Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.2 assistenza sociale |
Data: | 17/02/2020 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche ed integrazioni all’art. 5 della L.R. 31 maggio 2018, n. 8 |
Art. 2. Modifiche alla legge regionale 14 febbraio 2007 n. 4 “Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale” |
Art. 3. Disposizioni finanziarie |
Art. 4. Pubblicazione ed entrata in vigore |
§ 5.2.96 - L.R. 17 febbraio 2020, n. 8.
Assistenza alle persone anziane nelle strutture residenziali
(B.U. 18 febbraio 2020, n. 9 - S.O.)
Art. 1. Modifiche ed integrazioni all’art. 5 della
1. All’art. 5 della
“4. Le quote giornaliere, nei valori di cui al comma 1 e nei limiti di cui ai commi 2 e 3, sono dovute, su richiesta, a tutte le strutture residenziali presenti sul territorio regionale munite della prescritta autorizzazione comunale che alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato assistenza alle persone anziane non autosufficienti o allettate sulla base della certificazione di non autosufficienza rilasciata dalla Azienda Sanitaria competente;
5. Le strutture che svolgono in regime semi-residenziale o residenziale attività socio-assistenziali o socio-educative, di cui al comma 4 dell’art. 31 della
Art. 2. Modifiche alla
1. Al comma 4 ter dell’art. 31 della
Art. 3. Disposizioni finanziarie
1. Dalla presente legge non derivano maggiori oneri a carico del Bilancio della Regione Basilicata.
Art. 4. Pubblicazione ed entrata in vigore
1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.