§ 94.1.j10 - L. 3 maggio 2019, n. 39.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014.


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:03/05/2019
Numero:39


Sommario
Art. 1.  Autorizzazione alla ratifica
Art. 2.  Ordine di esecuzione
Art. 3.  Autorità per la regolamentazione delle scommesse sportive ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione
Art. 4.  Applicazione di pene accessorie
Art. 5.  Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
Art. 6.  Clausola di invarianza finanziaria
Art. 7.  Entrata in vigore


§ 94.1.j10 - L. 3 maggio 2019, n. 39.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014.

(G.U. 16 maggio 2019, n. 113)

 

Art. 1. Autorizzazione alla ratifica

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014.

 

     Art. 2. Ordine di esecuzione

     1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 32 della medesima Convenzione.

 

     Art. 3. Autorità per la regolamentazione delle scommesse sportive ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione

     1. L'autorità per la regolamentazione delle scommesse sportive ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge è l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

 

     Art. 4. Applicazione di pene accessorie

     1. Dopo l'articolo 5 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è inserito il seguente:

     «Art. 5 bis. (Confisca). - 1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 1 e 4 della presente legge, è sempre ordinata la confisca delle cose, dei beni e degli strumenti informatici o telematici che servirono o furono destinati a commettere il reato e delle cose e dei beni che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persone estranee al reato medesimo.

     2. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al comma 1, il giudice ordina la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il reo ha la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona. Si applica il terzo comma dell'articolo 322-ter del codice penale».

 

     Art. 5. Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

     1. Dopo l'articolo 25-terdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

     «Art. 25 quaterdecies. (Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati). - 1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

     a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

     b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

     2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno».

 

     Art. 6. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

     Art. 7. Entrata in vigore

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

 

     Serie dei trattati del Consiglio d'Europa - N. 215

 

     Convenzione del Consiglio d'Europa

     sulla manipolazione delle competizioni sportive [1]

     Magglingen/Macolin, 18.9.2014

 

     Preambolo

     Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri firmatari della presente Convenzione,

     Considerando che il Consiglio d'Europa è chiamato a realizzare un'unione più marcata tra i suoi membri;

     Considerando il piano d'azione del terzo vertice dei capi di Stato e di governo del Consiglio d'Europa (Varsavia, 16-17 maggio 2005), che ha raccomandato il proseguimento delle attività del Consiglio d'Europa che fanno da punto di riferimento nel settore dello sport;

     Considerando che è necessario elaborare ulteriormente un quadro comune, europeo e globale, per lo sviluppo dello sport, sulla base delle nozioni di democrazia pluralista, stato di diritto, diritti umani ed etica dello sport;

     Consapevoli che la manipolazione di competizioni sportive può riguardare ogni paese e ogni tipo di sport a livello mondiale, e sottolineando che tale fenomeno, in quanto minaccia globale all'integrità dello sport, richiede una risposta globale sostenuta anche dagli Stati che non sono membri del Consiglio d'Europa;

     Preoccupati per il coinvolgimento delle attività criminali, in particolare del crimine organizzato, nella manipolazione delle competizioni sportive, e per la sua natura transnazionale;

     Richiamando la Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (1950, ETS n. 5) e i suoi protocolli, la Convenzione europea sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio (1985, ETS n. 120), la Convenzione contro il doping (1989, ETS n. 135), la Convenzione penale sulla corruzione (1999, ETS n. 173) e la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo (2005, CETS n. 198);

     Richiamando la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (2000) e i relativi protocolli;

     Richiamando inoltre la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (2003);

     Ricordando l'importanza di indagare efficacemente senza indebiti ritardi sui reati che rientrano nella loro giurisdizione;

     Ricordando il ruolo fondamentale dell'Organizzazione internazionale della polizia criminale (Interpol) nel facilitare la cooperazione tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge oltre alla cooperazione giudiziaria;

     Sottolineando che le organizzazioni sportive hanno la responsabilità di individuare e sanzionare la manipolazione delle competizioni sportive perpetrata da persone soggette alla loro autorità;

     Riconoscendo i risultati già conseguiti nella lotta alla manipolazione delle competizioni sportive;

     Convinti che una lotta efficace contro la manipolazione delle competizioni sportive richieda una cooperazione nazionale e internazionale rinforzata, rapida, sostenibile e ben funzionante;

     Viste le raccomandazioni del Comitato dei Ministri agli Stati membri Rec(92)13rev sulla Carta europea dello sport riveduta; CM/Rec(2010)9 sul Codice di etica sportiva riveduto; Rec(2005)8 sui principi della buona governance nello sport e CM/Rec(2011)10 sulla promozione dell'integrità dello sport per contrastare la manipolazione dei risultati, in particolare le partite truccate;

     Alla luce dei lavori e delle conclusioni delle seguenti conferenze:

     - Consiglio d'Europa - 11a conferenza dei Ministri responsabili per lo Sport, Atene, 11-12 dicembre 2008;

     - Consiglio d'Europa - 18a conferenza informale dei Ministri responsabili per lo Sport (Baku, 22 settembre 2010) sulla promozione dell'integrità dello sport contro le manipolazioni dei risultati (partite truccate);

     - Consiglio d'Europa - 12a conferenza dei Ministri responsabili per lo Sport (Belgrado, 15 marzo 2012) in particolare per quanto riguarda la stesura di un nuovo strumento giuridico internazionale contro la manipolazione dei risultati sportivi;

     - UNESCO - 5a Conferenza dei Ministri e degli alti funzionari responsabili per l'Educazione fisica e lo sport (MINEPS V);

     Convinti che il dialogo e la cooperazione tra le autorità pubbliche, le organizzazioni sportive, gli organizzatori di competizioni e gli operatori delle scommesse sportive a livello nazionale e internazionale, sulla base di fiducia e rispetto mutui, siano essenziali nella ricerca di risposte comuni efficaci alle sfide poste dal problema della manipolazione delle competizioni sportive;

     Riconoscendo che lo sport, basato su una competizione leale ed equa, presenta un carattere di imprevedibilità, e necessita di un contrasto vigoroso ed efficace delle pratiche e dei comportamenti sportivi non etici;

     Sottolineando la loro convinzione che l'applicazione coerente dei principi della buona governance e dell'etica nello sport sia un fattore importante nell'eliminazione della corruzione, della manipolazione delle competizioni sportive e di altri tipi di abusi nello sport;

