§ 3.1.171 - L.R. 1 ottobre 2020, n. 22.
Modifiche alla legge regionale 15 maggio 2020, n. 12 (Primi interventi di sostegno per contrastare l'emergenza da Covid-19) e alla legge regionale 29 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:01/10/2020
Numero:22


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all'articolo 4 bis della legge regionale 12/2020)
Art. 2.  (Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 13/2020)
Art. 3.  (Modifiche all'articolo 37 della legge regionale 13/2020)
Art. 4.  (Modifiche all'articolo 53 della legge regionale 13/2020)
Art. 5.  (Modifiche all'articolo 60 delle legge regionale 13/2020)
Art. 6.  (Modifiche all'articolo 64 della legge regionale 13/2020)
Art. 7.  (Modifiche all'articolo 78 della legge regionale 13/2020)
Art. 8.  (Abrogazioni alla legge regionale 13/2020)
Art. 9.  (Variazione di bilancio)
Art. 10.  (Dichiarazione d'urgenza)


§ 3.1.171 - L.R. 1 ottobre 2020, n. 22.

Modifiche alla legge regionale 15 maggio 2020, n. 12 (Primi interventi di sostegno per contrastare l'emergenza da Covid-19) e alla legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 (Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19).

(B.U. 2 ottobre 2020, n. 40 - S.O. n. 3)

 

Art. 1. (Modifiche all'articolo 4 bis della legge regionale 12/2020)

1. All'articolo 4 bis, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2020, n. 12 (Primi interventi di sostegno per contrastare l'emergenza da Covid-19) le parole "destinando pari importo" sono sostituite dalle seguenti: "destinando la quota di proprietà della Regione".

2. All'articolo 4 bis, comma 5, della legge regionale 12/2020 le parole "pari a euro 15.000.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "pari a euro 14.986.500,00".

 

     Art. 2. (Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 13/2020)

1. All'articolo 27, comma 2, della legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 (Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19) le parole "titolo 1 (Spese correnti)" sono sostituite dalle seguenti: "titolo II (Spese in conto capitale)".

 

     Art. 3. (Modifiche all'articolo 37 della legge regionale 13/2020)

1. Le lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 37 della legge regionale 13/2020 sono abrogate.

2. All'articolo 37, comma 3, della legge regionale 13/2020 le parole ", attraverso sgravi contributivi o incentivi" sono soppresse.

 

     Art. 4. (Modifiche all'articolo 53 della legge regionale 13/2020)

1. All'articolo 53, comma 1, della legge regionale 13/2020 dopo le parole "e rimovibili" sono aggiunte le seguenti: ", nel rispetto delle norme di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)".

 

     Art. 5. (Modifiche all'articolo 60 delle legge regionale 13/2020)

1. Il comma 3 dell'articolo 60 della legge regionale 13/2020 è abrogato.

 

     Art. 6. (Modifiche all'articolo 64 della legge regionale 13/2020)

1. All'articolo 64, comma 1, della legge regionale 13/2020 dopo le parole "diversa dall'esistente" sono aggiunte le seguenti: ", purché nel rispetto dei caratteri tipologici e delle caratteristiche del tessuto edilizio esistente".

 

     Art. 7. (Modifiche all'articolo 78 della legge regionale 13/2020)

1. Il comma 4 dell'articolo 6 bis della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia di edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 'Tutela ed uso del suolo'), come inserito dall'articolo 78 della legge regionale 13/2020, è abrogato.

2. All'articolo 6 bis, comma 5, della legge regionale 19/1999, come inserito dall'articolo 78 della legge regionale 13/2020, le parole ", 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "e 3".

 

     Art. 8. (Abrogazioni alla legge regionale 13/2020)

1. Gli articoli 23, 63, 84 e 85 della legge regionale 13/2020 sono abrogati.

 

     Art. 9. (Variazione di bilancio)

1. E' approvata la variazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 in termini di competenza e di cassa (allegato A).

 

     Art. 10. (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

 

Allegato A

Variazione del bilancio (art. 9)

(Omissis)