§ 4.6.64 - L.R. 8 marzo 2019, n. 2.
Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia)


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.6 beni ambientali
Data:08/03/2019
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Modifica all’articolo 2 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia))
Art. 2.  (Inserimento dell’articolo 32.1 della l.r. 22/2007)
Art. 3.  (Modifica all’articolo 33 della l.r. 22/2007)


§ 4.6.64 - L.R. 8 marzo 2019, n. 2.

Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia)

(B.U. 13 marzo 2019, n. 3)

 

Art. 1. (Modifica all’articolo 2 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia))

1. Dopo la lettera j) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le seguenti:

“j bis) il rilascio dei patentini di primo e secondo grado per l’abilitazione alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0,232 MW, ai sensi dell’articolo 287, commi 1 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni, compresa la disciplina dei relativi corsi di formazione, realizzati in attuazione di quanto previsto dalla legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) e successive modificazioni e integrazioni e dall’articolo 3 della legge regionale 30 novembre 2016, n. 30 (Istituzione dell’Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l’accreditamento (ALFA) e adeguamento della normativa regionale) e successive modificazioni e integrazioni;

j ter) la tenuta e l’aggiornamento del registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici di cui alla lettera j bis). ”.

 

     Art. 2. (Inserimento dell’articolo 32.1 della l.r. 22/2007)

1. Dopo l’articolo 32 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“Articolo 32.1 (Rilascio patentini impianti termici civili)

1. Ai sensi dell’articolo 287, comma 3, del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, il patentino di primo grado è rilasciato dalla Regione a seguito della presentazione di un valido certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore, a norma del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 (Approvazione del regolamento per la esecuzione del R.D.L. 9 luglio 1926, numero 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione) e successive modificazioni e integrazioni.

2. Ai sensi dell’articolo 287, comma 3, del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, il patentino di secondo grado è rilasciato dalla Regione a seguito della presentazione dell’attestato comprovante il superamento dell’esame finale del corso di formazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera j bis), realizzato ai sensi della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni e dell’articolo 3 della l.r. 30/2016 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero di analogo corso di formazione autorizzato da altra amministrazione competente, se svolto fuori dal territorio regionale.

3. Il possesso di un certificato di abilitazione di qualsiasi grado per la condotta dei generatori di vapore, rilasciato ai sensi del r.d. 824/1927 e successive modificazioni e integrazioni, consente il rilascio del patentino senza la necessità di svolgere il corso di formazione di cui al comma 2.

4. Ai sensi dell’articolo 287, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è istituito il Registro regionale dei soggetti abilitati alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0,232 MW.

5. La Giunta regionale definisce, in particolare:

a) il modello e i contenuti del patentino di abilitazione di primo e di secondo grado;

b) le modalità di compilazione, tenuta e aggiornamento del Registro di cui al comma 4, che è tenuto presso la Regione e, in copia, presso le altre autorità individuate dalla legge;

c) il procedimento per il rilascio del patentino;

d) le modalità di prima applicazione dell’iscrizione nel Registro.

6. Per tutto quanto non disposto dal presente articolo si applica la disciplina prevista dalla Parte V, Titolo II, del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni. ”.

 

     Art. 3. (Modifica all’articolo 33 della l.r. 22/2007)

1. Dopo il comma 10 dell’articolo 33 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:

“10 bis. L’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni amministrative derivanti dall’inadempimento degli obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a noma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) spettano alle autorità competenti a effettuare i controlli, gli accertamenti e le ispezioni di cui agli articoli 8 e 9.

10 ter. Le risorse finanziarie derivanti dall’applicazione delle sanzioni di cui al comma 10 bis spettano alle autorità competenti che le hanno irrogate.

10 quater. All’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 288, comma 7, del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, provvede la Regione ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni. ”.