§ 2.1.133 - L.R. 25 gennaio 2019, n. 3.
Disposizioni in materia di partecipazine dei dirigenti regionali ai lavori delle Commissioni Consiliari - Modifiche alla legge regionale 3 febbraio [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:25/01/2019
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Inserimento art. 7-bis alla L.R. 3/2012.
Art. 2.  Clausola di neutralità finanziaria.
Art. 3.  Entrata in vigore.


§ 2.1.133 - L.R. 25 gennaio 2019, n. 3.

Disposizioni in materia di partecipazine dei dirigenti regionali ai lavori delle Commissioni Consiliari - Modifiche alla legge regionale 3 febbraio 2012, n. 3.

(B.U. 25 gennaio 2019, n. 17)

 

Art. 1. Inserimento art. 7-bis alla L.R. 3/2012.

1. Nella legge regionale 3 febbraio 2012, n. 3 (Misure in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della pubblica amministrazione regionale ed attuazione nell'ordinamento regionale delle disposizioni di principio contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

"Art. 7 bis. (Partecipazione dei dirigenti ai lavori degli organismi legislativi del Consiglio regionale)

1. I dirigenti regionali, quando convocati, hanno l'obbligo di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari, al fine di offrire supporto agli organismi consiliari nella trattazione dei provvedimenti, esprimendo, anche contestualmente allo svolgimento dei lavori, eventuali pareri tecnici recanti le indicazioni idonee a superare le eventuali criticità in essi ravvisate, al fine di consentire alle commissioni di determinarsi nel merito.

2. L'effettiva e puntuale partecipazione ai lavori delle commissioni consiliari del dirigente regionale, regolarmente convocato con tre giorni di anticipo, è oggetto di specifica valutazione dell'organismo regionale indipendente di valutazione di cui all'articolo 11.

3. A tal fine, le segreterie delle commissioni comunicano la partecipazione dei dirigenti convocati all'organismo regionale indipendente di valutazione di cui all'articolo 11. La mancata partecipazione, in assenza di giustificazione, anche a una sola seduta di commissione, comporta l'inserimento della segnalazione nel fascicolo personale.".

 

     Art. 2. Clausola di neutralità finanziaria.

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 3. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.