al fine di valorizzare la relazione con i toscani nel mondo quale componente essenziale della società regionale, sono previste consultazioni per via telematica quali modalità ordinarie di interazione con gli organi istituzionali della Regione;”.

 

     Art. 2. Modifiche al titolo I della l.r. 26/2009

1. Prima dell’articolo 1 della l.r. 26/2009 il “Titolo I” è sostituito con il “Capo I”.

 

     Art. 3. Oggetto. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 26/2009

1. Il comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 26/2009 è sostituito dal seguente:

“2. Nel rispetto degli indirizzi di politica estera dello Stato e nell’esercizio delle competenze attribuite alla Regione dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, la presente legge disciplina le attività europee e di rilievo internazionale della Regione in materia di:

a) partecipazione al processo di formazione degli atti dell’Unione europea e di attuazione degli obblighi europei;

b) sottoscrizione di accordi con stati ed intese con enti territoriali interni ad altri stati;

c) adesione alle associazioni internazionali di regioni, partecipazione alle forme di collegamento, rapporti con organismi internazionali, scambi di esperienze e conoscenze con amministrazioni regionali e stati esteri, predisposizione di missioni ed eventi;

d) cooperazione allo sviluppo, solidarietà internazionale e aiuto umanitario;

e) attività in favore dei toscani all’estero.”.

 

     Art. 4. Principi ispiratori e finalità. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 26/2009

1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 26/2009 è sostituita dalla seguente:

“b) promuove le attività di cooperazione internazionale dirette a contribuire alla realizzazione dello sviluppo sociale e sostenibile delle comunità;”.

 

     Art. 5. Obiettivi. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 26/2009

1. All’alinea del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 26/2009 dopo le parole: “articolo 1,” sono inserite le seguenti: “comma 2”.

2. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 26/2009 è abrogata.

 

     Art. 6. Soppressione del titolo II e modifiche al capo I della l.r. 26/2009

1. Dopo l’articolo 4 della l.r. 26/2009 il titolo II è soppresso.

2. Dopo l’articolo 4 della l.r. 26/2009 il capo I del titolo II è sostituito dal seguente: “Capo II - Formazione e attuazione degli atti dell’Unione europea”.

3. Dopo l’articolo 4 della l.r. 26/2009 la sezione I del capo I del titolo II è soppressa.

 

     Art. 7. Soppressione della sezione II

1. Dopo l’articolo 6 della l.r. 26/2009 la “Sezione II - Attuazione delle norme e degli atti comunitari” è soppressa.

 

     Art. 8. Legge europea regionale. Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 26/2009

1. L’articolo 7 della l.r. 26/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 7 - Legge europea regionale

1. La Regione, nelle materie di propria competenza, dà immediata attuazione alle direttive europee.

2. La Giunta regionale, previa verifica dello stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea, presenta periodicamente al Consiglio regionale un disegno di legge regionale recante nel titolo l’intestazione "Legge europea" seguita dall'anno di riferimento.

3. Il periodico adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea è assicurato dalla legge europea regionale, mediante disposizioni:

a) attuative ed applicative delle direttive e degli atti dell’Unione europea;

b) modificative o abrogative di disposizioni legislative regionali in contrasto con norme o atti dell’Unione europea;

c) applicative delle sentenze della Corte di giustizia e degli altri provvedimenti del Consiglio o della Commissione europea che comportano obblighi di adeguamento per la Regione;

d) ricognitive delle direttive da attuare in via amministrativa.

4. La relazione di accompagnamento alla legge europea, in particolare:

a) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto dell'Unione europea e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato in conseguenza di inadempimenti della Regione;

b) fornisce l'elenco delle direttive da attuare in via regolamentare o amministrativa.”.

 

     Art. 9. Adeguamenti tecnici. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 26/2009

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 26/2009 la parola: “comunitarie” è sostituita dalle seguenti: “dell’Unione europea” e la parola: “comunitari” è sostituita dalla seguente: “europei”.

2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 26/2009 la parola: “comunitari” è sostituita dalle seguenti: “dell’Unione europea”.

