Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 6. finanza, contabilità e patrimonio |
Capitolo: | 6.4 sanzioni amministrative |
Data: | 16/07/2019 |
Numero: | 25 |
Sommario |
Art. 1. Finalità ed oggetto. |
Art. 2. Norma di rinvio. |
Art. 3. Norma transitoria. |
Art. 4. Norma di abrogazione. |
Art. 5. Clausola di neutralità finanziaria. |
Art. 6. Entrata in vigore. |
§ 6.4.4 - L.R. 16 luglio 2019, n. 25.
Norme per introdurre l'istituto della regolarizzazione degli adempimenti o rimozione degli effetti nell'ambito dei procedimenti di accertamento di violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative.
(B.U. 23 luglio 2019, n. 80)
Art. 1. Finalità ed oggetto.
1. Nei procedimenti di accertamento per violazione di disposizioni normative, sanzionate in via amministrativa, in materie di competenza esclusiva della Regione, nessun provvedimento sanzionatorio può essere irrogato se prima non sia consentita la regolarizzazione degli adempimenti o la rimozione degli effetti della violazione da parte del soggetto interessato [1].
2. Ai fini di cui al comma 1 si provvede, secondo le modalità e nei termini definiti dalla Giunta regionale con propri provvedimenti da assumere, sentita la competente commissione consiliare, entro e non oltre novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, in relazione alla tipologia della violazione e agli adempimenti che la regolarizzazione o la rimozione degli effetti della violazione comportano; alla Giunta regionale compete altresì, e con le stesse modalità, individuare le fattispecie per le quali non è possibile ricorrere alla regolarizzazione degli adempimenti o rimozione degli effetti, attesa la non sanabilità ad opera dell’autore o dell’obbligato in solido degli effetti della azione od omissione costituente la violazione sanzionata in via amministrativa [2].
3. In sede di accertamento delle violazioni individuate ai sensi del comma 2, è definito il termine per provvedere alla regolarizzazione degli adempimenti o alla rimozione degli effetti [3].
4. La regolarizzazione degli adempimenti o rimozione degli effetti non può essere reiterata per un comportamento che ne è già stato oggetto nei tre anni precedenti alla data dell’accertamento della violazione [4].
5. Decorso inutilmente il termine come definito ai sensi del comma 2 è adottato il provvedimento sanzionatorio [5].
6. I Comuni, le Province e la Città metropolitana di Venezia, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo ad essi conferite dalla Regione, si conformano alle disposizioni recate dalla presente legge [6].
1. Fatto salvo quanto disposto dalla legislazione statale in materia, la disciplina di cui alla presente legge si applica altresì nei procedimenti di accertamento per violazione di disposizioni normative, sanzionate in via amministrativa, in materie le cui funzioni amministrative sono oggetto di delega alla Regione da parte dello Stato.
Art. 3. Norma transitoria. [8]
1. I procedimenti afferenti agli atti di accertamento già contestati o notificati alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni di cui alla
Art. 4. Norma di abrogazione.
1. È abrogato l’articolo 2 bis della
2. L’abrogazione dell’istituto della diffida amministrativa di cui all’articolo 2 bis della
Art. 5. Clausola di neutralità finanziaria. [9]
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 6. Entrata in vigore. [10]
1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 18 gennaio 2021, n. 5, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[2] La Corte costituzionale, con sentenza 18 gennaio 2021, n. 5, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[3] La Corte costituzionale, con sentenza 18 gennaio 2021, n. 5, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[4] La Corte costituzionale, con sentenza 18 gennaio 2021, n. 5, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[5] La Corte costituzionale, con sentenza 18 gennaio 2021, n. 5, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[6] La Corte costituzionale, con sentenza 18 gennaio 2021, n. 5, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[7] La Corte costituzionale, con sentenza 18 gennaio 2021, n. 5, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.
[8] La Corte costituzionale, con sentenza 18 gennaio 2021, n. 5, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.
[9] La Corte costituzionale, con sentenza 18 gennaio 2021, n. 5, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.
[10] La Corte costituzionale, con sentenza 18 gennaio 2021, n. 5, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.