§ 5.1.59 - L.R. 21 dicembre 2018, n. 31.
Modifiche alla legge regionale 4 ottobre 2018, n. 16 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana).
(B.U. 21 dicembre 2018, n. 51 - S.O. n. 4)
Art. 1. (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 16)
1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 16 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana), sono aggiunte le parole: ", nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e del piano paesaggistico regionale (PPR)".
Art. 2. (Modifica all'articolo 4 della l.r. 16/2018)
1. Il comma 9 dell'articolo 4 della l.r. 16/2018 è sostituito dal seguente: "9. In applicazione dell'articolo 2 bis del d.p.r. 380/2001 le distanze per la ricostruzione dei fabbricati integralmente demoliti per la parte ricostruita fedelmente, qualora inferiori a quelle ammesse dall'articolo 9 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968, non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra le sagome edificate preesistenti; per gli eventuali incrementi volumetrici fuori sagoma si applicano le distanze minime di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968.".
Art. 3. (Modifiche all'articolo 5 della l.r. 16/2018)
1. Il comma 8 dell'articolo 5 della l.r. 16/2018 è abrogato.
2. Al comma 13 dell'articolo 5 della l.r. 16/2018, le parole: "non sono cumulabili con gli adempimenti" sono sostituite dalle seguenti: "non sono cumulabili con gli ampliamenti".
Art. 4. (Modifica all'articolo 6 della l.r. 16/2018)
1. Il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 16/2018 è sostituito dal seguente: "3. La media delle altezze lorde, definite all'articolo 26 del regolamento edilizio tipo regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 novembre 2017, n. 247 - 45856 (Recepimento dell'intesa tra il Governo, le regioni e i comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio tipo ai sensi dell'articolo 4, comma 1 sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e approvazione del nuovo regolamento edilizio tipo regionale), dei locali abitabili, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 1), è fissata in non meno di 2,40 metri; per gli spazi accessori e di servizio, indicati all'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 2), la media è riducibile a 2,20 metri; nei comuni montani e nei territori montani dei comuni parzialmente montani è ammessa una riduzione della media sino a 2,20 metri per i locali abitabili e a 2,00 metri per gli spazi accessori e di servizio; in caso di soffitto non orizzontale, ferme restando le predette altezze medie, l'altezza della parete minima non può essere inferiore a 1,60 metri per i locali abitabili e a 1,40 metri per gli spazi accessori e di servizio, riducibili rispettivamente a 1,40 metri e a 1,20 metri per gli edifici siti nei comuni montani e nei territori montani dei comuni parzialmente montani.".
Art. 5. (Modifica all'articolo 10 della l.r. 16/2018)
1. Al comma 5 dell'articolo 10 della l.r. 16/2018, dopo le parole: "dalla presente legge," sono inserite le seguenti: "con esclusione degli interventi di cui all'articolo 6,".
Art. 6. (Modifica all'articolo 11 della l.r. 16/2018)
1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 16/2018, le parole: "quanto previsto dal PPR" sono sostituite dalle seguenti: "quanto previsto da indirizzi, direttive e prescrizioni del PPR".
Art. 7. (Modifica all'articolo 12 della l.r. 16/2018)
1. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 16/2018, le parole: "o obsolete" sono soppresse.
Art. 8. (Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dalla presente legge non derivano maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. L'attuazione delle disposizioni della presente legge avviene tramite le risorse umane, strumentali e finanziarie reperibili nell'ordinamento regionale.