3. I commi 2 e 3 dell’articolo 8 della l.r. 26/2009 sono abrogati.

 

     Art. 10. Recepimento degli atti dell’Unione europea. Inserimento dell’articolo 8.1 nella l.r. 26/2009

1. Dopo l’articolo 8 della l.r. 26/2009 è inserito il seguente:

“Art. 8.1 - Recepimento degli atti dell’Unione europea

1. Ai sensi dell’articolo 40, comma 2, della l. 234/2012, tutti i provvedimenti adottati dalla Regione per dare attuazione alle direttive europee nelle materie di propria competenza recano nel titolo il numero identificativo della direttiva attuata e sono immediatamente trasmessi per posta certificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee.

2. Le deliberazioni di cui all’articolo 8, comma 1, quando attuative di direttive dell’Unione europea, sono trasmesse anche al Consiglio regionale.”.

 

     Art. 11. Modifiche del capo II della l.r. 26/2009

1. Dopo l’articolo 8 bis della l.r. 26/2009 il capo II è sostituito dal seguente: “Capo III - Regione e Unione europea”.

2. Dopo l’articolo 8 bis della l.r. 26/2009 la sezione I del capo II è soppressa.

 

     Art. 12. Notifica dei regimi di aiuto. Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 26/2009

1. L’articolo 10 della l.r. 26/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 10 - Notifica dei regimi di aiuto

1. La Regione notifica alla Commissione dell'Unione europea le proposte di atti diretti a istituire o modificare regimi di aiuto, nei casi previsti dal Trattato sull’Unione europea.

2. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, la Giunta regionale trasmette le relative informazioni al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della legge 234/2012.”.

 

     Art. 13. Notifica delle regole tecniche. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 26/2009

1. Al comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 26/2009 le parole: “direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998” sono sostituite dalle seguenti: “direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015,”.

 

     Art. 14. Ufficio di collegamento della Regione Toscana a Bruxelles. Soppressione della sezione III

1. Dopo l’articolo 13 della l.r. 26/2009 la sezione III è soppressa.

 

     Art. 15. Ufficio di collegamento della Regione Toscana a Bruxelles. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 26/2009

1. La rubrica dell’articolo 14 della l.r. 26/2009 è sostituita dalla seguente: “Ufficio di collegamento della Regione Toscana a Bruxelles”.

2. Al comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 26/2009 la parola: “comunitarie” è sostituita dalle seguenti: “dell’Unione europea”.

3. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 26/2009 la parola: “comunitario” è sostituita dalla seguente: “europeo”.

4. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 26/2009 la parola: “comunitario” è sostituita dalla seguente: “europeo”.

5. Al comma 5 dell’articolo 14 della l.r. 26/2009 la parola: “comunitarie” è sostituita dalla seguente: “europee”.

 

     Art. 16. Attività di partenariato internazionale e promozione di una cultura di pace. Soppressione del titolo III e modiche al capo I

1. Dopo l’articolo 15 della l.r. 26/2009 il titolo III è soppresso.

2. Dopo l’articolo 15 della l.r. 26/2009 il capo I del titolo III della l.r. 26/2009 è sostituito dal seguente: “Capo IV - Attività di partenariato internazionale e promozione di una cultura di pace”.

 

     Art. 17. Principi in tema di attività di partenariato internazionale e promozione di una cultura di pace. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 26/2009

1. La rubrica dell’articolo 16 della l.r. 26/2009 è sostituita dalla seguente: “Principi in tema di attività di partenariato internazionale e promozione di una cultura di pace”.

2. Al comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 26/2009 le parole: “comma 1” sono soppresse.

3. Alle lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo 16 le parole: “e sostiene” sono soppresse.

4. Alla lettera f) del comma 2 dell’articolo 16 la parola: “titolo” è sostituita dalla seguente: “capo”.

 

     Art. 18. Soppressione del capo II

1. Dopo l’articolo 16 della l.r. 26/2009 il capo II è soppresso.

 

     Art. 19. Indirizzi del Consiglio regionale. Modifiche all’articolo 19 della l.r. 26/2009

1. Alla fine del comma 1 bis dell’articolo 19 della l.r. 26/2009 sono aggiunte le parole: “Decorsi i termini senza che gli indirizzi siano stati formulati, la Giunta regionale procede in assenza degli indirizzi stessi.”.

 

     Art. 20. Finalità delle attività di partenariato. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 26/2009

1. L’alinea del comma 1 dell’articolo 24 della l.r 26/2009 è sostituito dal seguente: “Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2 e 16 e sulla base della legislazione statale in materia, la Regione promuove e attua i progetti e le iniziative che favoriscono:”.

