Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 07/02/2019 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. Modifica dell'articolo 2 della L.R. 1/2018. |
Art. 2. Modifiche dell'articolo 3 della L.R. 1/2018. |
Art. 3. Modifica dell'articolo 12 della L.R. 1/2018. |
Art. 4. Modifiche dell'articolo 16 della L.R. 1/2018. |
Art. 5. Modifiche dell'articolo 17 della L.R. 1/2018. |
Art. 6. Modifica dell'Allegato 1 della L.R. 1/2018. |
Art. 7. Invarianza finanziaria. |
Art. 8. Dichiarazione d'urgenza. |
§ 5.1.96 - L.R. 7 febbraio 2019, n. 3.
Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2018, n. 1 "Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione Marche".
(B.U. 14 febbraio 2019, n. 12)
Art. 1. Modifica dell'articolo 2 della
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della
Art. 2. Modifiche dell'articolo 3 della
1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 della
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della
"2-bis. Le funzioni di cui al comma 1 dell'articolo 2, relative agli interventi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di cui al
Art. 3. Modifica dell'articolo 12 della
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 della
"a) sia stata espletata la procedura prevista dagli articoli 7 e 8 per l'esecuzione dei lavori di cui al comma 1 dell'articolo 6;".
Art. 4. Modifiche dell'articolo 16 della
1. Al comma 3 dell'articolo 16 della
2. Al comma 4 dell'articolo 16 della
Art. 5. Modifiche dell'articolo 17 della
1. Al comma 3 dell'articolo 17 della
2. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 17 della
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 17 della
"4-bis. La Giunta regionale attiva il sistema informativo integrato di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 entro dieci mesi dall'adozione dell'atto di cui al comma 2.".
4. Al comma 5 dell'articolo 17 della
Art. 6. Modifica dell'Allegato 1 della
1. Il penultimo capoverso del paragrafo A) dell'Allegato 1 della
"Gli enti locali che, per assenza di specifiche professionalità, non sono in grado di adempiere alle attività tecniche connesse al rilascio dell'autorizzazione sismica possono ricorrere, nel rispetto della normativa statale vigente in materia:
- al supporto tecnico-specialistico di professionisti esterni individuati mediante accordi con gli ordini professionali secondo criteri di imparzialità, trasparenza e rotazione degli incarichi;
- all'assunzione di personale tecnico necessario nell'ambito dei propri piani di fabbisogno di personale.".
Art. 7. Invarianza finanziaria.
1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. All'attuazione si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.
Art. 8. Dichiarazione d'urgenza.
Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.