Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.7 sport |
Data: | 24/01/2019 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. Modifica dell’articolo 10 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”. |
Art. 2. Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”. |
Art. 3. Modifiche dell’articolo 10 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”. |
Art. 4. Modifiche dell’articolo 11 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”. |
Art. 5. Modifica dell’articolo 12 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”. |
Art. 6. Modifiche dell’articolo 18 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”. |
Art. 7. Modifica dell’articolo 22 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”. |
Art. 8. Modifica dell’articolo 23 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”. |
Art. 9. Modifiche dell’articolo 6 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 30 “Istituzione, disciplina e promozione degli ecomusei”. |
Art. 10. Modifica della legge regionale 9 giugno 1975, n. 70 “Contributi e spese per l’organizzazione di mostre, manifestazioni e convegni di interesse regionale”. |
Art. 11. Clausola di neutralità finanziaria. |
Art. 12. Entrata in vigore. |
§ 5.7.35 - L.R. 24 gennaio 2019, n. 4.
Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di sport e cultura.
(B.U. 29 gennaio 2019, n. 9)
CAPO I
Modifiche della
Art. 1. Modifica dell’articolo 10 della
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 10 della
“2 bis. Nella concessione di contributi regionali, i bandi o avvisi possono prevedere l’adesione alla Carta etica dello sport veneto di cui all’articolo 3 quale criterio di priorità ai fini della valutazione delle domande di contributo presentate dai soggetti interessati.”.
Art. 2. Modifica dell’articolo 5 della
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 della
Art. 3. Modifiche dell’articolo 10 della
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 10 della
“b) a mezzo di erogazione diretta, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, per interventi urgenti o per iniziative di particolare rilevanza, secondo tipologie, importi e criteri da individuarsi attraverso il Piano esecutivo annuale per lo sport.”.
2. La lettera e) del comma 2 dell’articolo 10 della
“e) comitati organizzatori di eventi sportivi costituiti ai sensi dell’articolo 39 e seguenti del Codice Civile promossi dai soggetti di cui alla lettera b) del presente comma;”.
Art. 4. Modifiche dell’articolo 11 della
1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 11 della
“. La Giunta regionale, nel bando di concessione o nel provvedimento che eroga direttamente il contributo, può ridurre il termine di cui al primo periodo, secondo un criterio di proporzionalità e definire forme semplificate di garanzia del mantenimento dello stesso, in relazione all’entità dell’intervento regionale”.
2. Al comma 3 dell’articolo 11 della
“La Giunta regionale, nel bando di concessione o nel provvedimento che eroga direttamente il contributo, può ridurre la durata del vincolo di cui al secondo periodo secondo un criterio di proporzionalità e definire forme semplificate di garanzia del mantenimento dello stesso, in relazione all’entità dell’intervento regionale.”.
3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata ad approvare criteri generali per l’applicazione della disposizione di cui ai commi 1 e 2.
4. Per interventi già oggetto di contributo regionale ai sensi dell’articolo 11 della
5. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata ad approvare criteri generali per l’applicazione della disposizione di cui al comma 4.
Art. 5. Modifica dell’articolo 12 della
1. Alla fine della lettera g) del comma 1 dell’articolo 12 della
“, nonché l’acquisto di attrezzature e supporti tecnici indispensabili per lo svolgimento della propria attività istituzionale, a favore dei soggetti e secondo i criteri individuati dalla Giunta regionale in sede di approvazione del Piano esecutivo annuale per lo sport;”.
Art. 6. Modifiche dell’articolo 18 della
1. Nella rubrica dell’articolo 18 della
2. Al comma 1 dell’articolo 18 della
3. Al comma 2 dell’articolo 18 della
Art. 7. Modifica dell’articolo 22 della
1. Dopo il comma 5 dell’articolo 22 della
“5 bis. I titolari delle attività sono tenuti a esporre nei luoghi di cui al comma 1, i titoli di cui ai commi 2 e 3 posseduti dagli operatori qualificati e dagli operatori di specifica disciplina, segnalati al comune ai sensi dei commi 4 e 5.”.
Art. 8. Modifica dell’articolo 23 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 23 della
“1 bis. In caso di omessa esposizione dei titoli di cui al comma 5 bis dell’articolo 22, i comuni, nel rispetto dei principi di cui alla
CAPO II
Modifiche della
Art. 9. Modifiche dell’articolo 6 della
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 6 della
“a) il dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di cultura, che assicura le funzioni di presidenza del Comitato;”.
2. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 6 della
“c) due esperti in materia di storia, cultura e antropologia culturale, museografia e museologia, geografia e paesaggio, nominati uno dalla Regione e uno dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI).”.
3. Il comma 5 dell’articolo 6 della
“5. Ai componenti esterni del Comitato tecnico scientifico è attribuito unicamente il rimborso delle spese sostenute e documentate, secondo la disciplina regionale in materia.”.
CAPO III
Modifica della
Art. 10. Modifica della
1. Dopo il primo comma dell’articolo 1 della
“1 bis. Rientrano, altresì, tra gli interventi di cui al primo comma, gli allestimenti per l’attività culturale, compresi gli impianti, gli arredamenti e le attrezzature varie, purché siano complementari funzionalmente agli interventi di cui al primo comma.”.
CAPO IV
Disposizioni finali
Art. 11. Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 12. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.