§ 5.6.110 - L.R. 5 agosto 2020, n. 18.
Modifica alla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale).


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.6 ambiente
Data:05/08/2020
Numero:18


Sommario
Art. 1.  (Modifica all'articolo 11 della legge regionale 32/1982)
Art. 2.  (Clausola di neutralità finanziaria)


§ 5.6.110 - L.R. 5 agosto 2020, n. 18.

Modifica alla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale).

(B.U. 6 agosto 2020, n. 32 - S.O. n. 3)

 

Art. 1. (Modifica all'articolo 11 della legge regionale 32/1982)

1. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale) è sostituita dalla seguente: "b) i mezzi motorizzati dei soggetti incaricati ad esercitare operazioni di controllo faunistico, a norma dell' articolo 20 della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria), e i mezzi motorizzati dei soggetti autorizzati al prelievo venatorio del cinghiale (Sus scrofa), limitatamente ai giorni durante i quali si esercitano tali attività;".

 

     Art. 2. (Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.