§ 5.2.97 - L.R. 4 giugno 2020, n. 15.
Interventi per la promozione e la valorizzazione dell’amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli, in attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 6


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:04/06/2020
Numero:15


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Divulgazione, formazione ed aggiornamento
Art. 3.  Istituzione dell’elenco regionale degli amministratori di sostegno
Art. 4.  Sportelli di protezione giuridica
Art. 5.  Istituzione fondo spese dell’amministratore di sostegno
Art. 6.  Clausola valutativa
Art. 7.  Norma finanziaria
Art. 8.  Entrata in vigore


§ 5.2.97 - L.R. 4 giugno 2020, n. 15.

Interventi per la promozione e la valorizzazione dell’amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli, in attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 6

(B.U. 5 giugno 2020, n. 54 Speciale)

 

Art. 1. Finalità

1. La Regione Basilicata, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all’istituzione dell’amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414,417,418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali), in armonia con l’art. 5 della Legge Statutaria 17 novembre 2016, n. 1 “Statuto della Regione Basilicata” e in conformità ai principi di uguaglianza e solidarietà di cui agli articoli 2 e 3 della Costituzione, con la presente legge, detta norme per la promozione e la valorizzazione dell’istituto dell’amministratore di sostegno, quale strumento di aiuto e di tutela dei soggetti legittimati ad avvalersene promuovendo percorsi di conoscenza, sensibilizzazione e divulgazione sul territorio regionale.

 

     Art. 2. Divulgazione, formazione ed aggiornamento

1. Per le finalità di cui all’art. 1, la Regione, in raccordo con enti, autorità, soggetti pubblici, privati e del terzo settore (ETS) che operano nell’ambito del volontariato, interessati alla protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, promuove e sostiene la diffusione della cultura di promozione e tutela dei diritti umani, attivando percorsi di conoscenza, sensibilizzazione e divulgazione dell’istituto dell’amministratore di sostegno, nonché la formazione, l’aggiornamento ed il supporto tecnico-informativo degli amministratori di sostegno.

2. La Giunta regionale dà attuazione a quanto previsto dal comma 1 individuando adeguati servizi ed iniziative a supporto dell’amministratore di sostegno nell’ambito della programmazione regionale, del sistema integrato degli interventi socio-sanitari, in un quadro di azioni omogenee sul territorio regionale e negli ambiti territoriali corrispondenti alle competenze di pianificazione locale (piani di zona).

3. La Giunta regionale, nelle forme consentite dalla legge, in raccordo con altri enti e autorità, ed in particolare con i giudici tutelari, promuove e sostiene il lavoro di rete fra soggetti pubblici e privati coinvolti nell’attivazione e promozione dell’istituto dell’amministratore di sostegno.

4. Il servizio di supporto dell’amministratore di sostegno ha i seguenti compiti:

a) diffonde e promuove materiale informativo e organizza incontri pubblici e corsi di formazione aggiornamento o di altri possibili forme di orientamento e di accompagnamento per gli aspiranti amministratori di sostegno e per i familiari delle persone che necessitano di tale figura;

b) fornisce supporto tecnico diretto e indiretto agli amministratori di sostegno, anche mediante l’attivazione di una rete di collaborazioni con professionisti esperti in materia giuridica, economica, patrimoniale, sanitaria e sociale;

c) funge da osservatorio sui bisogni di informazione, formazione e aggiornamento, sull’esigenze espresse dalle famiglie, dalle persone, dagli amministratori di sostegno e dalle organizzazioni coinvolte.

 

     Art. 3. Istituzione dell’elenco regionale degli amministratori di sostegno

1. La regione Basilicata istituisce l’elenco, a fini statistici e conservativi, degli amministratori di sostegno suddivisi in tre sezioni:

a) volontari;

b) professionisti;

c) associazioni o fondazioni.

2. L’elenco degli amministratori di sostegno è messo a disposizione e trasmesso con cadenza annuale agli uffici del giudice tutelare per l’eventuale nomina [1].

3. La Giunta regionale entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge individua l’ufficio competente alla tenuta e conservazione dell’elenco degli amministratori di sostegno, in attuazione a quanto previsto dal comma 1.

4. L’ufficio di cui al comma 3 forma e conserva l’elenco dei soggetti disponibili a svolgere l’incarico di amministratore di sostegno, nel quale vengono iscritte le persone in possesso dei requisiti previsti dalle norme statali vigenti che ne facciano richiesta.

 

     Art. 4. Sportelli di protezione giuridica

1. La Giunta regionale, al fine di evitare spostamenti presso gli uffici del tribunale, promuove e sostiene l’istituzione di appositi servizi denominati “Sportelli di protezione giuridica”, nell’ambito degli Uffici Relazione con il pubblico presso le Aziende sanitarie locali e i consultori presenti sul territorio regionale e mediante l’apertura di sportelli di prossimità presso gli uffici dei servizi sociali comunali.

2. Gli Sportelli di protezione giuridica offrono agli utenti un servizio gratuito e svolgono i seguenti compiti:

a) prima informazione e consulenza in ordine alle procedure di ricorso;

b) orientamento ed accompagnamento;

c) rilevazione dei bisogni emergenti;

d) interazione con i referenti dei servizi locali e gli uffici dei giudici tutelari.

 

     Art. 5. Istituzione fondo spese dell’amministratore di sostegno [2]

1. La Giunta regionale, per i soggetti che si trovino in comprovate difficoltà economiche, istituisce un fondo finalizzato ad erogare, nei limiti della sua capienza, un rimborso, erogato e liquidato dalla Regione, delle spese sostenute, documentate ed eventualmente anticipate dagli amministratori di sostegno, quando le stesse non siano state riconosciute dal giudice tutelare per incapienza del patrimonio del beneficiario. Il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dagli amministratori di sostegno non ha natura remunerativa dell'attività da essi svolta a titolo gratuito in base alle norme dell'ordinamento civile.

 

     Art. 6. Clausola valutativa

1. Su richiesta di un quinto dei componenti del Consiglio Regionale, la Giunta regionale relaziona sullo stato di attuazione della presente legge, indicando in particolare:

a) il numero di servizi di supporto all’amministratore di sostegno attivati nel territorio regionale;

b) i corsi di formazione e aggiornamenti tenuti;

c) il numero di persone formate;

d) il numero di iscritti nell’elenco regionale nei primi due anni;

e) l’attuazione del monitoraggio sull’applicazione dell’istituto giuridico dell’amministratore di sostegno a livello regionale.

 

     Art. 7. Norma finanziaria

1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari ad € 10.000,00 per gli esercizi 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al “Fondo Speciale per oneri di natura corrente derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio” Titolo 1 Missione 20 Programma 03 del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020/2022 della Regione Basilicata.

2. Per gli anni successivi si provvede con apposito stanziamento annualmente autorizzato dalle rispettive leggi di bilancio regionale.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare la necessaria variazione del bilancio per la creazione del pertinente capitolo di spesa all’interno della Missione 12 Programma 04 Titolo 1.

 

     Art. 8. Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata.


[1] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 22 dicembre 2020, n. 41.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 15 della L.R. 22 dicembre 2020, n. 41.