     Riconoscendo che, in conformità al principio di autonomia dello sport, le organizzazioni sportive sono responsabili per lo sport e hanno responsabilità disciplinari e di autoregolamentazione nella lotta alla manipolazione delle competizioni sportive, ma anche che le autorità pubbliche, ove appropriato, proteggono l'integrità dello sport;

     Riconoscendo che lo sviluppo delle attività nel settore delle scommesse sportive, in particolare quelle illegali, aumenta il rischio di tali manipolazioni;

     Considerando che la manipolazione delle competizioni sportive va affrontata in ogni caso, che sia collegata o meno alle scommesse sportive o a reati;

     Tenuto conto del margine di discrezionalità di cui godono gli Stati, nell'ambito del diritto applicabile, in merito alle politiche sulle scommesse sportive,

     hanno convenuto quanto segue:

 

Capo I

Scopo, principi guida, definizioni

 

     Articolo 1 - Scopo e obiettivi principali

     1 Lo scopo della presente Convenzione è combattere la manipolazione delle competizioni sportive al fine di proteggere l'integrità e l'etica dello sport in conformità al principio dell'autonomia dello sport.

     2 A tal fine, i principali obiettivi della presente Convenzione sono:

     a prevenire, identificare e sanzionare le manipolazioni nazionali o transnazionali delle competizioni sportive nazionali o internazionali;

     b promuovere la cooperazione nazionale e internazionale contro la manipolazione delle competizioni sportive tra le autorità pubbliche interessate e con le organizzazioni coinvolte nello sport e nelle scommesse sportive.

 

     Articolo 2 - Principi guida

     1 La lotta alla manipolazione delle competizioni sportive assicura il rispetto, tra l'altro, dei seguenti principi:

     a diritti umani;

     b legalità;

     c proporzionalità;

     d protezione della vita privata e dei dati personali.

 

     Articolo 3 - Definizioni

     Ai fini della presente Convenzione si intende per:

     1 "competizione sportiva": qualsiasi evento sportivo organizzato in conformità alle norme stabilite da un'organizzazione sportiva registrata dal Comitato di follow-up della Convenzione a norma dell'articolo 31, paragrafo 2, e riconosciuta da un'organizzazione sportiva internazionale o, se del caso, da un'altra organizzazione sportiva competente.

     2 "organizzazione sportiva": qualsiasi organizzazione che disciplina lo sport, o uno sport particolare, e che figura nell'elenco adottato dal Comitato di follow-up della Convenzione a norma dell'articolo 31, paragrafo 2, nonchè le sue affiliate continentali e nazionali, se necessario;

     3 "organizzatore di competizioni": qualsiasi organizzazione sportiva o altra persona, indipendentemente dalla loro forma giuridica, che organizza competizioni sportive;

     4 "manipolazione di competizioni sportive": un accordo, un atto o un'omissione intenzionali volti a modificare impropriamente il risultato o lo svolgimento di una competizione sportiva al fine di eliminarne in tutto o in parte l'imprevedibilità per ottenere un indebito vantaggio per se stessi o per altri;

     5 "scommessa sportiva": qualsiasi puntata di una somma di denaro in vista di un premio in denaro che dipende dal verificarsi di un avvenimento futuro e incerto collegato a una competizione sportiva; In particolare:

     a "scommessa sportiva illegale": qualsiasi attività di scommessa sportiva non consentita, per la sua tipologia o per l'operatore che la offre, dalla legislazione del paese in cui si trova il consumatore;

     b "scommessa sportiva irregolare": qualsiasi attività di scommessa sportiva non conforme agli schemi usuali o previsti del mercato in questione, o relativa a scommesse su competizioni sportive il cui svolgimento ha caratteristiche inusuali;

     c "scommessa sportiva sospetta": qualsiasi attività di scommessa sportiva che, secondo prove attendibili e concordanti, appare collegata a una manipolazione della relativa competizione sportiva;

     6 "parti interessate alla competizione": qualsiasi persona fisica o giuridica che rientra in una delle seguenti categorie:

     a "atleta": qualsiasi persona o gruppo di persone che partecipa a competizioni sportive;

     b "personale di supporto degli atleti": qualsiasi coach, allenatore, manager, agente, membro dello staff, funzionario dello staff, personale medico e paramedico che lavora per gli atleti che partecipano a competizioni sportive o si preparano a prendervi parte, e tutte le altre persone che lavorano con gli atleti;

     c "funzionario": qualsiasi persona che sia proprietaria, azionista, dirigente o membro del personale di entità che organizzano e promuovono le competizioni sportive, nonchè gli arbitri, i membri delle giurie e ogni altra persona accreditata; Questa espressione designa inoltre i dirigenti e il personale delle organizzazioni sportive internazionali o, se del caso, di altre organizzazioni sportive competenti che riconoscono la competizione;

     7 "informazioni privilegiate": informazioni relative a una competizione alle quali una persona ha accesso in virtù della sua posizione in relazione a uno sport o a una competizione, fatta esclusione di informazioni già pubblicate o note, facilmente accessibili per il pubblico interessato o divulgate in conformità alle norme e ai regolamenti che disciplinano la competizione in questione.

 

Capo II

Prevenzione, cooperazione e altre misure

 

     Articolo 4 - Coordinamento interno

     1 Ciascuna Parte coordina le politiche e le azioni di tutte le autorità pubbliche coinvolte nella lotta alla manipolazione delle competizioni sportive.

     2 Ciascuna Parte, nell'ambito della sua giurisdizione, incoraggia le organizzazioni sportive, gli organizzatori di competizioni e gli operatori delle scommesse sportive a cooperare nella lotta alla manipolazione delle competizioni sportive e, se del caso, affida loro l'attuazione delle pertinenti disposizioni della presente Convenzione.

 

     Articolo 5 - Valutazione e gestione del rischio

     1 Ciascuna Parte - se del caso in collaborazione con le organizzazioni sportive, gli operatori delle scommesse sportive, gli organizzatori di competizioni e altre pertinenti organizzazioni - identifica, analizza e valuta i rischi associati alla manipolazione delle competizioni sportive.

     2 Ciascuna Parte incoraggia le organizzazioni sportive, gli operatori delle scommesse sportive, gli organizzatori di competizioni e le altre organizzazioni pertinenti a stabilire procedure e regole per combattere la manipolazione delle competizioni sportive e adotta, se del caso, misure legislative o di altra natura necessarie a tal fine.

