Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria |
Data: | 20/01/2020 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche ed integrazioni all’art. 46 “Strutture sociosanitarie” della L.R. 22 novembre 2018, n. 38 |
Art. 2. Modifica dell’art. 7 della L.R. 5 aprile 2000, n. 28 “Procedura di autorizzazione” |
Art. 3. Modifica dell’art. 8 della L.R. n. 28/2000 “Commissione regionale tecnica per le autorizzazioni sanitarie” |
Art. 4. Modifica dell’art. 13 della L.R 28/2000 “Sanzioni” |
§ 5.1.151 - L.R. 20 gennaio 2020, n. 2.
Disposizioni in materia sanitaria
(B.U. 20 gennaio 2020, n. 4 Speciale)
Art. 1. Modifiche ed integrazioni all’art. 46 “Strutture sociosanitarie” della
1. Al comma 1 dell’art. 46 della L.R n. 38/2018, le parole “1° gennaio 2020” sono sostituite dalle seguenti: “1° luglio 2020”.
2. All’art. 46 della
“2. Le disposizioni contenute nell’art. 46, comma 1 della presente legge si applicano anche alle strutture sociosanitarie di cui alla
Art. 2. Modifica dell’art. 7 della
1. All’art. 7, comma 7 della
Art. 3. Modifica dell’art. 8 della
1. All’art. 8, comma 3 della
2. All’art. 8, comma 4 della
Art. 4. Modifica dell’art. 13 della L.R 28/2000 “Sanzioni”
1. Il comma 5 dell’art. 13 della
“5. In caso di violazioni delle norme della presente legge, per carenza dei requisiti da essa previsti, per la mancata effettuazione degli adeguamenti nei termini di legge o di inosservanza delle prescrizioni assegnate, anche intervenute successivamente al rilascio dell’autorizzazione, il Presidente della Giunta regionale ordina la rimozione delle inadempienze o delle irregolarità riscontrate, assegnando a tal fine un termine per provvedervi non inferiore a 12 mesi per la generalità delle strutture e non inferiore a 24 mesi per le strutture con posti letto o eroganti prestazioni sanitarie e socio/sanitarie in regime residenziale o semiresidenziale.”.
2. Il comma 6 dell’art. 13 della
“6. Ove il trasgressore non provveda nei termini assegnati, il Presidente della Giunta regionale dispone la sospensione dell’attività per un periodo di tempo da uno a dodici mesi, limitatamente ai reparti e/o ai servizi e nella misura quantitativa/qualitativa per cui non si è provveduto agli adeguamenti prescritti.”.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.
[1] Comma così modificato dall'art. 1 della