Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica |
Data: | 21/02/2020 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche alla legge regionale n. 45 del 1989 (Piano di utilizzo dei litorali) |
Art. 2. Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2015 (Posizionamento delle strutture al servizio della balneazione) |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 4.1.68 - L.R. 21 febbraio 2020, n. 3.
Modifiche alle leggi regionali n. 45 del 1989 e n. 8 del 2015 in materia di Piano di utilizzo dei litorali
(B.U. 27 febbraio 2020, n. 9)
Art. 1. Modifiche alla
1. Al comma 2 dell'articolo 20 bis della
2. All'articolo 22 bis della
a) al comma 2, dopo le parole "il PUL", sono aggiunte le seguenti: "anche in variante al Piano urbanistico comunale";
b) al comma 6, dopo il primo periodo e la parola "stessi" è aggiunto il seguente periodo: "Le aree e le strutture assentite con titolo concessorio demaniale permangono invariate per posizionamento, superficie, oggetto e utilità turistico-ricreative esercitate, come previsto dal relativo titolo, sino alla scadenza dello stesso";
c) il primo periodo del comma 9, che termina con le parole "legittimi titoli abilitativi, autorizzatori e concessori" è abrogato;
d) nel secondo periodo del comma 9, la frase: "rimane impregiudicata la possibilità del PUL di sopprimere o rivedere il posizionamento di tali strutture", è sostituita dalla seguente "le aree e le strutture assentite con titolo concessorio demaniale permangono invariate per posizionamento, superficie, oggetto e utilità turistico-ricreative esercitate, come previsto dal relativo titolo, sino alla scadenza dello stesso. Possono essere assentite variazioni a richiesta del concessionario solo e limitatamente a quanto previsto dal Codice della navigazione";
e) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: "9 bis. In assenza di PUL e nelle more della sua approvazione, laddove le amministrazioni comunali abbiano proceduto alla loro istituzione, le aree destinate alla pratica sportiva e all'accesso dei cani in spiaggia possono essere affidate in gestione con autorizzazione stagionale da parte dell'amministrazione comunale ad associazioni sportive o associazioni senza scopo di lucro. Tali aree devono comunque rimanere accessibili a tutti.".
Art. 2. Modifiche alla
1. All'articolo 43 della
a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma; "1 bis). Il posizionamento delle strutture di facile rimozione a scopo turistico-ricreativo è ammesso per l'intero anno solare, al fine di favorire la destagionalizzazione della stagione turistica a condizione che l'operatore, entro il 31 ottobre di ciascun anno, programmi e comunichi, ai sensi dell'ordinanza balneare periodica, un minimo di 10 mesi di operatività sui dodici mesi successivi. L'operatività così programmata può essere comunque ridotta in relazione alle previsioni meteo-climatiche. L'efficacia delle autorizzazioni edilizie e paesaggistiche relative a strutture precarie a scopo turistico ricreativo, ubicate nella fascia dei 300 (trecento) metri dalla battigia marina, ha durata pari a quella della concessione demaniale e, al di fuori del demanio, fino al perdurare della relativa esigenza" [1];
b) il comma 2 è abrogato.
Art. 3. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 20 maggio 2021, n. 101, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.