§ 93.4.358 - L. 11 luglio 2019, n. 71.
Modifiche alla legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:11/07/2019
Numero:71


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 5 della legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche
Art. 2.  Entrata in vigore


§ 93.4.358 - L. 11 luglio 2019, n. 71.

Modifiche alla legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche.

(G.U. 30 luglio 2019, n. 177)

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 5 della legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche

     1. All'articolo 5 della legge 9 agosto 2017, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     «1-bis. Il servizio di trasporto turistico è esercitato da:

     a) imprese ferroviarie di cui al capo II del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per l'infrastruttura ferroviaria nazionale e le linee ad essa interconnesse;

     b) imprese ferroviarie di cui al capo II del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, ovvero soggetti che già esercitano servizi ferroviari ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, sulle reti ferroviarie isolate dal punto di vista funzionale dal resto del sistema ferroviario, con riferimento alle medesime reti;

     c) altri soggetti, quali musei ferroviari e associazioni, purchè posti sotto la responsabilità dei soggetti di cui alle lettere a) e b) in possesso di certificato di sicurezza o altro titolo di idoneità all'esercizio»;

     b) al comma 3, primo periodo, le parole: «l'impresa ferroviaria che eserciterà il servizio di trasporto di cui al capo II del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112,» sono sostituite dalle seguenti: «il soggetto di cui al comma 1-bis che eserciterà il servizio di trasporto turistico».

 

     Art. 2. Entrata in vigore

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.