 

     Articolo 6 - Educazione e sensibilizzazione

     1 Ciascuna Parte incoraggia la sensibilizzazione, l'educazione, la formazione e la ricerca finalizzate alla lotta alla manipolazione delle competizioni sportive.

 

     Articolo 7 - Organizzazioni sportive e organizzatori di competizioni

     1 Ciascuna Parte incoraggia le organizzazioni sportive e gli organizzatori di competizioni a adottare e attuare regole per combattere la manipolazione delle competizioni sportive e principi di buona governance relativi, tra l'altro:

     a alla prevenzione dei conflitti di interesse, compresi:

     - la proibizione per le parti interessate alla competizione di scommettere sulle competizioni sportive alle quali partecipano;

     - la proibizione dell'abuso o della divulgazione delle informazioni privilegiate;

     b il rispetto di tutte le obbligazioni contrattuali da parte delle organizzazioni sportive e dei loro membri affiliati;

     c l'obbligo per le parti interessate alla competizione di segnalare immediatamente eventuali attività sospette, incidenti, incentivi o approcci che possano essere considerati una violazione delle regole contro la manipolazione delle competizioni sportive.

     2 Ciascuna Parte incoraggia le organizzazioni sportive ad adottare e attuare le opportune misure per garantire:

     a un controllo efficace e rafforzato dello svolgimento delle competizioni sportive esposte al rischio di manipolazione;

     b disposizioni in merito alla segnalazione immediata di casi di attività sospette legate alla manipolazione delle competizioni sportive alle pertinenti autorità pubbliche o piattaforme nazionali;

     c meccanismi efficaci per facilitare la rivelazione di eventuali informazioni relative a casi effettivi o potenziali di manipolazione delle competizioni sportive, compresa un'adeguata protezione per coloro che denunciano irregolarità;

     d la sensibilizzazione delle parti interessate alla competizione, compresi i giovani atleti, sui rischi della manipolazione delle competizioni sportive e sugli sforzi per contrastarla, mediante educazione, formazione e diffusione di informazioni;

     e la designazione il più possibile tardiva dei funzionari per le competizioni sportive, in particolare giudici e arbitri.

     3 Ciascuna Parte incoraggia le sue organizzazioni sportive, e per loro tramite le organizzazioni sportive internazionali, ad applicare sanzioni e misure disciplinari specifiche, efficaci, proporzionate e dissuasive per la violazione delle loro regole interne contro la manipolazione delle competizioni sportive, in particolare quelle di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e ad assicurare riconoscimento e attuazione reciproci delle sanzioni imposte da altre organizzazioni sportive, in particolare in altri paesi.

     4 La responsabilità disciplinare stabilita dalle organizzazioni sportive non esclude la responsabilità penale, civile o amministrativa.

 

     Articolo 8 - Misure relative al finanziamento delle organizzazioni sportive

     1 Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura necessarie ad assicurare l'adeguata trasparenza in merito ai finanziamenti delle organizzazioni sportive sostenute finanziariamente dalle Parti.

     2 Ciascuna Parte considera la possibilità di aiutare le organizzazioni sportive a contrastare la manipolazione delle competizioni sportive, anche attraverso adeguati meccanismi di finanziamento.

     3 Ciascuna Parte, se del caso, valuta se ritirare il sostegno finanziario, o invitare le organizzazioni sportive a ritirare il sostegno finanziario, alle parti interessate a competizioni che sono state sanzionate per manipolazione, per la durata della sanzione.

     4 Se del caso ciascuna Parte prende i provvedimenti necessari per ritirare del tutto o in parte il sostegno finanziario o altri tipi di sostegno collegati allo sport a qualsiasi organizzazione sportiva che non applichi in modo efficace i regolamenti sulla lotta alla manipolazione delle competizioni sportive.

 

     Articolo 9 - Misure relative alle autorità per la regolamentazione delle scommesse o alle altre autorità responsabili

     1 Ciascuna Parte identifica una o più autorità responsabili incaricate, nell'ambito dell'ordinamento giuridico della Parte, di attuare i regolamenti sulle scommesse sportive e applicare le pertinenti misure per combattere la manipolazione delle competizioni sportive in relazione alle scommesse sportive, compresi se del caso:

     a lo scambio tempestivo di informazioni con altre pertinenti autorità o piattaforme nazionali in merito a scommesse sportive illegali, irregolari o sospette e alle violazioni dei regolamenti contemplati nella presente Convenzione o istituiti in conformità alla presente Convenzione;

     b la limitazione dell'offerta di scommesse sportive, previa consultazione con le organizzazioni sportive nazionali e gli operatori delle scommesse sportive, in particolare escludendo le competizioni

     - riservate ai minori di 18 anni oppure

     - le cui condizioni organizzative e/o i cui risultati in termini sportivi sono inadeguati;

     c la diffusione anticipata di informazioni sui tipi e gli oggetti delle scommesse sportive agli organizzatori di competizioni a sostegno dei loro sforzi volti ad individuare e gestire i rischi di manipolazione sportiva nell'ambito della competizione;

     d il ricorso sistematico, nelle scommesse sportive, a mezzi di pagamento che consentano la tracciabilità dei flussi di denaro che superano una determinata soglia stabilita dalle Parti, in particolare per quanto riguarda i mittenti, i beneficiari e gli importi;

     e meccanismi in collaborazione con e tra organizzazioni sportive e, se del caso, operatori delle scommesse sportive, per impedire alle parti interessate alla competizione di scommettere su competizioni sportive che violano le pertinenti regole sportive o la legislazione applicabile;

     f la sospensione, in base alle norme di diritto nazionale, delle scommesse sulle competizioni oggetto di una segnalazione.

     2 Ciascuna Parte comunica al Segretario generale del Consiglio d'Europa la denominazione e l'indirizzo dell'autorità o delle autorità designate in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo.

