§ 4.9.440 - D.M. 9 maggio 2019, n. 72.
Regolamento recante l'aggiornamento al decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, recante: «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.9 prescrizioni igienico sanitarie
Data:09/05/2019
Numero:72


Sommario
Art. 1.  Inserimento di nuovi acciai
Art. 2.  Clausola di mutuo riconoscimento


§ 4.9.440 - D.M. 9 maggio 2019, n. 72.

Regolamento recante l'aggiornamento al decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, recante: «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale», limitatamente agli acciai inossidabili.

(G.U. 1 agosto 2019, n. 179)

 

     IL MINISTRO DELLA SALUTE

 

     Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

     Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, recante «Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/893 relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari» e successive modificazioni;

     Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, relativo alla disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale e, in particolare, gli articoli 36 e 37, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 20 aprile 1973, n. 104;

     Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

     Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

     Visto il decreto del Ministro della salute 6 agosto 2015, n. 195, concernente il regolamento recante aggiornamento limitatamente agli acciai inossidabili al decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2015, n. 288;

     Visti i pareri espressi dall'Istituto superiore di sanità in data 3, 4 novembre 2015 e 22 dicembre 2015;

     Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 13 settembre 2016;

     Preso atto della comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 19 settembre 2016, ai sensi della direttiva n. 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 26 luglio 2018;

     Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 18 settembre 2018 e 17 aprile 2019;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Inserimento di nuovi acciai

     1. La «Sezione 6 Acciai inossidabili» dell'allegato II al decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 è sostituita dall'allegato 1 al presente decreto.

 

     Art. 2. Clausola di mutuo riconoscimento

     1. All'articolo 36 del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

     «1-bis. Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano agli oggetti di acciaio inossidabile legalmente fabbricati e commercializzati, fabbricati o commercializzati in uno Stato membro dell'Unione europea o in Turchia ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo spazio economico europeo (SEE), purchè garantiscano un livello equivalente di protezione della salute».

 

     Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2019  Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 17

 

     Allegato 1

     (articolo 1, comma 1)

     (Omissis)