§ 1.2.37 - L.R. 5 agosto 2019, n. 19.
Interventi sulle partecipazioni societarie regionali


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.2 programmazione e partecipazione regionale
Data:05/08/2019
Numero:19


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Interventi nel settore fieristico)
Art. 3.  (Ciclovia turistica della riviera ligure)
Art. 4.  (Modalità attuative)
Art. 5.  (Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale))
Art. 6.  (Norma finanziaria)
Art. 7.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 1.2.37 - L.R. 5 agosto 2019, n. 19.

Interventi sulle partecipazioni societarie regionali

(B.U. 7 agosto 2019, n. 13)

 

Art. 1. (Finalità)

1. La presente legge, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e successive modificazioni e integrazioni, definisce interventi sulle partecipazioni societarie regionali, ad integrazione di quanto disposto dall’articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 33 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2017) e successive modificazioni e integrazioni, nel perseguimento degli obiettivi della legge regionale 16 febbraio 2016, n. 1 (Legge sulla crescita).

 

     Art. 2. (Interventi nel settore fieristico)

1. Al fine del rilancio e dello sviluppo del settore fieristico ligure, la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E. S.p.A. è autorizzata a sottoscrivere, per conto della Regione e sino al limite massimo di 1 milione di euro, l’aumento di capitale di Porto Antico di Genova S.p.A., partecipata dalla FI.L.S.E. S.p.A. ai sensi dell’articolo 3, comma 10, della l.r. 33/2016 e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 3. (Ciclovia turistica della riviera ligure)

1. La Regione promuove il rilancio della ciclovia turistica della riviera ligure di ponente, infrastruttura di interesse pubblico, anche quale parte integrante del progetto di Ciclovia tirrenica, mediante un’apposita intesa per la gestione della stessa tra gli enti locali interessati territorialmente, anche attraverso la partecipazione ad una società di capitali a controllo pubblico.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e previa sottoscrizione dell’apposita intesa, la FI.L.S.E. S.p.A. è autorizzata a partecipare, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge regionale 21 gennaio 1998, n. 3 (Norme per la riorganizzazione della Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - FI.L.S.E. S.p.A. Partecipazione della Regione all'aumento del capitale), al capitale di una società a controllo pubblico, operante per la gestione e l’erogazione di servizi di interesse generale, inclusi i servizi manutentivi di infrastrutture e beni pubblici, essenziali e strategici per il territorio del Ponente ligure, mediante sottoscrizione di aumento di capitale, sino al limite massimo di 1 milione di euro.

 

     Art. 4. (Modalità attuative)

1. La Giunta regionale stabilisce, con proprio provvedimento, le modalità di attuazione della presente legge.

 

     Art. 5. (Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale))

1. La lettera c) comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

“c) nell’ambito della gestione dell’ATO, anche attraverso la costituzione di Agenzie Locali di Mobilità di livello metropolitano o provinciale in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, interamente partecipate dagli enti locali e con i requisiti dei soggetti in house, espletano le procedure per l’affidamento dei servizi di trasporto previste dalla normativa comunitaria e statale e gestiscono il contratto di servizio stipulato; alle Agenzie possono essere affidate direttamente la gestione delle reti e delle dotazioni essenziali al trasporto pubblico locale, nonché la proprietà di detti beni;”.

2. Al comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “enti di governo” sono inserite le seguenti: “, anche attraverso Agenzie Locali di Mobilità,”.

3. Al comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “agli enti locali” sono inserite le seguenti: “, alle Agenzie Locali di Mobilità”.

4. Dall’applicazione delle disposizioni contenute nella lettera c) dell’articolo 7 della l.r. 33/2013, come sostituita dal presente articolo, non derivano nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 6. (Norma finanziaria)

1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 5, comma 4, agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021 per l’esercizio 2019:

- riduzione dell’autorizzazione di spesa di euro 2.000.000,00 in termini di competenza e di cassa nell’ambito della Missione 50 “Debito pubblico”, Programma 1 “Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari”, Titolo 1 “Spese correnti” e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo in termini di competenza e di cassa alla Missione 1 “Servizi Istituzionali, generali e di gestione”, Programma 3 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie”.

 

     Art. 7. (Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.