 

     Art. 21. Soppressione del titolo IV della l.r. 26/2009 e inserimento del capo V

1. Dopo l’articolo 27 della l.r. 26/2009 il titolo IV è soppresso ed è inserito il seguente: “Capo V - Interventi a favore dei toscani nel mondo”.

 

     Art. 22. Oggetto degli interventi. Sostituzione dell'articolo 28 della l.r. 26/2009

1. L'articolo 28 della l.r. 26/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 28 - Oggetto degli interventi

1. La Regione attua, promuove e sostiene, nel rispetto della legislazione statale:

a) iniziative all’estero dirette alla diffusione della conoscenza della lingua italiana e del patrimonio storico e sociale della Toscana;

b) attività d’informazione sulla realtà regionale e sulla legislazione nazionale e regionale concernente i cittadini toscani residenti all’estero;

c) iniziative formative, in particolare per i giovani di origine toscana;

d) iniziative all’estero dirette a favorire l’integrazione culturale negli stati di residenza;

e) il coinvolgimento dei cittadini toscani residenti all'estero in attività di promozione delle eccellenze toscane nei paesi nei quali essi risiedono in permanenza o soggiornano temporaneamente, attraverso la creazione di una rete di toscani nel mondo quale strumento di proiezione internazionale della Toscana.

2. La Regione promuove altresì le attività di ricerca sull’emigrazione dei toscani nel mondo.

3. Nel rispetto della competenza statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali, la Regione difende e promuove i diritti dei cittadini toscani all’estero presso i competenti organi statali, l’Unione europea e le organizzazioni internazionali.”.

 

     Art. 23. Destinatari degli interventi. Sostituzione dell’articolo 29 della l.r. 26/2009

1. L’articolo 29 della l.r. 26/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 29 - Destinatari degli interventi

1. Sono destinatari degli interventi di cui al presente capo:

a) le associazioni e i gruppi dei toscani nel mondo e i relativi coordinamenti;

b) le associazioni dei giovani toscani nel mondo ed i relativi coordinamenti;

c) le associazioni operanti in Toscana da almeno due anni che per statuto svolgono attività in favore delle collettività dei toscani nel mondo;

d) i cittadini di origine toscana residenti temporaneamente all'estero per motivi di studio o lavoro, che contribuiscono alla realizzazione degli interventi di cui all’articolo 28, comma 1, lettere d) ed e).

2. Ai fini di cui al comma 1, lettera d), si intende per temporanea residenza all'estero la residenza adeguatamente documentabile, di durata non inferiore a tre mesi.”.

 

     Art. 24. Associazioni e gruppi di toscani nel mondo. Modifiche all'articolo 30 della l.r. 26/2009

1. Al comma 1 dell’articolo 30 della l.r. 26/2009 la parola: “titolo” è sostituita dalla seguente: “capo”.

2. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 30 della l.r. 26/2009 è sostituita dalla seguente:

“c) provvede alla eventuale revoca del riconoscimento a seguito della perdita dei requisiti di cui al comma 1.”.

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 30 della l.r. 26/2009 sono aggiunti i seguenti:

“3 bis. Ai fini del comma 3, i coordinatori di area geografica di cui all'articolo 38 informano la competente struttura regionale in ordine a eventi relativi alle associazioni operanti nell'area di riferimento rilevanti per la verifica della sussistenza dei requisiti del comma 1.

3 ter. I presidenti delle associazioni comunicano alla competente struttura regionale, anche tramite il coordinamento di area geografica, l'avvenuta cessazione delle attività dell'associazione.”.

 

     Art. 25. Interventi specifici diretti a favorire la partecipazione alle consultazioni elettorali regionali. Modiche all’articolo 32 della l.r. 26/2009

1. Al comma 1 dell’articolo 32 della l.r. 26/2009 le parole: “titolo V” sono sostituite dalle seguenti: “capo VI”.

 

     Art. 26. Giornata dei toscani nel mondo. Modifiche all’articolo 33 della l.r. 26/2009

1. Al comma 1 dell’articolo 33 della l.r. 26/2009 le parole: “l’Ufficio di presidenza del Comitato direttivo, ove costituito ai sensi dell’articolo 36, comma 4.” sono sostituite dalle seguenti: “il Comitato esecutivo del Consiglio dei toscani nel mondo di cui all’articolo 36, comma 3.”.

