§ 2.10.220 - L.R. 28 dicembre 2018, n. 26.
Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 16 dicembre [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.10 istruzione
Data:28/12/2018
Numero:26


Sommario
Art. 1.  Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6.
Art. 2.  Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 16 dicembre 2018, n. 24.
Art. 3.  Entrata in vigore.


§ 2.10.220 - L.R. 28 dicembre 2018, n. 26.

Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 16 dicembre 2018, n. 24.

(G.U.R. 4 gennaio 2019, n. 1 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6.

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, l'inciso "con voto limitato a 2" è da intendersi riferito alle modalità di elezione dei sette sindaci componenti della Conferenza provinciale.

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 16 dicembre 2018, n. 24.

1. All'articolo 3, comma 4, della legge regionale 16 dicembre 2018, n. 24, la lettera a) è soppressa.

 

     Art. 3. Entrata in vigore.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.