 

     Articolo 10 - Operatori delle scommesse sportive

     1 Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura necessarie a prevenire conflitti di interesse e abuso di informazioni privilegiate da parte di persone fisiche o giuridiche coinvolte nella fornitura di scommesse sportive, in particolare limitando:

     a le scommesse sui propri prodotti da parte di persone fisiche e giuridiche coinvolte nell'offerta di scommesse sportive;

     b l'abuso di posizione da parte di uno sponsor o comproprietario di un'organizzazione sportiva al fine di facilitare la manipolazione di una competizione sportiva o l'abuso di informazioni privilegiate;

     c il coinvolgimento delle parti interessate alla competizione nella compilazione delle quotazioni di scommesse relative alle competizioni alle quali prendono parte;

     d la possibilità, per qualsiasi operatore di scommesse sportive che controlli un organizzatore di competizioni o una parte interessata alla competizione, o che ne sia controllato, di offrire scommesse sulla competizione alla quale tale organizzatore di competizioni o parte interessata partecipa;

     2 Ciascuna Parte incoraggia i suoi operatori delle scommesse sportive, e per loro tramite le organizzazioni internazionali di operatori delle scommesse sportive, a sensibilizzare i proprietari e i dipendenti in merito alle conseguenze della manipolazione delle competizioni sportive e alla relativa attività di contrasto, mediante educazione, formazione e diffusione di informazioni.

     3 Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura necessarie ad obbligare gli operatori delle scommesse sportive a segnalare senza indugio le scommesse irregolari o sospette alle autorità di regolamentazione delle scommesse, alle altre autorità responsabili o alle piattaforme nazionali.

 

     Articolo 11 - Lotta alle scommesse sportive illegali

     1 Al fine di combattere la manipolazione delle competizioni sportive ciascuna Parte esamina i mezzi più adeguati per lottare contro gli operatori di scommesse sportive illegali e prende in considerazione l'adozione di misure, in conformità alla legislazione applicabile delle giurisdizioni pertinenti, quali:

     a la chiusura delle attività degli operatori delle scommesse sportive illegali da remoto o la limitazione diretta o indiretta dell'accesso a tali operatori, e la chiusura delle attività degli operatori delle scommesse sportive illegali aventi sede nel territorio sul quale si esercita la giurisdizione della Parte;

     b il blocco dei flussi finanziari tra gli operatori delle scommesse sportive illegali e i consumatori;

     c la proibizione della pubblicità degli operatori delle scommesse sportive illegali;

     d la sensibilizzazione dei consumatori sul rischio associato alle scommesse sportive illegali.

 

Capo III

Scambio di informazioni

 

     Articolo 12 - Scambio di informazioni tra le autorità pubbliche competenti, le organizzazioni sportive e gli operatori delle scommesse sportive

     1 Fatto salvo l'articolo 14, ciascuna Parte facilita, a livello nazionale e internazionale e in conformità al proprio diritto nazionale, gli scambi di informazioni tra le autorità competenti, le organizzazioni sportive, gli organizzatori di competizioni sportive, gli operatori delle scommesse sportive e le piattaforme nazionali. In particolare, ciascuna Parte si impegna a istituire meccanismi per la condivisione delle informazioni pertinenti qualora tali informazioni possano essere d'aiuto ai fini della valutazione del rischio di cui all'articolo 5, segnatamente la condivisione tempestiva con gli organizzatori di competizioni di informazioni sulla tipologia e l'oggetto delle scommesse offerte e la condivisione di informazioni contestualmente all'avvio o allo svolgimento di indagini e procedimenti relativi alla manipolazione di competizioni sportive.

     2 Su richiesta il destinatario di tali informazioni, in conformità al diritto nazionale, informa senza indugio l'organizzazione o l'autorità che ha condiviso le informazioni sul seguito dato alla comunicazione.

     3 Ciascuna Parte esamina come sviluppare o rafforzare la collaborazione e lo scambio di informazioni nel contesto della lotta alle scommesse illegali come disposto all'articolo 11 della presente Convenzione.

 

     Articolo 13 - Piattaforma nazionale

     1 Ciascuna Parte identifica una piattaforma nazionale incaricata di affrontare la manipolazione delle competizione sportive. La piattaforma nazionale, in conformità al diritto nazionale, tra l'altro:

     a funge da centro di informazioni, raccogliendo e diffondendo informazioni sulla lotta alla manipolazione delle competizioni sportive presso le organizzazioni e autorità pertinenti;

     b coordina la lotta alla manipolazione delle competizioni sportive;

     c riceve, centralizza e analizza le informazioni sulle scommesse irregolari e sospette sulle competizioni sportive che si svolgono sul territorio della Parte e, se del caso, diffonde una segnalazione;

     d trasmette le informazioni relative a possibili violazioni della legge o dei regolamenti sportivi alle autorità pubbliche o alle organizzazioni sportive e/o agli operatori delle scommesse sportive;

     e collabora con le organizzazioni e le autorità competenti a livello nazionale e internazionale, comprese le piattaforme nazionali di altri paesi.

     2 Ciascuna Parte comunica al Segretario generale del Consiglio d'Europa la denominazione e l'indirizzo della piattaforma nazionale.

 

     Articolo 14 - Protezione dei dati personali

     1 Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura necessarie ad assicurare che tutte le azioni intraprese contro la manipolazione delle competizioni sportive siano conformi alle pertinenti norme e disposizioni legislative nazionali e internazionali in merito alla protezione dei dati personali, in particolare per quanto riguarda lo scambio di informazioni previsto dalla presente Convenzione.

     2 Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura necessarie ad assicurare che le autorità pubbliche e le organizzazioni contemplate dalla presente Convenzione applichino le misure richieste per garantire che nella raccolta, nel trattamento e nello scambio dei dati personali, indipendentemente dalla natura di tali scambi, si presti la dovuta attenzione ai principi di legittimità, adeguatezza, pertinenza e precisione, nonchè alla sicurezza dei dati e ai diritti delle persone interessate.

     3 Ciascuna Parte dispone nella propria legislazione che le varie autorità pubbliche e organizzazioni contemplate dalla presente Convenzione garantiscano che lo scambio di dati ai fini della Convenzione non vada oltre il minimo necessario per raggiungere i fini dichiarati dello scambio.

     4 Ciascuna Parte invita le autorità pubbliche e le organizzazioni contemplate dalla presente Convenzione a dotarsi dei mezzi tecnici necessari ad assicurare la sicurezza dei dati scambiati e la loro affidabilità e integrità, nonchè la disponibilità e l'integrità dei sistemi di scambio di dati e l'identificazione degli utenti.