 

     Art. 27. Consiglio dei toscani nel mondo. Sostituzione dell'articolo 36 della l.r. 26/2009

1. L'articolo 36 della l.r. 26/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 36 - Consiglio dei toscani nel mondo

1. La Regione, al fine di garantire la più ampia partecipazione dei toscani nel mondo alla definizione degli interventi che li riguardano, istituisce il Consiglio dei toscani nel mondo, che svolge le seguenti funzioni:

a) partecipazione alla definizione delle norme regionali che riguardano i cittadini toscani nel mondo e le loro famiglie;

b) partecipazione alla definizione degli interventi a favore dei destinatari di cui all'articolo 29;

c) proposta in ordine agli interventi della Regione che coinvolgono le associazioni dei toscani nel mondo.

2. Del Consiglio dei toscani nel mondo fanno parte:

a) l'assessore della Giunta regionale competente in materia o suo delegato;

b) un consigliere designato dal Consiglio regionale;

c) i cinque coordinatori dei coordinamenti di area geografica di cui all'articolo 38;

d) un componente designato d'intesa dalle associazioni di toscani nel mondo che hanno sede nel territorio toscano;

e) un componente designato d'intesa dalle organizzazioni sindacali e dagli istituti di patronato e assistenza sociale per lavoratori residenti all’estero;

f) un componente designato d'intesa dalle associazioni rappresentative delle categorie economiche operanti in Toscana;

g) un componente designato dall'Università per stranieri di Siena.

3. Il Consiglio dei toscani nel mondo nel corso della prima seduta elegge un Comitato esecutivo con funzioni di coordinamento delle attività.

4. Il Comitato esecutivo elegge al suo interno un Presidente che presiede anche il Consiglio dei toscani nel mondo.

5. Il Consiglio dei toscani nel mondo si riunisce una volta all'anno in seduta ordinaria. Si riunisce altresì in seduta straordinaria qualora lo richieda la maggioranza dei suoi componenti.

6. Il Consiglio dei toscani nel mondo adotta un proprio regolamento interno per disciplinare il proprio funzionamento e la formazione e il funzionamento del Comitato esecutivo.

7. Il Consiglio dei toscani nel mondo è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) e rimane in carica per la durata della legislatura.

8. Ai componenti del Consiglio dei toscani nel mondo è riconosciuto, per la partecipazione alla seduta ordinaria annuale del Consiglio stesso, il rimborso delle spese, nella misura prevista per i dirigenti regionali.”.

 

     Art. 28. Consultazioni per via telematica. Inserimento dell'articolo 36 bis nella l.r. 26/2009

1. Dopo l'articolo 36 della l.r. 26/2009 è inserito il seguente:

“Art. 36 bis - Consultazioni per via telematica

1. La Regione, al fine di valorizzare l'apporto dei toscani nel mondo, intesi come singoli o nelle associazioni di cui fanno parte, e di istituire un canale di comunicazione sui temi che li riguardano, attiva modalità telematiche di consultazione, tramite piattaforma online.

2. La consultazione in modalità telematica dei toscani nel mondo è attivata con le seguenti finalità:

a) consentire la partecipazione alla definizione delle norme che riguardano i cittadini toscani nel mondo e le loro famiglie;

b) effettuare proposte in ordine agli interventi che coinvolgono le associazioni dei toscani nel mondo;

c) garantire interazione e mantenimento del dialogo con organi istituzionali della Regione e tra le stesse associazioni.

3. Le modalità telematiche della consultazione sono disciplinate con atto del dirigente competente.”.

 

     Art. 29. Coordinamenti di area geografica. Sostituzione all'articolo 38 della l.r. 26/2009

1. L'articolo 38 della l.r. 26/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 38 - Coordinamenti di area geografica

1. Agli effetti del presente capo sono individuate le seguenti aree geografiche omogenee:

a) Europa/Mediterraneo;

b) America del nord;

c) America del sud-ispanofona;

d) America del sud-lusofona;

e) Australia/sud Africa/Asia.

