§ 1.1.129 - L.R. 12 ottobre 2018, n. 7.
Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 27 novembre 2007, n. 30 (Nuova disciplina del Difensore civico regionale. Abrogazione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:1. assetto istituzionale e ordinamento della regione
Capitolo:1.1 norme statutarie - organi e competenze
Data:12/10/2018
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Integrazione all'articolo 10 della legge regionale 27 novembre 2007, n. 30)
Art. 2.  (Integrazioni alla l.r. 30/2007)
Art. 3.  (Abrogazioni)


§ 1.1.129 - L.R. 12 ottobre 2018, n. 7.

Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 27 novembre 2007, n. 30 (Nuova disciplina del Difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 30 novembre 1995, n. 45).

(B.U. 17 ottobre 2018, n. 53)

 

Art. 1. (Integrazione all'articolo 10 della legge regionale 27 novembre 2007, n. 30)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 27 novembre 2007, n. 30 (Nuova disciplina del Difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 30 novembre 1995, n. 45), è inserito il seguente:

"2 bis. La Commissione consiliare, nella relazione di cui al comma 2, può segnalare all'Assemblea legislativa le candidature dalle quali emergano qualificazioni particolarmente attinenti alle funzioni del Difensore civico, anche per effetto dell'esercizio di simili funzioni presso amministrazioni locali. ".

 

     Art. 2. (Integrazioni alla l.r. 30/2007)

1. Dopo l'articolo 13 della l.r. 30/2007, è inserito il seguente:

"Art. 13 bis. (Trattamento economico)

1. Al Difensore civico spetta un trattamento economico, per dodici mensilità all'anno, pari al venticinque per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.

2. Al Difensore civico spetta altresì il trattamento di missione nella misura prevista per i dirigenti regionali qualora debba recarsi fuori sede per ragioni connesse all'esercizio delle sue funzioni. ".

2. Dopo l'articolo 15 della l.r. 30/2007, è aggiunto il seguente:

"Art. 15 bis. (Norma finanziaria)

1. Per l'anno 2018, la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'articolo 13 bis, stimata in euro 11.000,00, è imputata nel bilancio regionale di previsione pluriennale a valere sugli stanziamenti per le spese di funzionamento dell'Assemblea legislativa iscritti alla Missione 01 "Servizi Istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo I "Spese correnti" .

2. A decorrere dal 2019 la spesa annua, stimata in euro 26.000,00, è imputata per ciascuno degli esercizi ricompresi nel bilancio di previsione pluriennale. Alla compensazione degli eventuali effetti eccedenti le previsioni di spesa di cui al comma 1 si provvede con legge di bilancio. ".

 

     Art. 3. (Abrogazioni)

1. L'articolo 12 della l.r. 30/2007 è abrogato.

2. L'articolo 9 della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 24 (Modificazioni delle leggi regionali 18 ottobre 2006, n. 13 (Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale), 29 luglio 2009, n. 18 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza) e 27 novembre 2007, n. 30 (Nuova disciplina del Difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 30 novembre 1995, n. 45)), è e resta abrogato.

 

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.