 

Capo IV

Diritto penale sostanziale e cooperazione in materia di applicazione della normativa

 

     Articolo 15 - Reati relativi alla manipolazione delle competizioni sportive

     1 Ciascuna Parte si assicura che la propria legislazione nazionale consenta di sanzionare penalmente la manipolazione delle competizioni sportive implicante pratiche coercitive, di corruzione o fraudolente, quali definite nell'ordinamento giuridico interno.

 

     Articolo 16 - Riciclaggio dei proventi dei reati relativi alla manipolazione delle competizioni sportive

     1 Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura necessarie ad attribuire il carattere di reato, nell'ambito dell'ordinamento giuridico interno, ai comportamenti di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo (2005, CETS n. 198), all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (2000), o all'articolo 23, paragrafo 1, della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (2003), alle condizioni ivi stabilite, qualora il reato sottostante che genera i profitti sia uno di quelli contemplati agli articoli 15 e 17 della presente Convenzione e in ogni caso qualora di tratti di estorsione, corruzione e frode.

     2 Nel determinare la gamma dei reati sottostanti di cui al paragrafo 1, ciascuna delle Parti può decidere, in conformità al diritto nazionale, come intende definire tali reati e la natura di eventuali elementi particolari che li rendono gravi.

     3 Ciascuna Parte valuta se includere la manipolazione delle competizioni sportive nel suo quadro di prevenzione del riciclaggio del denaro prescrivendo che gli operatori delle scommesse sportive mettano in opera l'esercizio della dovuta diligenza nei confronti della clientela, la conservazione dei documenti e gli obblighi di segnalazione.

 

     Articolo 17 - Complicità e favoreggiamento

     1 Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura necessarie ad attribuire il carattere di reato, nell'ambito dell'ordinamento giuridico interno, alla complicità e al favoreggiamento intenzionali nella commissione di uno dei reati contemplati all'articolo 15 della presente Convenzione.

 

     Articolo 18 - Responsabilità delle persone giuridiche

     1 Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura necessarie ad assicurare che le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui agli articoli da 15 a 17 della presente Convenzione, commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona fisica che agisca individualmente o in qualità di membro di un organo della persona giuridica, che eserciti un ruolo direttivo in seno alla persona giuridica sulla base:

     a del potere di rappresentanza della persona giuridica;

     b dell'autorità di adottare decisioni per conto della persona giuridica;

     c dell'autorità di esercitare controlli in seno alla persona giuridica.

     2 In linea con i principi giuridici delle Parti la responsabilità della persona giuridica può essere penale, civile o amministrativa.

     3 Fatta eccezione per i casi di cui al paragrafo 1, ciascuna Parte contraente prende le misure necessarie ad assicurare che le persone giuridiche possano essere considerate responsabili quando la mancanza di vigilanza o controllo da parte di una persona fisica di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione di un reato di cui agli articoli da 15 a 17 della presente Convenzione a vantaggio della persona giuridica in questione da parte di una persona fisica che agisca sotto la sua autorità.

     4 Tale responsabilità non pregiudica la responsabilità penale delle persone fisiche che hanno commesso il reato.

 

Capo V

Giurisdizione, procedimento penale e misure di applicazione della normativa

 

     Articolo 19 - Giurisdizione

     1 Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura necessarie a stabilire la giurisdizione sui reati di cui agli articoli da 15 a 17 della presente Convenzione nei casi in cui il reato sia commesso:

     a nel suo territorio; oppure

     b a bordo di una nave battente la sua bandiera; oppure

     c a bordo di un aeromobile immatricolato secondo la sua legislazione; oppure

     d da uno dei suoi cittadini o da persona che risiede abitualmente nel suo territorio.

     2 Contestualmente alla firma o al deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione, ciascuno Stato o l'Unione europea può, con una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, comunicare che si riserva il diritto di non applicare o di applicare solo in casi e condizioni specifici le regole sulla giurisdizione di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo.

     3 Ciascuna Parte prende le misure legislative o di altra natura necessarie a stabilire la giurisdizione sui reati di cui agli articoli da 15 a 17 della presente Convenzione nei casi in cui un presunto reo sia presente sul suo territorio e non possa essere estradato verso un'altra Parte sulla base della sua cittadinanza.

     4 Qualora più Parti rivendichino la giurisdizione per un presunto reato di cui agli articoli da 15 a 17 della presente Convenzione, le Parti in causa si consultano, se del caso, al fine di determinare la giurisdizione più appropriata ai fini del procedimento giudiziario.

     5 Fatte salve le norme generali del diritto internazionale, la presente Convenzione non esclude alcuna giurisdizione penale, civile e amministrativa esercitata da una Parte contraente in conformità al proprio diritto nazionale.

 

     Articolo 20 - Misure per ottenere prove elettroniche

     1 Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura necessarie a ottenere prove elettroniche mediante, tra l'altro, la conservazione rapida di dati informatici immagazzinati, la conservazione e divulgazione rapide di dati relativi al traffico, gli ordini di produzione, la perquisizione e il sequestro di dati informatici immagazzinati, la raccolta in tempo reale di dati sul traffico e l'intercettazione di dati relativi al contenuto, in conformità alla propria legislazione nazionale, nell'ambito delle indagini sui reati di cui agli articoli da 15 a 17 della presente Convenzione.

 

     Articolo 21 - Misure di protezione

     1 Ciascuna Parte prende in considerazione l'adozione delle misure giuridiche necessarie a proteggere efficacemente:

     a le persone che forniscono, in buona fede e in base a premesse ragionevoli, informazioni sui reati di cui agli articoli da 15 a 17 della presente Convenzione, o che in altro modo collaborino con le autorità responsabili delle indagini e dell'azione penale.

     b i testimoni che depongono in relazione a tali reati;

     c se del caso, i familiari delle persone di cui alle lettere a) e b).

 

Capo VI

Sanzioni e misure

 

     Articolo 22 - Sanzioni penali contro le persone fisiche

     1 Ciascuna Parte prende le misure legislative o di altra natura necessarie ad assicurare che i reati di cui agli articoli da 15 a 17 della presente Convenzione commessi da persone fisiche siano punibili mediante sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, incluse le sanzioni pecuniarie, tenuto conto della gravità dei reati. Tali sanzioni includono misure privative della libertà che possono dar luogo a estradizione, in base a quanto definito dalla legislazione nazionale.