2. La Giunta regionale riconosce i coordinamenti di aree geografiche omogenee quali organismi intermedi con il compito di:

a) eleggere i propri coordinatori;

b) promuovere, coordinare e gestire le iniziative e le attività delle associazioni e dei gruppi operanti nell’area di riferimento, incluse le attività di cui all'articolo 28;

c) promuovere la costituzione di nuove associazioni e gruppi di toscani nel mondo.

3. Il coordinamento di area geografica è composto dai presidenti, o loro delegati, di almeno due associazioni riconosciute che operano nell’area di riferimento.

4. Ogni coordinamento elegge un coordinatore che lo presiede e interagisce con gli uffici regionali tramite modalità telematica per formulare proposte in ordine agli interventi che coinvolgono le associazioni dei toscani nel mondo e per partecipare alla definizione delle norme che riguardano i cittadini toscani nel mondo e le loro famiglie.

5. Ogni coordinamento è dotato di uno statuto che garantisce criteri di gestione democratica dell’organismo e di pubblicità dei suoi atti. Lo statuto è approvato e sottoscritto dai presidenti delle associazioni di cui all’articolo 30 comprese nell’area di riferimento, o da loro delegati.

6. La Giunta regionale revoca il riconoscimento nel caso di violazione dello Statuto o del venir meno del numero minimo di due associazioni previsto dal comma 3.”.

 

     Art. 30. Coordinamenti di area geografica dei giovani toscani nel mondo. Sostituzione dell’articolo 39 della l.r. 26/2009

1. L’articolo 39 della l.r. 26/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 39 - Coordinamenti di area geografica dei giovani toscani nel mondo

1. Il coordinamento di area geografica dei giovani toscani nel mondo è composto dai presidenti o delegati di almeno due associazioni dei giovani riconosciute che operano nell’area di riferimento.

2. I coordinamenti di area geografica dei giovani sono riconosciuti dalla Giunta regionale con il compito di:

a) promuovere, coordinare e gestire, in collaborazione con la competente struttura regionale, le iniziative e le attività delle associazioni dei giovani operanti nell'area di riferimento;

b) promuovere la costituzione di nuove associazioni di giovani;

c) curare i rapporti con il Consiglio dei toscani nel mondo.

3. Ai coordinamenti di area geografica dei giovani si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38, commi 4, 5 e 6.”.

 

     Art. 31. Modifiche al titolo V della l.r. 26/2009

1. Il titolo V della l.r. 26/2009 è sostituito dal seguente: “Capo VI - Programmazione delle attività internazionali”.

 

     Art. 32. Convenzione con enti locali. Modifiche all’articolo 48 della l.r. 26/2009

1. Al comma 1 dell’articolo 48 della l.r. 26/2009 le parole: “titolo III” sono sostituite dalle seguenti: “capo IV”.

 

     Art. 33. Modifiche al titolo VI della l.r. 26/2009

1. Dopo l’articolo 52 della l.r. 26/2009 il titolo VI è sostituito dal seguente: “Capo VII - Partecipazione”.

 

     Art. 34. Modifiche al Titolo VII della l.r. 26/2009

1. Dopo l’articolo 54 della l.r. 26/2009 il titolo VII è sostituito dal seguente: “Capo VIII - Disposizioni finali”.

 

     Art. 35. Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 58 della l.r. 26/2009

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 58 della l.r. 26/2009 sono inseriti i seguenti:

“3 bis. Agli oneri di cui all'articolo 36, stimati in euro 15.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 22.

3 ter. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 3 bis, al bilancio di previsione 2020 – 2022 sono apportate le seguenti variazioni di uguale importo rispettivamente per competenza e cassa e di sola competenza:

anno 2020

- in diminuzione, Missione 19 “Relazioni internazionali”, Programma 01 “Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 15.000,00;

- in aumento, Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 15.000,00;

anno 2021

- in diminuzione, Missione 19 “Relazioni internazionali”, Programma 01 “Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 15.000,00;

- in aumento, Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 15.000,00;

anno 2022

- in diminuzione, Missione 19 “Relazioni internazionali”, Programma 01 “Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 15.000,00;

- in aumento, Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 15.000,00.

3. quater. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con le leggi di bilancio.”.

 

     Art. 36. Abrogazioni

1. Gli articoli 34, 37, 40 e 55 della l.r. 26/2009 sono abrogati.

 

     Art. 37. Norme finali

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa di avere applicazione il regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19/R/2010 (Regolamento di attuazione del titolo IV della legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 “Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana”).