Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 53. Igiene e sicurezza del lavoro |
Capitolo: | 53.4 sicurezza degli impianti e dei dispositivi |
Data: | 06/08/2019 |
Numero: | 121 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto |
Art. 2. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661 |
Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria |
§ 53.4.211 - D.P.R. 6 agosto 2019, n. 121.
Regolamento recante attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento della normativa regolamentare nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE.
(G.U. 22 ottobre 2019, n. 248)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della
Visto il
Visto il
Vista la
Vista la
Vista la
Vista la
Visto il
Visti l'articolo 3 e l'allegato C della
Visto il
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2018;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2019;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2019;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per gli affari europei, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Oggetto
1. Il presente decreto reca disposizioni regolamentari per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile e per l'adeguamento della normativa regolamentare nazionale alle disposizioni del
2. Le disposizioni del presente decreto nonchè quelle della
Art. 2. Modifiche al
1. Al
a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Campo di applicazione e definizioni). - 1. Il presente decreto si applica agli apparecchi che bruciano carburanti gassosi ed ai relativi accessori, di seguito indicati anche con "apparecchi" e "accessori", secondo il campo di applicazione previsto dall'articolo 1 del
2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 2016/426.»;
b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Opzione linguistica). - 1. Le istruzioni ed informazioni che accompagnano apparecchi ed accessori ai sensi dei punti 1.5 e 1.7 dell'allegato I del
c) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Art. 8 (Obblighi per gli organismi notificati stabiliti in Italia). - 1. Gli organismi notificati per la valutazione di conformità di apparecchi e accessori stabiliti in Italia ottemperano agli obblighi di informazione di cui all'articolo 33 del
2. Contro le decisioni degli organismi notificati relative alla certificazione di apparecchi ed accessori può essere espletata l'apposita procedura di ricorso a tal fine istituita dall'organismo unico nazionale di accreditamento.»;
d) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Art. 9 (Organismi di valutazione della conformità, notifica ed autorità di notifica). - 1. Ai fini della notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri degli organismi autorizzati ad eseguire, in qualità di terzi, compiti di valutazione della conformità a norma del
2. La valutazione di cui al comma 1 degli organismi di valutazione della conformità ai fini dell'autorizzazione e della notifica, nonchè il controllo degli organismi notificati, sono eseguiti ai sensi ed in conformità al
3. Le modalità di svolgimento dell'attività di cui al primo periodo del comma 2 ed i connessi rapporti fra l'organismo unico nazionale di accreditamento, il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'interno sono regolati con apposita convenzione non onerosa o protocollo di intesa fra gli stessi. L'organismo nazionale di accreditamento rispetta comunque le prescrizioni di cui al comma 5 ed adotta soluzioni idonee a coprire la responsabilità civile connessa alle proprie attività.
4. Il Ministero dello sviluppo economico assume la piena responsabilità per i compiti svolti dall'organismo di cui al comma 3.
5. Il Ministero dello sviluppo economico, quale autorità di notifica e, unitamente al Ministero dell'interno, ai fini dell'attività di autorizzazione, nonchè l'organismo nazionale di accreditamento, ai fini dell'attività di valutazione e controllo, organizzano e gestiscono le relative attività nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 21 del
6. Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione europea delle procedure adottate per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per il controllo degli organismi notificati, nonchè di qualsiasi modifica delle stesse.»;
e) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Art. 10 (Procedure per la vigilanza sul mercato). - 1. Per gli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e per i relativi accessori, la vigilanza del mercato per il controllo degli apparecchi ed accessori che entrano nel mercato dell'Unione, è svolta in conformità all'articolo 15, paragrafo 3, e agli articoli da 16 a 29 del
2. I controlli di cui al comma 1 possono essere effettuati, anche con metodo a campione, presso gli operatori economici interessati e, a tal fine, le persone incaricate:
a) accedono ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento o di vendita dei prodotti;
b) acquisiscono tutte le informazioni necessarie all'accertamento;
c) prelevano campioni per l'esecuzione di esami e prove.
3. Quando per i controlli ci si avvale di organismi o laboratori accreditati sono adottate modalità che escludono la possibilità di conflitto o sovrapposizione di interessi con l'attività di certificazione.»;
f) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Oneri relativi alle procedure di valutazione della conformità di apparecchi e accessori, di autorizzazione degli organismi di valutazione della conformità e per la vigilanza sul mercato). - 1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 30, comma 4, della
2. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono stabilite le tariffe per le attività di cui al comma 1 svolte da amministrazioni ed organismi pubblici, ad esclusione di quelle relative alle attività svolte dall'organismo unico nazionale di accreditamento, nonchè i termini, i criteri di riparto e le modalità di versamento delle medesime tariffe ad appositi capitoli dell'entrata per la successiva riassegnazione. Le predette tariffe, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, sono aggiornate almeno ogni due anni.»;
g) gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 12 e 13 sono abrogati;
h) gli allegati I, II, III, IV, V, VI e VII sono abrogati.
Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2019 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 1967