§ 1.1.21 - L.R. 9 luglio 2020, n. 16.
Conferimento dell'onorificenza della Presidenza del Consiglio regionale per meriti civili. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2004, n. 15 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.1 norme statutarie
Data:09/07/2020
Numero:16


Sommario
Art. 1.  (Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 15)
Art. 2.  (Inserimento dell'articolo 5 bis alla l.r. 15/2004)
Art. 3.  (Disposizione transitoria)
Art. 4.  (Inserimento dell'articolo 11bis alla l.r. 15/2004)
Art. 5.  (Dichiarazione di urgenza)


§ 1.1.21 - L.R. 9 luglio 2020, n. 16.

Conferimento dell'onorificenza della Presidenza del Consiglio regionale per meriti civili. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2004, n. 15 (Disciplina dello stemma, del gonfalone, della bandiera, del sigillo, della fascia della Regione Piemonte. Abrogazione delle leggi regionali 16 gennaio 1984, n. 4, 24 novembre 1995, n. 83, 17 giugno 1997, n. 36).

(B.U. 9 luglio 2020, n. 28 - S.O. n. 4)

 

Art. 1. (Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 15)

1. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 15 (Disciplina dello stemma, del gonfalone, della bandiera, del sigillo, della fascia della Regione Piemonte. Abrogazione delle leggi regionali 16 gennaio 1984, n. 4, 24 novembre 1995, n. 83, 17 giugno 1997, n. 36) è sostituito dal seguente: "1. Istituisce altresì l'onorificenza della Presidenza del Consiglio regionale per meriti civili e detta norme integrative alla legge 5 febbraio 1998, n. 22 (Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea) ed al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121 (Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici).".

 

     Art. 2. (Inserimento dell'articolo 5 bis alla l.r. 15/2004)

1. Dopo l'articolo 5 della l.r. 15/2004 è inserito il seguente: "Art. 5 bis. (Onorificenza al valore per meriti civili)

1. E' istituita l'onorificenza della Presidenza del Consiglio regionale per meriti civili conferita a persone fisiche e giuridiche, istituzioni, enti ed organismi italiani o esteri, che si sono distinti sul territorio regionale attraverso attività professionali, volontarie o benefiche volte a realizzare interventi per fare fronte a situazioni di carattere eccezionale che comportano grave danno o pericolo all'incolumità o alla salute pubblica nonché per contrastare emergenze sociali di particolare rilevanza.

2. Il Presidente del Consiglio regionale conferisce l'onorificenza di cui al comma 1, previa deliberazione del Consiglio regionale presentata da almeno un terzo e approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. L'Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, con deliberazione motivata individua le caratteristiche dell'onorificenza nonchè le modalità di conferimento ed i limiti all'utilizzo della stessa.".

 

     Art. 3. (Disposizione transitoria)

1. In fase di prima applicazione dell'articolo 2 della presente legge, l'Ufficio di Presidenza con deliberazione motivata, dopo averne individuato le caratteristiche, conferisce l'onorificenza della Presidenza del Consiglio regionale per meriti civili a persone fisiche, istituzioni, enti ed organismi italiani ed esteri che si sono distinti per attività, opere o interventi particolarmente meritevoli a favore della Regione e della sua popolazione nel periodo di emergenza da Covid-19.

 

     Art. 4. (Inserimento dell'articolo 11bis alla l.r. 15/2004)

1. Dopo l'articolo 11 della l.r 15/2004 è inserito il seguente: "Art. 11 bis. (Norma finanziaria)

1. Alle spese per l'attuazione dell'articolo 5 bis, quantificate in euro 2.000,00 per ciascuno anno del triennio 2020-2022, si provvede con le risorse stanziate alla Missione 01''Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo'', Programma 01.01 ''Organi istituzionali'', titolo I, spese correnti del bilancio di previsione finanziario 2020- 2022."

 

     Art. 5. (Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte.