Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
Capitolo: | 93.2 circolazione stradale |
Data: | 28/03/2019 |
Numero: | 54 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 331 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 |
Art. 2. Modifiche dei modelli dei certificati medici |
Art. 3. Disposizioni finali |
§ 93.2.420 - D.P.R. 28 marzo 2019, n. 54.
Regolamento recante modifica dell'articolo 331 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente i certificati medici attestanti l'idoneità psicofisica dei conducenti di veicoli a motore.
(G.U. 14 giugno 2019, n. 138)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della
Vista la
Visto il
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Considerata la necessità di dare seguito alle disposizioni previste dal citato codice dell'amministrazione digitale, che prevedono la progressiva digitalizzazione dei procedimenti, anche al fine di favorire il loro processo di dematerializzazione, con conseguente riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti e della documentazione in formato cartaceo;
Considerata la necessità di tutelare la riservatezza dei dati sanitari contenuti nei documenti attestanti l'idoneità psicofisica alla guida dei conducenti di veicoli a motore;
Considerato, altresì, necessario informatizzare la procedura per il rilascio delle patenti di guida in sede di conseguimento della stessa ovvero in caso di rilascio di duplicato nonchè di rinnovo di validità e, conseguentemente, prevedere un unico modello di trasmissione del giudizio di idoneità psicofisica del conducente di veicolo a motore, anzichè i suindicati tre diversi modelli di certificazione sanitaria;
Ritenuto, pertanto, di dover uniformare l'applicazione del richiamato articolo 331 del
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nella riunione del 15 febbraio 2018;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 2018;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 2018;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 marzo 2019;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Modifiche all'articolo 331 del
1. L'articolo 331 del
«Art. 331 (Art. 119 cod. str.) (Attestazione dei requisiti di idoneità psicofisica alla guida di veicoli a motore). - 1. L'attestazione del possesso dei requisiti di idoneità psicofisica necessari per il rilascio della patente di guida è comunicata per via telematica, dal sanitario o dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del codice, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato previo parere del Garante della protezione dei dati personali, e deve essere conforme al modello informatizzato di cui all'Allegato IV.4, al Titolo IV - Parte II.
2. Se il medico accertatore ritiene non sussistenti i requisiti di idoneità per il rilascio o la conferma di validità della patente di guida o di una delle categorie cui essa si riferisce, ovvero ritiene necessario imporre al richiedente specifiche prescrizioni o adattamenti, ovvero ancora prevede una conferma di validità del documento per un termine inferiore a quello ordinariamente previsto dall'articolo 126 del codice, rilascia all'interessato un'attestazione adeguatamente motivata avverso la quale è ammesso ricorso nei modi consentiti dall'ordinamento.».
Art. 2. Modifiche dei modelli dei certificati medici
1. Il modello di certificato medico IV.4, allegato al Titolo IV, Parte II, del
2. I modelli di certificati medici IV.5 e IV.6, allegati al Titolo IV, Parte II, del
Art. 3. Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano dal 1° giugno 2019.
Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2019 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n.973.
Allegato
(Omissis)