§ 93.2.420 - D.P.R. 28 marzo 2019, n. 54.
Regolamento recante modifica dell'articolo 331 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente i certificati [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.2 circolazione stradale
Data:28/03/2019
Numero:54


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 331 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
Art. 2.  Modifiche dei modelli dei certificati medici
Art. 3.  Disposizioni finali


§ 93.2.420 - D.P.R. 28 marzo 2019, n. 54.

Regolamento recante modifica dell'articolo 331 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente i certificati medici attestanti l'idoneità psicofisica dei conducenti di veicoli a motore.

(G.U. 14 giugno 2019, n. 138)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, recante la delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale e, in particolare, l'articolo 3;

     Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e, in particolare, gli articoli 119 e 121, concernenti, rispettivamente, i requisiti fisici e psichici per il conseguimento e la conferma di validità della patente di guida e l'esame di idoneità per il conseguimento della patente di guida;

     Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

     Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale, e, in particolare, il Capo II, Sezione I;

     Vista la legge 29 luglio 2010, n. 120, recante Disposizioni in materia di sicurezza stradale e, in particolare, l'articolo 21, in materia di rinnovo di validità della patente di guida;

     Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida e, in particolare, l'allegato III concernente i requisiti minimi di idoneità fisica e mentale per la guida di un veicolo a motore;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, e, in particolare, l'articolo 331 e i relativi modelli di certificazione sanitaria IV-4, IV-5 e IV-6 allegati al Titolo IV, Parte II, del regolamento medesimo;

     Considerata la necessità di dare seguito alle disposizioni previste dal citato codice dell'amministrazione digitale, che prevedono la progressiva digitalizzazione dei procedimenti, anche al fine di favorire il loro processo di dematerializzazione, con conseguente riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti e della documentazione in formato cartaceo;

     Considerata la necessità di tutelare la riservatezza dei dati sanitari contenuti nei documenti attestanti l'idoneità psicofisica alla guida dei conducenti di veicoli a motore;

     Considerato, altresì, necessario informatizzare la procedura per il rilascio delle patenti di guida in sede di conseguimento della stessa ovvero in caso di rilascio di duplicato nonchè di rinnovo di validità e, conseguentemente, prevedere un unico modello di trasmissione del giudizio di idoneità psicofisica del conducente di veicolo a motore, anzichè i suindicati tre diversi modelli di certificazione sanitaria;

     Ritenuto, pertanto, di dover uniformare l'applicazione del richiamato articolo 331 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 alle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, prediligendo la trasmissione in via telematica dell'esito della visita medica per il rilascio della patente di guida agli uffici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

     Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nella riunione del 15 febbraio 2018;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 2018;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 2018;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 marzo 2019;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute;

 

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 331 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

     1. L'articolo 331 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è sostituito dal seguente:

     «Art. 331 (Art. 119 cod. str.) (Attestazione dei requisiti di idoneità psicofisica alla guida di veicoli a motore). - 1. L'attestazione del possesso dei requisiti di idoneità psicofisica necessari per il rilascio della patente di guida è comunicata per via telematica, dal sanitario o dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del codice, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato previo parere del Garante della protezione dei dati personali, e deve essere conforme al modello informatizzato di cui all'Allegato IV.4, al Titolo IV - Parte II.

     2. Se il medico accertatore ritiene non sussistenti i requisiti di idoneità per il rilascio o la conferma di validità della patente di guida o di una delle categorie cui essa si riferisce, ovvero ritiene necessario imporre al richiedente specifiche prescrizioni o adattamenti, ovvero ancora prevede una conferma di validità del documento per un termine inferiore a quello ordinariamente previsto dall'articolo 126 del codice, rilascia all'interessato un'attestazione adeguatamente motivata avverso la quale è ammesso ricorso nei modi consentiti dall'ordinamento.».

 

     Art. 2. Modifiche dei modelli dei certificati medici

     1. Il modello di certificato medico IV.4, allegato al Titolo IV, Parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è sostituito da quello allegato al presente regolamento.

     2. I modelli di certificati medici IV.5 e IV.6, allegati al Titolo IV, Parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono abrogati.

 

     Art. 3. Disposizioni finali

     1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano dal 1° giugno 2019.

 

Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2019  Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n.973.

 

     Allegato

     (Omissis)