 

     Articolo 23 - Sanzioni contro le persone giuridiche

     1 Ciascuna Parte prende le misure legislative o di altra natura necessarie ad assicurare che le persone dichiarate responsabili ai sensi dell'articolo 18 siano soggette a sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, incluse le pene pecuniarie, ed eventualmente ad altre misure quali:

     a interdizione temporanea o permanente dall'esercizio di un'attività commerciale;

     b assoggettamento alla sorveglianza giudiziaria

     c liquidazione giudiziaria.

 

     Articolo 24 - Sanzioni amministrative

     1 Ciascuna Parte adotta nei confronti degli atti punibili a norma del suo diritto nazionale, se del caso, le misure legislative o di altra natura necessarie a punire mediante sanzioni e misure efficaci, proporzionate e dissuasive le violazioni contemplate dalla presente Convenzione a seguito di procedimenti intentati dalle autorità amministrative nei quali la decisione può dar luogo a un procedimento dinanzi al giudice competente.

     2 Ciascuna Parte garantisce che le misure amministrative siano applicate. L'applicazione può spettare, conformemente all'ordinamento giuridico interno, all'autorità di regolamentazione delle scommesse o ad altre autorità competenti.

 

     Articolo 25 - Sequestro e confisca

     1 Ciascuna Parte prende le misure legislative o di altra natura necessarie, conformemente all'ordinamento giuridico interno, per permettere il sequestro e la confisca di:

     a merci, documenti e altri strumenti usati o destinati a essere usati per commettere i reati di cui agli articoli da 15 a 17 della presente Convenzione;

     b i proventi di tali reati, o proprietà del valore corrispondente a tali proventi.

 

Capo VII

Cooperazione internazionale giudiziaria e in altri ambiti

 

     Articolo 26 - Misure per la cooperazione internazionale in materia penale

     1 Le Parti, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione e ai pertinenti strumenti e accordi internazionali e regionali stipulati sulla base di una legislazione uniforme o in condizione di reciprocità e in conformità al loro diritto nazionale, cooperano nella misura più ampia possibile nelle indagini, nelle azioni penali e nei procedimenti giudiziari relativi ai reati di cui agli articoli da 15 a 17 della presente Convenzione, compresi il sequestro e la confisca.

     2 Le Parti, nella misura più ampia possibile, in conformità ai pertinenti trattati internazionali, regionali e bilaterali in materia di estradizione e mutua assistenza in campo penale e in conformità al loro diritto nazionale, cooperano in relazione ai reati di cui agli articoli da 15 a 17 della presente Convenzione.

     3 In materia di cooperazione internazionale, ogniqualvolta la doppia incriminazione sia considerata un requisito, tale requisito si considera soddisfatto se il comportamento considerato reato per il quale sono state richieste la mutua assistenza o l'estradizione costituisce reato in base al diritto interno di ambedue le Parti, a prescindere dal fatto che la rispettiva legislazione classifichi o meno il reato nella stessa categoria o lo denomini con la stessa terminologia della legislazione dello Stato richiedente.

     4 Qualora una Parte condizioni l'estradizione o la mutua assistenza giuridica in campo penale all'esistenza di un trattato e riceva una richiesta di estradizione o di assistenza giuridica in campo penale da un'altra Parte con la quale non ha concluso tali trattati, la presente Convenzione può essere considerata, agendo in piena conformità agli obblighi derivanti dal diritto internazionale e fatte salve le condizioni stabilite dal suo diritto interno, come base giuridica per l'estradizione o la mutua assistenza giuridica nei riguardi dei reati di cui agli articoli da 15 a 17 della presente Convenzione.

 

     Articolo 27 - Altre misure di cooperazione internazionale in materia di prevenzione

     1 Ciascuna Parte si impegna ad integrare, ove opportuno, la prevenzione e il contrasto della manipolazione delle competizioni sportive nei programmi di assistenza a vantaggio degli Stati terzi.

 

     Articolo 28 - Cooperazione internazionale con le organizzazioni sportive internazionali

     1 Ciascuna Parte, in conformità al proprio diritto nazionale, coopera con le organizzazioni sportive internazionali nella lotta alla manipolazione delle competizioni sportive.

 

Capo VIII

Follow-up

 

     Articolo 29 - Informazioni

     1 Ciascuna Parte trasmette al Segretario generale del Consiglio d'Europa, in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa, tutte le pertinenti informazioni sulle misure legislative e di altro tipo da essa adottate per conformarsi ai termini della presente Convenzione.

 

     Articolo 30 - Comitato di follow-up della Convenzione

     1 Ai fini della Convenzione è istituito il Comitato di follow-up della Convenzione.

     2 Ciascuna Parte può essere rappresentata nel Comitato di follow-up della Convenzione da uno o più delegati, compresi rappresentanti delle autorità pubbliche responsabili dello sport, dell'applicazione della legge o della regolamentazione delle scommesse. Ciascuna Parte dispone di un voto.

     3 L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e gli altri pertinenti comitati intergovernativi del Consiglio d'Europa nominano un rappresentate ciascuno in seno al Comitato di follow-up della Convenzione al fine di contribuire a un approccio multisettoriale e multidisciplinare. Il Comitato di follow-up della Convenzione può, se del caso, invitare con decisione unanime qualsiasi Stato che non sia parte della Convenzione e qualsiasi organizzazione o organo internazionale ad essere rappresentati da un osservatore alle riunioni. I rappresentanti designati ai sensi del presente paragrafo partecipano alle riunioni del Comitato di follow-up della Convenzione senza diritto di voto.

     4 Le riunioni del Comitato di follow-up della Convenzione sono convocate dal Segretario generale del Consiglio d'Europa. La sua prima riunione è organizzata prima possibile, e in ogni caso entro un anno dalla data di entrata in vigore della Convenzione. Esso si riunisce successivamente ogniqualvolta sia richiesta una riunione da almeno un terzo delle Parti o dal Segretario generale.

     5 Fatte salve le disposizioni della presente Convenzione, il Comitato di follow-up della Convenzione elabora e adotta per consenso il proprio regolamento interno.

     6 Il Comitato di follow-up della Convenzione è assistito, nell'esercizio delle sue funzioni, dal Segretariato del Consiglio d'Europa.

 

     Articolo 31 - Funzioni del Comitato di follow-up della Convenzione

     1 Il Comitato di follow-up della Convenzione è responsabile del follow-up dell'attuazione della presente Convenzione.

     2 Il Comitato di follow-up adotta e modifica l'elenco delle organizzazioni sportive di cui all'articolo 3, paragrafo 2, assicurandosi che sia reso pubblico in modo adeguato.

