Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.4 enti locali, enti regionali |
Data: | 23/10/2019 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. Nomina e disciplina degli organi delle province |
Art. 2. Clausola di non onerosità |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 1.4.119 - L.R. 23 ottobre 2019, n. 18.
Disposizioni in materia di enti locali
(B.U. 24 ottobre 2019, n. 46)
Art. 1. Nomina e disciplina degli organi delle province
1. Nelle more di una riforma organica del sistema delle autonomie locali della Sardegna, gli amministratori straordinari delle province, in deroga al disposto di cui alla
2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, nomina gli amministratori straordinari delle Province di Sassari, Nuoro, Oristano e del Sud Sardegna, i quali restano in carica fino all'insediamento degli organi provinciali che devono essere eletti entro il 1° luglio 2020. Agli amministratori straordinari sono attribuiti i poteri previsti dall'ordinamento in capo al Presidente della provincia, alla Giunta e al Consiglio provinciale, ai sensi della
3. Nelle province in cui sono previste zone omogenee ai sensi della
Art. 2. Clausola di non onerosità
1. Dalla presente legge non derivano oneri diretti e indiretti a carico del bilancio regionale.
Art. 3. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).