Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.4 enti previdenziali |
Data: | 08/11/2018 |
Numero: | 137 |
Sommario |
Art. 1. Composizione del Consiglio di amministrazione della Cassa ufficiali e del Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza |
Art. 2. Norme transitorie e finali |
§ 77.4.409 - D.P.R. 8 novembre 2018, n. 137.
Regolamento recante modifiche alla composizione degli organi di amministrazione della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza.
(G.U. 21 dicembre 2018, n. 296)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della
Visto l'articolo 2, comma 634, della
Visto l'articolo 6, commi 2 e 5, del
Visto il regio
Vista la
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2018;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 22 marzo 2018;
Acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Composizione del Consiglio di amministrazione della Cassa ufficiali e del Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza
1. Il Consiglio di amministrazione della Cassa ufficiali è composto da cinque ufficiali della Guardia di finanza in servizio permanente quali membri effettivi nonchè da tre ufficiali in servizio permanente quali membri supplenti.
2. Il Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza è composto da cinque membri effettivi di cui un ufficiale, due sottufficiali e due militari del ruolo «Appuntati e finanzieri» in servizio permanente nonchè da tre membri supplenti dei quali un ufficiale, un sottufficiale e un militare del ruolo «Appuntati e finanzieri» in servizio permanente.
3. La nomina dei membri dei Consigli di amministrazione di cui ai commi 1 e 2 è disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 2. Norme transitorie e finali
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede al rinnovo degli organi collegiali di cui all'articolo 1.
2. I componenti del Consiglio di amministrazione della Cassa ufficiali e del Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto restano in carica fino alle nomine di cui al comma 1.
3. All'articolo 5 della
Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2018 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1545