     3 Il Comitato di follow-up della Convenzione può, in particolare:

     a formulare raccomandazioni alle Parti sulle misure da adottare ai fini della presente Convenzione, in particolare per quanto riguarda la cooperazione internazionale;

     b se del caso, formulare raccomandazioni alle Parti a seguito della pubblicazione di documenti esplicativi, e previa consultazione preliminare dei rappresentanti delle organizzazioni sportive e degli operatori di scommesse sportive, in particolare sui seguenti aspetti:

     -i criteri che devono essere soddisfatti dalle organizzazioni sportive e dagli operatori di scommesse sportive al fine di trarre vantaggio dallo scambio di informazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, della Convenzione;

     -altre modalità volte a rafforzare la cooperazione operativa tra le autorità pubbliche, le organizzazioni sportive e gli operatori di scommesse, come indicato nella presente Convenzione;

     c informare il pubblico e le pertinenti organizzazioni internazionali delle attività svolte nel quadro della presente Convenzione;

     d esprimere un parere al Comitato dei Ministri in merito alle richieste di Stati non membri del Consiglio d'Europa di essere invitati dal Comitato dei Ministri a firmare la Convenzione in forza dell'articolo 32, paragrafo 2.

     4 Al fine di esercitare le proprie funzioni il Comitato di follow-up della Convenzione può, di propria iniziativa, organizzare riunioni di esperti.

     5 Il Comitato di follow-up della Convenzione, previo accordo della Parte interessata, organizza visite alle Parti.

 

Capo IX

Disposizioni finali

 

     Articolo 32 - Firma ed entrata in vigore

     1 La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, degli altri Stati parti della Convenzione culturale europea, dell'Unione europea e degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione o che godono dello status di osservatore presso il Consiglio d'Europa.

     2 La presente Convenzione è inoltre aperta alla firma da parte di qualsiasi altro Stato non membro del Consiglio d'Europa su invito del Comitato dei Ministri. La decisione di invitare uno Stato non membro a firmare la Convenzione può essere presa a maggioranza in conformità all'articolo 20, lettera d), dello Statuto del Consiglio d'Europa e con voto unanime dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi titolo a sedere nel Comitato dei Ministri, previa consultazione del Comitato di follow-up della Convenzione una volta stabilito.

     3 La presente Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione devono essere depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

     4 La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data in cui cinque firmatari, compresi almeno tre Stati membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3.

     5 Nei confronti di ogni Stato firmatario o dell'Unione europea che esprima successivamente il proprio consenso a essere vincolato dalla Convenzione, essa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data in cui viene espresso il consenso in conformità alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3.

     6 Una Parte contraente che non è membro del Consiglio d'Europa contribuisce al finanziamento del Comitato di follow-up della Convenzione con modalità decise dal Comitato dei Ministri previa consultazione di detta Parte.

 

     Articolo 33 - Effetti della Convenzione e rapporto con altri strumenti internazionali

     1 La presente Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti da convenzioni internazionali multilaterali relative a oggetti specifici. In particolare, la presente Convenzione non altera i diritti e gli obblighi derivanti da altri accordi conclusi in precedenza per quanto riguarda la lotta al doping e coerenti con l'oggetto e le finalità della presente Convenzione.

     2 La presente Convenzione integra in particolare, se del caso, i trattati multilaterali o bilaterali applicabili tra le Parti, comprese le disposizioni:

     a della Convenzione europea di estradizione (1957, ETS n. 24);

     b della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (1959, ETS n. 30);

     c della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato (1990, ETS n. 141);

     d della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo (2005, CETS n. 198).

     3 Le Parti della Convenzione possono concludere tra loro trattati bilaterali o multilaterali sulle questioni contemplate dalla presente Convenzione al fine di integrarne o rafforzarne le disposizioni o di facilitare l'applicazione dei principi in essa contenuti.

     4 Qualora due o più Parti abbiano già concluso un trattato sulle questioni contemplate dalla presente Convenzione o abbiano in altro modo stabilito relazioni in tale ambito, esse avranno anche facoltà di applicare tale trattato o di regolare le loro relazioni di conseguenza. Tuttavia, qualora le Parti stabiliscano le loro relazioni rispetto alle questioni contemplate dalla presente Convenzione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Convenzione stessa, tali modalità non sono incompatibili con l'oggetto e i principi della Convenzione.

     5 Nessuna disposizione della presente Convenzione incide su altri diritti, restrizioni, obblighi e responsabilità delle Parti.

 

     Articolo 34 - Condizioni e garanzie

     1 Ciascuna Parte si assicura che l'istituzione, l'attuazione e l'applicazione dei poteri e delle procedure di cui ai capi da II a VII siano soggette alle condizioni e alle garanzie previste dal proprio ordinamento giuridico interno, che assicuri un'adeguata tutela dei diritti umani e delle libertà, in particolare dei diritti derivanti da obblighi assunti in base alla Convenzione per la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, al Patto Internazionale delle Nazioni Unite del 1966 relativo ai diritti civili e politici e agli altri strumenti internazionali applicabili in materia di diritti umani, e che integri nell'ordinamento giuridico interno il principio di proporzionalità.

     2 Se del caso, avuto riguardo alla natura del potere o della procedura, queste condizioni e garanzie includono, tra l'altro, una supervisione indipendente, giudiziaria o di altra natura; una motivazione che giustifichi l'applicazione; la limitazione del campo di applicazione e della durata di tale potere o procedura.

     3 Nella misura in cui ciò sia rispondente all'interesse pubblico e, in particolare, alla buona amministrazione della giustizia, ogni Parte considera l'impatto dei poteri e delle procedure di cui al presente capo sui diritti, sulle responsabilità e sugli interessi legittimi dei terzi.

 

     Articolo 35 - Applicazione territoriale

     1 Ciascuno Stato o l'Unione europea, al momento della firma o quando depositi il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione, può specificare il territorio o i territori ai quali si applica la presente Convenzione.

     2 Ciascuna Parte può, mediante una successiva dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della Convenzione ad ogni altro territorio specificato nella dichiarazione per il quale sia responsabile per le relazioni internazionali o in nome del quale sia autorizzata ad assumere impegni. Nell'ambito di tale territorio la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario generale.

