Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.10 turismo e industria alberghiera |
Data: | 10/06/2020 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 11 del 2015 (Prodotti utilizzabili nella somministrazione di pasti, alimenti e bevande in agriturismo) |
Art. 2. Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 11 del 2015 (Prodotti utilizzabili nella somministrazione di pasti, alimenti e bevande in ittiturismo) |
Art. 3. Modifiche all'articolo 23 della legge regionale n. 11 del 2015 (Disponibilità di un operatore qualificato) |
Art. 4. Modifiche all'articolo 24 della legge regionale n. 11 del 2015 (Formazione e abilitazione) |
Art. 5. Modifiche all'articolo 28 della legge regionale n. 11 del 2015 (Obblighi) |
Art. 6. Modifiche all'articolo 36 della legge regionale n. 11 del 2015 (Entrata in vigore) |
Art. 7. Norma finanziaria |
Art. 8. Entrata in vigore |
§ 2.10.60 - L.R. 10 giugno 2020, n. 15.
Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2015 in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale
(B.U. 11 giugno 2020, n. 33)
Art. 1. Modifiche all'articolo 4 della
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della
"2 bis. Nelle lavorazioni e nelle trasformazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), possono essere utilizzati spezie e ingredienti, non caratterizzanti il preparato, di provenienza extraregionale qualora non esista una produzione degli stessi in Sardegna o siano prodotti in quantità limitate.
2 ter. L'Assessore regionale competente in materia di agricoltura individua, con proprio decreto, le spezie e gli ingredienti di cui al comma 2 bis.".
Art. 2. Modifiche all'articolo 13 della
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della
"2 bis. Nelle lavorazioni e nelle trasformazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), possono essere utilizzati spezie ed ingredienti, non caratterizzanti il preparato, di provenienza extraregionale qualora non esista una produzione degli stessi in Sardegna o siano prodotti in quantità limitate.
2 ter. L'Assessore regionale competente in materia di agricoltura individua, con proprio decreto, le spezie e gli ingredienti di cui al comma 2 bis.".
Art. 3. Modifiche all'articolo 23 della
1. L'articolo 23 della
"Art. 23 (Disponibilità di un operatore qualificato)
1. Per lo svolgimento dell'attività di cui articolo 2, comma 1, lettere a), b), d) ed e), l'imprenditore o un suo familiare impiegato nell'impresa o il socio e/o rappresentante legale della società, deve aver conseguito il certificato di abilitazione all'esercizio della specifica attività e frequentare i successivi corsi di aggiornamento oppure impegnarsi a conseguire il certificato di abilitazione all'esercizio della specifica attività entro ventiquattro mesi dalla dichiarazione di avvio, a pena di decadenza dal titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività.".
Art. 4. Modifiche all'articolo 24 della
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 24 (Formazione e abilitazione) della
"3 bis. Il certificato di abilitazione all'esercizio della specifica attività, è rilasciato, inoltre, senza necessità di alcuna attività formativa anche ai soggetti, regolarmente iscritti nei ruoli previdenziali e assicurativi alla data di entrata in vigore della presente legge, di seguito elencati:
a) il titolare dell'impresa agricola individuale;
b) il rappresentante legale o i soci dell'impresa agricola societaria o associata;
c) i familiari del titolare dell'impresa agricola individuale.
A tal fine si fa riferimento alla definizione di familiare di cui al secondo comma dell'articolo 230 bis del Codice civile, ossia il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo.".
Art. 5. Modifiche all'articolo 28 della
1. Al comma 1 dell'articolo 28 della
a) la lettera h) è soppressa;
b) nella lettera i) le parole "alla Regione" sono sostituite dalle seguenti: "in sede di avvio o di variazione dell'attività".
Art. 6. Modifiche all'articolo 36 della
1. Il comma 2 dell'articolo 36 della
Art. 7. Norma finanziaria
1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 8. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).