§ 4.1.154 - L.R. 26 febbraio 2020, n. 3.
Modifica all'articolo 16 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale).


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e zootecnia
Data:26/02/2020
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Modifica all'articolo 16 della l.r. 1/2019)
Art. 2.  (Clausola di neutralità finanziaria)


§ 4.1.154 - L.R. 26 febbraio 2020, n. 3.

Modifica all'articolo 16 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale).

(B.U. 27 febbraio 2020, n. 9 - S.O. n. 4)

 

Art. 1. (Modifica all'articolo 16 della l.r. 1/2019)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), è inserito il seguente: "1 bis. Il divieto di abbruciamento di materiale vegetale, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo, di cui all'articolo 10, comma 2 della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 15 (Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 'Legge quadro in materia di incendi boschivi'), può essere derogato, limitatamente all'abbruciamento dei residui colturali, per un massimo di trenta giorni, anche non continuativi, per i comuni montani e per un massimo di quindici giorni, anche non continuativi, per le aree di pianura. Tali deroghe sono concesse dai sindaci, con propria ordinanza, fermo restando i limiti e le condizioni di cui all'articolo 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).".

 

     Art. 2. (Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.