Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.4 disciplina generale |
Data: | 02/07/2019 |
Numero: | 61 |
Sommario |
Art. 1. Miglioramento dei saldi di finanza pubblica |
Art. 2. Entrata in vigore |
§ 27.4.276 - D.L. 2 luglio 2019, n. 61. [1]
Misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
(G.U. 2 luglio 2019, n. 153)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di destinare al miglioramento dei saldi di finanza pubblica i risparmi di spesa conseguenti al minor utilizzo delle risorse finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle diposizioni di cui al Capo I e agli articoli 14 e 15 del
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° luglio 2019;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Miglioramento dei saldi di finanza pubblica
1. Per l'anno 2019, i risparmi di spesa e le maggiori entrate conseguenti al minor utilizzo delle risorse finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni di cui al Capo I e agli articoli 14 e 15, del
2. Al fine di conseguire il miglioramento dei saldi di finanza pubblica di cui al comma 1 rispetto alle previsioni tendenziali di finanza pubblica almeno nella misura di 1.500 milioni di euro, per l'anno 2019 le dotazioni del bilancio dello Stato, in termini di competenza e cassa, sono corrispondentemente accantonate e rese indisponibili per la gestione secondo quanto indicato nell'Allegato 1 al presente decreto. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Camere, gli accantonamenti di spesa, su richiesta dei Ministri interessati, possono essere rimodulati nell'ambito degli stati di previsione della spesa, ferma restando la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica.
3. Sulla base della rendicontazione degli oneri sostenuti, comunicata entro il 15 settembre 2019, risultante dai monitoraggi di cui agli articoli 12, comma 10 e 28, comma 3, del
4. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 257, terzo e quarto periodo, della
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato 1
Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di euro)
[1] Convertito in legge dall'art. 1 della