§ 1.2.73 - L.R. 5 agosto 2019, n. 13.
Rideterminazione degli assegni vitalizi in attuazione dell’articolo 1, commi 965 e 966, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:05/08/2019
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Rideterminazione
Art. 3.  Montante contributivo
Art. 4.  Disposizioni finanziarie
Art. 5.  Decorrenza degli effetti
Art. 6.  Abrogazioni
Art. 7.  Pubblicazione ed entrata in vigore


§ 1.2.73 - L.R. 5 agosto 2019, n. 13.

Rideterminazione degli assegni vitalizi in attuazione dell’articolo 1, commi 965 e 966, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021)

(B.U. 7 agosto 2019, n. 27 Speciale)

 

Art. 1. Finalità

1. La presente legge reca disposizioni per l'attuazione delle norme contenute nei commi 965, 966, 967 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), conformandosi alla intesa sancita, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (rep. n. 56/CSR del 3 aprile 2019), di seguito denominata Intesa, e al documento di indirizzo di cui all'ordine del giorno n. 01/2019 della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome previsto al punto 2 dell'Intesa. Per quanto non espressamente disposto dalla presente legge si rinvia ai documenti suddetti.

2. Sono oggetto della disciplina di cui alla presente legge, l’istituto dell’assegno vitalizio e l’istituto dell’assegno di reversibilità in corso di erogazione o non ancora erogati o sospesi, considerando il loro importo lordo, senza tenere conto della riduzione temporanea di cui all’articolo 1 della legge regionale 29 maggio 2017 n. 10, recante integrazioni e modifiche alla legge regionale 29 ottobre 2002, n. 38 (Testo unico in materia di indennità di carica, di funzioni, di rimborso spese, di missione e di assegno vitalizio spettanti ai consiglieri regionali della Regione Basilicata).

 

     Art. 2. Rideterminazione

1. Gli importi degli assegni vitalizi e di reversibilità sono rideterminati secondo il metodo di calcolo contributivo di cui alla presente legge.

2. La rideterminazione è effettuata moltiplicando il montante contributivo individuale di cui all'articolo 3 per il coefficiente di trasformazione di cui alla Tabella A allegata alla presente legge per anno di decorrenza, relativo all'età anagrafica del titolare dell'assegno vitalizio alla data della sua decorrenza, assumendo come età anagrafica quella definita nella nota metodologica costituente parte integrante dell'Intesa.

3. Le frazioni di anno sono valutate con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del consigliere ed il numero dei mesi.

4. L'assegno vitalizio rideterminato non deve essere inferiore all'importo ottenuto applicando all'assegno vitalizio di cui all'articolo 1, comma 2, le aliquote di cui alla Tabella B allegata alla presente legge, individuate in ragione della differenza, espressa in termini percentuali, tra l'assegno vitalizio e l'assegno rideterminato ai sensi dei commi 2 e 3.

5. L'ammontare dell'assegno vitalizio rideterminato ai sensi della presente legge non può comunque essere inferiore a due volte il trattamento minimo INPS, salvo che l'assegno in godimento antecedentemente alla rideterminazione non sia già inferiore a tale soglia.

6. Qualora la spesa complessiva necessaria per il pagamento degli assegni vitalizi rideterminati, al momento della prima applicazione della presente legge, sia superiore al limite di spesa di cui alla lett. c) del punto 1 dell'Intesa, le aliquote base della Tabella B sono incrementate per parametri del valore 0,1 sino al raggiungimento del predetto limite di spesa e restano applicabili anche agli assegni vitalizi da erogare successivamente alla prima applicazione della presente legge.

7. Qualora l'assegno vitalizio, rideterminato ai sensi dei commi 2 e 3 e dell'articolo 3, sia più favorevole rispetto all'assegno vitalizio rideterminato ai sensi dei commi 4 e 5 non trova applicazione la Tabella B di cui al medesimo comma 4. L'assegno vitalizio a seguito della rideterminazione non può comunque superare l'importo dell'assegno vitalizio spettante, senza tenere conto delle riduzioni temporanee disposte dalla legge regionale n. 10 del 2017.

8. L'assegno di reversibilità è calcolato applicando all'assegno vitalizio, come rideterminato ai sensi della presente legge, la percentuale prevista dalla normativa regionale vigente al momento della sua maturazione.

 

     Art. 3. Montante contributivo

1. 1.Il montante contributivo individuale è determinato sulla base dei contributi versati per la corresponsione dell'assegno vitalizio e della relativa quota agli aventi diritto, in relazione al periodo di esercizio del mandato o di espletamento della carica.

2. Il montante contributivo di cui al comma 1 è calcolato con riferimento alla misura della trattenuta prevista dalla normativa regionale vigente in ciascun periodo di esercizio del mandato o di espletamento della carica.

3. La contribuzione volontaria finalizzata al raggiungimento del minimo previsto per il conseguimento del diritto alla corresponsione dell’assegno vitalizio è calcolata con riferimento alla normativa regionale vigente nell’ultimo giorno della legislatura completata e si considera versata in pari data.

4. La quota di contributi a carico della Regione è pari a 2,75 volte il contributo a carico del consigliere.

5. Il montante contributivo si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, sino all’anno precedente la percezione dell'assegno vitalizio. In caso di periodi di contribuzione non consecutivi, se l'assegno vitalizio è erogato successivamente all'ultimo versamento, si calcola un unico montante contributivo, rivalutando di anno in anno i versamenti effettuati. In caso contrario, gli assegni vitalizi sono considerati separatamente, rivalutando ciascun montante di anno in anno fino all'anno precedente la percezione dell'assegno vitalizio.

6. Il montante contributivo determinato ai sensi dei commi precedenti è incrementato nella misura prevista dall'articolo 43 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato).

7. L'importo dell'assegno vitalizio come rideterminato, è rivalutato annualmente sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI) come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sino alla data di applicazione della rideterminazione.

8. L'importo mensile dell'assegno vitalizio si ottiene dividendo per 12 l'importo annuo rivalutato.

9. Gli importi degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità come derivanti dalla rideterminazione sono soggetti a rivalutazione automatica annuale, a partire dall'anno successivo all'applicazione della rideterminazione, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI) come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

     Art. 4. Disposizioni finanziarie

1. Dalla presente legge non derivano maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

 

     Art. 5. Decorrenza degli effetti

1. La rideterminazione degli assegni vitalizi e di reversibilità, come individuati e sulla base della disciplina di cui alla presente legge, decorre nei suoi effetti dal 1° gennaio 2020.

 

     Art. 6. Abrogazioni

1. Alla legge regionale n. 38 del 2002, con decorrenza dalla data di cui all’articolo 5, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) i commi 3, 4 quarto e quinto periodo, 10, 13, 14, 15, 16 e 18 dell’articolo 11;

b) gli articoli 11 bis, 11 quater, 13, 14 e 17;

c) i commi 1 e 2 dell’articolo 18.

 

     Art. 7. Pubblicazione ed entrata in vigore

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.