§ 2.2.81 - L.R. 12 dicembre 2018, n. 48.
Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale".


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali
Data:12/12/2018
Numero:48


Sommario
Art. 1.  Sostituzione del titolo della L.R. n. 23/2008.
Art. 2.  Modifiche all'articolo 1 della L.R. n. 23/2008.
Art. 3.  Modifica all'articolo 2 della L.R. n. 23/2008.
Art. 4.  Modifiche all'articolo 3 della L.R. n. 23/2008.
Art. 5.  Modifica all'articolo 4 della L.R. n. 23/2008.
Art. 6.  Sostituzione dell'articolo 5 della L.R. n. 23/2008.
Art. 7.  Modifica all'articolo 8-ter della L.R. n. 23/2008.
Art. 8.  Modifica all'articolo 9 della L.R. n. 23/2008.
Art. 9.  Disposizioni finali.
Art. 10.  Invadenza finanziaria.


§ 2.2.81 - L.R. 12 dicembre 2018, n. 48.

Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale".

(B.U. 27 dicembre 2018, n. 117.

 

Art. 1. Sostituzione del titolo della L.R. n. 23/2008.

1. Il titolo della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale) è sostituito dal seguente: "Garante regionale dei diritti della persona".

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 1 della L.R. n. 23/2008.

1. La rubrica dell'articolo 1 della L.R. n. 23/2008 è sostituita della seguente: "(Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona)",

2. Il comma 1 dell'articolo 1 della L.R. n. 23/2008 è sostituito dal seguente:

"1. È istituito il Garante regionale dei diritti della persona, di seguito denominato Garante."

3. Al comma 4 dell'articolo 1 della L.R. n. 23/2008 le parole: "L'Autorità svolge ogni altra funzione ad essa attribuita" sono sostituite dalle seguenti: "Il Garante svolge ogni altra funzione ad esso attribuita".

 

     Art. 3. Modifica all'articolo 2 della L.R. n. 23/2008.

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della L.R. n. 23/2008 è sostituito dal seguente:

"2. Il Garante si avvale della struttura organizzativa indicata all'articolo 2 della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia)."

 

     Art. 4. Modifiche all'articolo 3 della L.R. n. 23/2008.

1. La rubrica dell'articolo 3 della L.R. n. 23/2008 è sostituita dalla seguente: "(Elezione del Garante e requisiti)".

2. Al comma 1 dell'articolo 3 della L.R. n. 23/2008 le parole: "L'Autorità è eletta" sono sostituite dalle seguenti: "Il Garante è eletto".

 

     Art. 5. Modifica all'articolo 4 della L.R. n. 23/2008.

1. Al comma 5 dell'articolo 4 della L.R. n. 23/2008 le parole: "l'Autorità è dichiarata decaduta" sono sostituite dalle seguenti: "il Garante è dichiarato decaduto".

 

     Art. 6. Sostituzione dell'articolo 5 della L.R. n. 23/2008.

1. L'articolo 5 della L.R. n. 23/2008 è sostituito dal seguente:

"Art. 5 (Relazione)

1. Il Garante invia entro il 31 marzo di ogni anno all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale, che la trasmette ai Consiglieri regionali e al Presidente della Giunta regionale, una relazione sull'attività svolta, corredata da osservazioni e proposte. Può inviare al Presidente dell'Assemblea e della Giunta regionali apposite relazioni nei casi di particolare importanza ed urgenza.

2. Le relazioni indicate al comma 1 sono pubblicate integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione e alle stesse è data la più ampia diffusione secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale, d'intesa con il Garante.

3. Il Garante è ascoltato dalle Commissioni assembleari competenti su sua richiesta o su invito delle Commissioni medesime.".

 

     Art. 7. Modifica all'articolo 8-ter della L.R. n. 23/2008.

1. Al comma 1 dell'articolo 8-ter della L.R. n. 23/2008 le parole: "L'Autorità può essere chiamata" sono sostituite dalle seguenti: "Il Garante può essere chiamato".

 

     Art. 8. Modifica all'articolo 9 della L.R. n. 23/2008.

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della L.R. n. 23/2008 la parola: "Autorità" è sostituita dalla seguente: "Garante".

 

     Art. 9. Disposizioni finali.

1. Nella L.R. n. 23/2008, salvo quanto indicato alla lettera p) del comma 2 dell'articolo 10 e alle lettere c) ed e) del comma 1 dell'articolo 11, nonché quanto previsto agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 di questa legge:

a) le parole: "L'Autorità" e "l'Autorità", ovunque ricorrenti, sono rispettivamente sostituite dalle parole: "Il Garante" e "il Garante";

b) le parole: "dell'Autorità", ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle parole: "del Garante";

c) le parole: "ad Autorità", ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle parole: "a Garante";

d) le parole: "All'Autorità" e "all'Autorità", ovunque ricorrenti, sono rispettivamente sostituite dalle parole: "Al Garante" e "al Garante";

e) le parole: "di Autorità", ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle parole: "di Garante";

f) le parole: "dall'Autorità", ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle parole: "dal Garante".

2. Nella legislazione regionale vigente le parole: "Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale" e "Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini" sono sostituite, con i necessari adeguamenti grammaticali, dalle seguenti: "Garante regionale dei diritti della persona".

 

     Art. 10. Invadenza finanziaria.

1. Da questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale; alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.