§ 5.4.78 - L.R. 7 maggio 2019, n. 11.
Disposizioni relative alla Città Metropolitana di Reggio Calabria in materia di gestione dei rifiuti urbani. Modifiche alla L.R. 14/2014.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente - parchi e riserve
Data:07/05/2019
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Modifiche alla L.R. 14/2014.
Art. 2.  Clausola di invarianza finanziaria.
Art. 3.  Entrata in vigore.


§ 5.4.78 - L.R. 7 maggio 2019, n. 11.

Disposizioni relative alla Città Metropolitana di Reggio Calabria in materia di gestione dei rifiuti urbani. Modifiche alla L.R. 14/2014.

(B.U. 8 maggio 2019, n. 51)

 

Art. 1. Modifiche alla L.R. 14/2014.

1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 14 (Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria), è inserito il seguente:

"Art. 4 bis. (Disposizioni relative alla Città metropolitana di Reggio Calabria in materia di gestione dei rifiuti urbani)

1. Per l'ATO relativo al territorio della provincia di Reggio Calabria, le funzioni della Comunità d'ambito di cui all'articolo 4 sono attribuite alla Città metropolitana di Reggio Calabria.

2. Per l'ATO di cui al comma 1:

a) le disposizioni della presente legge relative alla Comunità d'ambito sono da intendersi riferite, in quanto applicabili, alla Città metropolitana di Reggio Calabria;

b) le decisioni in merito all'organizzazione e allo svolgimento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, riguardanti esclusivamente la singola ARO, sono adottate dall'assemblea ristretta prevista dall'articolo 4, comma 11, alla quale partecipano esclusivamente i sindaci dei comuni ricadenti nel territorio dell'ARO stessa, convocata e presieduta dal sindaco del comune dell'ARO avente il maggior numero di abitanti.".

 

     Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria.

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 3. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.