Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria |
Data: | 16/05/2019 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. Modifica dell’articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 “Piano socio sanitario regionale 2019-2023”. |
Art. 2. Neutralità finanziaria. |
Art. 3. Entrata in vigore. |
§ 5.1.256 - L.R. 16 maggio 2019, n. 18.
Modifica alla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 "Piano socio sanitario regionale 2019-2023".
(B.U. 21 maggio 2019, n. 51)
Art. 1. Modifica dell’articolo 7 della
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 7 della
“3 bis. L’Ospedale del centro storico di Venezia è classificato come presidio ospedaliero di primo livello, tenuto conto che il bacino di utenza di afferenza dell’ospedale è comprensivo, oltre che della popolazione del territorio insulare, anche della forte presenza turistica e della mobilità urbana giornaliere, e considerate altresì, in conformità all’articolo 15, comma 3, dello Statuto del Veneto, le peculiari e disagiate condizioni geomorfologiche e insulari.”.
Art. 2. Neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 3. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.