Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 35. Diplomazia e consolati |
Capitolo: | 35.3 personale |
Data: | 18/04/2019 |
Numero: | 45 |
Sommario |
Art. unico. |
§ 35.3.83 - D.P.C.M. 18 aprile 2019, n. 45. [1]
Regolamento concernente la rimodulazione dell'organico della carriera diplomatica, ai sensi dell'articolo 1, comma 335, della legge di bilancio 2019.
(G.U. 4 giugno 2019, n. 129)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
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Visto il decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
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Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 luglio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre 2013, n. 232, recante la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale della carriera diplomatica, delle qualifiche dirigenziali e delle aree prima, seconda e terza del Ministero degli affari esteri, e in particolare la tabella 1;
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Ritenuto, per ragioni di urgenza e celerità, di non avvalersi della facoltà, prevista dal
Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 2019;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Adotta
il seguente regolamento:
1. La dotazione organica della carriera diplomatica è rideterminata nel numero complessivo di 1.149 unità, così ripartito:
a) ambasciatore: 24;
b) ministro plenipotenziario: 185;
c) consigliere di ambasciata: 244;
d) consigliere di legazione: 261;
e) segretario di legazione: 435.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la tabella 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 luglio 2013 cessa di produrre effetti, limitatamente alla carriera diplomatica.
Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2019 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 1071
[1] Abrogato dall'art. 4 del