Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
Capitolo: | 93.4 ferrovie |
Data: | 11/07/2019 |
Numero: | 71 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 5 della legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche |
Art. 2. Entrata in vigore |
§ 93.4.358 - L. 11 luglio 2019, n. 71.
Modifiche alla legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche.
(G.U. 30 luglio 2019, n. 177)
Art. 1. Modifiche all'articolo 5 della
1. All'articolo 5 della
a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Il servizio di trasporto turistico è esercitato da:
a) imprese ferroviarie di cui al capo II del
b) imprese ferroviarie di cui al capo II del
c) altri soggetti, quali musei ferroviari e associazioni, purchè posti sotto la responsabilità dei soggetti di cui alle lettere a) e b) in possesso di certificato di sicurezza o altro titolo di idoneità all'esercizio»;
b) al comma 3, primo periodo, le parole: «l'impresa ferroviaria che eserciterà il servizio di trasporto di cui al capo II del
Art. 2. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.