§ 4.2.77 - L.R. 9 giugno 2020, n. 14.
Modifiche alla legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione)


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:09/06/2020
Numero:14


Sommario
Art. 1.  (Modifiche e integrazioni alla l.r. 6/1989)
Art. 2.  (Norma transitoria)
Art. 3.  (Norma finanziaria)


§ 4.2.77 - L.R. 9 giugno 2020, n. 14.

Modifiche alla legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione)

(B.U. 11 giugno 2020, n. 24 suppl.)

 

Art. 1. (Modifiche e integrazioni alla l.r. 6/1989)

1. Alla legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione), dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

'Art. 8 bis. (Registro regionale dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche - PEBA)

1. È istituito, a cura dell'assessorato competente, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate, il registro regionale telematico dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA), al fine di monitorarne e promuoverne l'adozione da parte dei comuni, delle province e della Città metropolitana di Milano, ai sensi dell'articolo 32, comma 21, della legge 41/1986, relativo ai piani di eliminazione delle barriere architettoniche, e dell'articolo 24, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

2. Nel registro dei PEBA per ciascun comune sono indicati: l'atto amministrativo di adozione del piano, il cronoprogramma degli interventi, la data di aggiornamento, l'ammontare di risorse stanziate. Per la redazione del PEBA i comuni possono convocare una conferenza dei servizi composta da enti locali, ATS, ordini professionali interessati, con competenza a livello territoriale di ente sovracomunale (provincia o comunità montana). La conferenza dei servizi può essere indetta anche da un ente capofila con valenza per più comuni.

3. L'assessore trasmette, con cadenza annuale, alla commissione consiliare competente in materia e pubblica sul sito istituzionale una relazione con l'elenco delle amministrazioni adempienti.

4. La Regione assicura la verifica e il controllo da parte dei cittadini in merito all'adozione e all'aggiornamento dei PEBA e a tal fine pubblica sul proprio sito istituzionale il registro di cui al comma 1.

5. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia, predispone le linee guida entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale recante (Modifiche alla legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 'Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione'), con i contenuti minimi per la redazione di un PEBA da parte del comune, il quale può avvalersi anche della consulenza regionale come previsto dall'articolo 22. L'avvenuta adozione del PEBA da parte del comune costituisce requisito preferenziale per la partecipazione ai bandi regionali.'.

 

     Art. 2. (Norma transitoria)

1. Entro diciotto mesi dall'approvazione delle linee guida di cui al comma 5 dell'articolo 8 bis della l.r. 6/1989, come introdotto dall'articolo 1 della presente legge, i comuni implementano il registro telematico regionale.

 

     Art. 3. (Norma finanziaria)

1. Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge quantificate in euro 65.100,00 per l'anno 2020 si fa fronte con le risorse di cui alla missione 8 'Assetto del territorio ed edilizia abitativa pubblica', programma 02 'Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia pubblica' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022.