     3 Ogni dichiarazione effettuata in base ai due precedenti paragrafi può, nell'ambito di ogni territorio specificato in tale dichiarazione, essere revocata attraverso una notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa. La revoca avrà effetto dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento di tale notifica da parte del Segretario generale.

 

     Articolo 36 - Clausola federale

     1 Uno Stato federale può riservarsi il diritto di onorare gli impegni derivanti dai capi II, IV, V e VI della presente Convenzione nella misura in cui siano compatibili con i principi fondamentali che regolano i rapporti tra il proprio governo centrale e gli Stati membri o altre entità territoriali simili, a condizione che esso sia in grado di cooperare come stabilito ai capi III e VII.

     2 Quando esprime a riserva di cui al paragrafo 1, uno Stato federale non può applicare i termini di tale riserva per escludere o diminuire sostanzialmente i propri obblighi di adottare le misure di cui ai capi III e VII. In ogni caso, esso deve dotarsi di estese ed efficaci capacità di applicazione della normativa in relazione a tali misure.

     3 Con riguardo alle disposizioni di questa Convenzione la cui applicazione è competenza di ciascuno Stato membro o altra entità territoriale simile che in base al sistema costituzionale della federazione non siano obbligati ad adottare misure legislative, il governo federale informa le autorità competenti di tali Stati delle suddette disposizioni, esprimendo parere favorevole e incoraggiandoli ad assumere iniziative adeguate per darvi esecuzione.

 

     Articolo 37 - Riserve

     1 Con una notifica scritta indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, ciascuno Stato o l'Unione europea, al momento della firma o quando depositi il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione, può dichiarare che si avvale delle riserve di cui all'articolo 19, paragrafo 2, e all'articolo 36, paragrafo 1. Non sono ammissibili altre riserve.

     2 La Parte che abbia espresso una riserva in conformità al paragrafo 1 può ritirarla del tutto o in parte inviando una notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa. Tale ritiro avrà effetto dalla data di ricevimento di tale notifica da parte del Segretario Generale. Qualora la notifica indichi che il ritiro avrà effetto da una data specifica in essa indicata e tale data sia successiva alla data della notifica, il ritiro ha effetto in tale data successiva.

     3 La Parte che abbia espresso una riserva può ritirarla, del tutto o in parte, non appena le circostanze lo permettano.

     4 Il Segretario generale del Consiglio d'Europa può domandare periodicamente alle Parti che hanno espresso una o più riserve quali siano le prospettive future di un ritiro di dette riserve.

 

     Articolo 38 - Modifiche

     1 Le modifiche agli articoli della presente Convenzione possono essere proposte da una Parte qualsiasi, dal Comitato di follow-up della Convenzione o dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

     2 Eventuali proposte di modifica sono comunicate al Segretario generale del Consiglio d'Europa e dallo stesso trasmesse alle Parti, agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione o che godono dello status di osservatori presso il Consiglio d'Europa, all'Unione europea, agli Stati invitati a firmare la presente Convenzione e al Comitato di follow-up della Convenzione almeno due mesi prima della riunione durante la quale saranno discusse. Il Comitato di follow-up della Convenzione trasmette al Comitato dei Ministri il suo parere in merito alle modifiche proposte.

     3 Il Comitato dei Ministri esamina la proposta di modifica e il parere del Comitato di follow-up della Convenzione e può adottare la modifica con la maggioranza prevista dall'articolo 20, lettera d), dello statuto del Consiglio d'Europa.

     4 Il testo di ogni modifica adottata dal Comitato dei Ministri in conformità al paragrafo 3 del presente articolo è trasmesso alle Parti per l'accettazione.

     5 Ogni modifica adottata conformemente al paragrafo 3 del presente articolo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di un mese a decorrere dal momento in cui tutte le Parti, dopo l'espletamento delle rispettive procedure interne, hanno informato il Segretario generale della loro accettazione della modifica.

     6 Se una modifica è stata adottata dal Comitato dei Ministri, ma non è ancora entrata in vigore in conformità al paragrafo 5, uno Stato o l'Unione europea non può esprimere il suo consenso a essere vincolato dalla Convenzione senza accettare al tempo stesso la modifica.

 

     Articolo 39 - Risoluzione delle controversie

     1 Il Comitato di Follow-up della Convenzione, in stretta collaborazione con i pertinenti comitati intergovernativi del Consiglio d'Europa, è informato di ogni difficoltà nell'interpretazione e nell'applicazione della presente Convenzione.

     2 In caso di controversia tra le Parti sull'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, esse cercano di pervenire a una composizione della controversia stessa mediante negoziato, conciliazione, arbitrato, o altri mezzi pacifici di loro scelta.

     3 Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa può istituire procedure di risoluzione che possono essere utilizzate dalle Parti coinvolte in una controversia qualora queste ultime approvino tale misura.

 

     Articolo 40 - Denuncia

     1 Ciascuna Parte può, in ogni momento, denunciare la presente Convenzione mediante una notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa.

     2 La denuncia produce effetto a partire dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario generale.

 

     Articolo 41 - Notifica

     1 Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notifica alle Parti, agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli altri Stati parti della Convenzione culturale europea, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione o che godono dello status di osservatori presso il Consiglio d'Europa, all'Unione europea e agli Stati invitati a firmare la presente Convenzione in conformità alle disposizioni dell'articolo 32:

     a le firme;

     b il deposito degli strumenti di ratifica, accettazione, o adesione;

     c la data di entrata in vigore della presente Convenzione in base all'articolo 32;

     d eventuali riserve espresse in conformità all'articolo 37 e ritiri di tali riserve;

     e le dichiarazioni fatte in base agli articoli 9 e 13;

     f ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa alla presente Convenzione.

 

     In fede i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.

     Fatta a Magglingen/Macolin, il 18 settembre 2014, in inglese e francese, entrambi i testi egualmente autentici, in unica copia che dovrà essere depositata negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa trasmette copia certificata ad ogni Stato membro del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione o che godano dello status di osservatore presso il Consiglio d'Europa, all'Unione europea e ad ogni Stato invitato a firmare la presente Convenzione.


[1] La presente Convenzione entra in vigore il 1° ottobre 2019 (Comunicato pubblicato nella G.U. 12 luglio 2019, n. 162).