§ 3.1.169 - L.R. 12 marzo 2020, n. 6.
Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20 'Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri').
(B.U. 19 marzo 2020, n. 12 - S.O. n. 4)
Art. 1. (Modiche all'articolo 3 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15)
1. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20 'Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri') è sostituito dal seguente: "4. In caso di trasporto dal luogo del decesso ad una struttura sanitaria, ad un deposito di osservazione, ad una struttura per il commiato o ad una abitazione privata, siti anche in altro comune della Regione o in comuni siti in altre regioni, nel rispetto delle disposizioni del d.p.r. 285/1990 e compatibilmente con la normativa delle stesse regioni, la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.".
2. Il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 15/2011 è sostituito dal seguente: "5. Se il decesso avviene in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi è espressa richiesta dei familiari o degli altri aventi titolo del deceduto, ai sensi della normativa statale vigente, il defunto, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del d.p.r. 285/1990, può essere trasportato, con le modalità di cui ai commi 2 e 4, entro ventiquattro ore dal decesso e indipendentemente dall'accertamento di morte, presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere o presso apposite strutture adibite al commiato, previa certificazione del medico curante o di medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso. Tale certificazione, contestuale ad una comunicazione al sindaco del comune in cui è avvenuto il decesso, attesta che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato ed è titolo valido e sufficiente per il trasferimento della salma dal luogo di decesso al luogo di osservazione.".
Art. 2. (Modifiche all'articolo 5 bis della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15)
1. Al comma 1 dell'articolo 5 bis della legge regionale 15/2011 la parola "tremila" è sostituita con la parola "cinquemila".
Art. 3. (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15)
1. Dopo il comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 15/2011, è inserito il seguente: "6 bis. Su richiesta degli aventi titolo del deceduto, il trasporto della salma può avvenire, in idoneo contenitore non sigillato, dal luogo del decesso al luogo di osservazione come individuato all'articolo 3, indipendentemente dall'avvenuto accertamento della morte. Il trasferimento può avvenire, previa certificazione del medico curante o di medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso dalla quale risulti l'assenza di pregiudizio per la salute pubblica e di sospetto di reato, entro ventiquattro ore dal decesso. Il trasferimento della salma può essere effettuato successivamente al termine di ventiquattro ore nei casi di prelievo di organi, autopsia giudiziaria o riscontro diagnostico e in conformità a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del d.p.r. 285/1990. La visita necroscopica ed il relativo certificato sono effettuati a cura dell'ASL territorialmente competente sul luogo di osservazione.".
Art. 4. (Clausola di neutralità finanziaria)
1. Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.