§ 80.10.154 - D.L. 7 agosto 2019, n. 75.
Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.10 organi ausiliari
Data:07/08/2019
Numero:75


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 


§ 80.10.154 - D.L. 7 agosto 2019, n. 75. [1]

Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali.

(G.U. 7 agosto 2019, n. 184)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, e, in particolare, l'articolo 153;

     Visto il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e, in particolare, l'articolo 47-quater, comma 1;

     Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), e, in particolare, l'articolo 14;

     Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure dirette a scongiurare l'interruzione delle funzioni del Garante per la protezione dei dati personali nelle more del procedimento di nomina dei suoi componenti;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 2019;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

Art. 1.

     1. Il Presidente e i componenti del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, eletti dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati nelle rispettive sedute del 6 giugno 2012, continuano a esercitare le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Collegio e, comunque, entro i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020 [2].

 

     Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 4 ottobre 2019, n. 107.

[2] Comma già modificato dalla L. di conversione, dall'art. 2 del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 e così ulteriormente modificato dall'art. 118 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.