§ 1.2.106 - L.R. 18 aprile 2019, n. 5.
Proroga della riduzione temporanea dell'assegno vitalizio e sospensione della rivalutazione annuale.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 ordinamento istituzionale
Data:18/04/2019
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 2/2015. Riduzione temporanea dell'assegno vitalizio)
Art. 2.  (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 3/2014. Rivalutazione annuale dell'assegno vitalizio)
Art. 3.  (Entrata in vigore)


§ 1.2.106 - L.R. 18 aprile 2019, n. 5.

Proroga della riduzione temporanea dell'assegno vitalizio e sospensione della rivalutazione annuale.

(B.U. 24 aprile 2019, n. 17)

 

Art. 1. (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 2/2015. Riduzione temporanea dell'assegno vitalizio)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 2 (Disposizioni in materia di trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 38/1995, 13/2003, 18/2011 e 3/2014), le parole «al 30 aprile 2019» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 giugno 2019».

2. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 2/2015 le parole «, dal Parlamento nazionale o da altro Consiglio regionale» sono soppresse.

3. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 2/2015 le parole «dal Parlamento nazionale o da altro Consiglio regionale,» sono soppresse.

 

     Art. 2. (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 3/2014. Rivalutazione annuale dell'assegno vitalizio)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali), le parole «al 30 aprile 2019» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 giugno 2019».

 

     Art. 3. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 si applica a decorrere dall'1 maggio 2019.