§ 3.1.145 - L.R. 13 marzo 2019, n. 6.
Integrazione delle Aziende Ospedaliere della Città Capoluogo della Regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:13/03/2019
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Misure di adeguamento.
Art. 3.  Abrogazioni.
Art. 4.  Norma finanziaria.
Art. 5.  Entrata in vigore.


§ 3.1.145 - L.R. 13 marzo 2019, n. 6.

Integrazione delle Aziende Ospedaliere della Città Capoluogo della Regione.

(B.U. 13 marzo 2019, n. 34)

 

Art. 1. Finalità.

1. Al fine di migliorare l'offerta assistenziale, assicurare la razionalizzazione della spesa assistenziale e l'ottimizzazione delle risorse, in considerazione dell'intesa tra la Regione Calabria e l'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, l'Azienda Ospedaliera "Pugliese-Ciaccio" di Catanzaro è integrata con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Mater Domini", che assume la denominazione di Azienda Ospedaliero-Universitaria "Mater Domini-Pugliese Ciaccio".

2. L'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Mater Domini-Pugliese Ciaccio" ha sede in Catanzaro, ha personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale ai sensi della vigente normativa statale e subentra nelle funzioni e nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'Azienda Ospedaliera "Pugliese Ciaccio" e dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Mater Domini" con l'efficacia prevista dall'articolo 2, comma 1. Sono organi dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Mater Domini-Pugliese Ciaccio" il direttore generale, il collegio sindacale e l'organo di indirizzo.

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti i rapporti tra la Regione Calabria e l'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro in materia di attività integrate di didattica, ricerca e assistenza, mediante protocollo d'intesa definito ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra servizio sanitario nazionale ed università), sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale, dal Rettore dell'Università e dal Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo della spesa sanitaria della Regione Calabria. Nella fase di avvio della nuova Azienda Ospedaliero-Universitaria, la definizione delle attività tiene conto delle vocazioni assistenziali di emergenza-urgenza dell'Azienda Ospedaliera "Pugliese-Ciaccio" e di elezione, didattica e ricerca dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Mater Domini", nonché dei volumi di attività e delle esigenze di funzionamento delle scuole di specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia. La deliberazione della Giunta regionale che autorizza la stipula del protocollo d'intesa è preceduta da parere non vincolante della competente commissione consiliare.

4. In attesa del complessivo riordino organizzativo del sistema delle aziende del servizio sanitario regionale, il protocollo d'intesa di cui al comma 3 prevede l'integrazione del presidio ospedaliero Giovanni Paolo II di Lamezia Terme con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Mater Domini-Pugliese Ciaccio".

5. Al fine di assicurare l'esercizio integrato delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, l'atto aziendale definisce l'assetto organizzativo dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Mater Domini-Pugliese Ciaccio" secondo il modello dipartimentale e disciplina, sulla base dei principi e dei criteri stabiliti nel protocollo d'intesa di cui al comma 3, la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei dipartimenti assistenziali e di quelli ad attività integrata e individua le strutture complesse che li compongono, indicando quelle a direzione ospedaliera e quelle a direzione universitaria.

 

     Art. 2. Misure di adeguamento.

1. Dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC) del protocollo d'intesa di cui all'articolo 1, l'integrazione di cui alla presente legge diviene efficace e cessano di diritto gli organi dell'Azienda Ospedaliera "Pugliese-Ciaccio" di Catanzaro e dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Mater Domini" e i rispettivi direttori sanitari ed amministrativi, con risoluzione dei relativi rapporti di lavoro e senza attribuzione di alcun indennizzo.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i direttori generali dell'Azienda Ospedaliera "Pugliese-Ciaccio" di Catanzaro e dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Mater Domini" provvedono alla ricognizione del personale, di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e del contenzioso pendente, nonché alla redazione degli inventari dei beni mobili e immobili e svolgono ogni altra attività necessaria per l'attuazione della presente legge, senza oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 3. Abrogazioni.

1. Sono abrogati la lettera a), del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 12 novembre 1994 n. 26 (Istituzione delle Unità Sanitarie Locali ed Aziende ospedaliere).

 

     Art. 4. Norma finanziaria.

1. La presente legge non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 5. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURC.