§ 2.3.101 - L.R. 12 febbraio 2018, n. 3.
Azioni per il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata e disposizioni per il Piano regionale per i beni confiscati. Modifiche alla [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.3 assistenza sociale
Data:12/02/2018
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2012, n. 7.
Art. 2.  Entrata in vigore.


§ 2.3.101 - L.R. 12 febbraio 2018, n. 3.

Azioni per il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata e disposizioni per il Piano regionale per i beni confiscati. Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2012, n. 7.

(B.U. 13 febbraio 2018, n. 13)

 

Art. 1. Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2012, n. 7.

1. La legge regionale 16 aprile 2012, n. 7 (Nuovi interventi per la valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata) è così modificata:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. Per favorire il pieno riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata, la Regione, nel rispetto di quanto determinato dalla normativa vigente in materia, sostiene e favorisce la restituzione alla comunità del patrimonio sottratto alle mafie.

2. La presente legge detta disposizioni per favorire la realizzazione di progetti di riutilizzo sociale dei beni confiscati presenti sul territorio regionale, qualificati e diversificati, sostenibili nel tempo e capaci di favorire positive ricadute sociali, economiche e occupazionali attraverso la definizione e la strutturazione di reti e distretti di economia sociale e solidale.";

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2 (Obiettivi)

1. La Regione, nell'ambito degli obiettivi definiti dell'articolo 8, comma 1, lettera c) dello Statuto regionale riconosce il riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata, come disciplinato dalla normativa vigente, quale strumento di prevenzione e contrasto dei fenomeni criminali, promozione dei principi di legalità, solidarietà e inclusione sociale, occasione per un modello di sviluppo territoriale sostenibile e inclusivo.

2. La Regione promuove e sostiene il riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata attraverso un sistema integrato di interventi fondato sui principi di legalità e trasparenza volto a contribuire a:

a) l'effettivo riutilizzo sociale e la prevenzione di fenomeni di abbandono e conseguente degrado del patrimonio confiscato alla criminalità organizzata presente sul territorio regionale attraverso la definizione di progetti sostenibili;

b) il monitoraggio delle esperienze in essere e la definizione di modelli di riutilizzo sociale sostenibili e replicabili;

c) la centralità della tematica all'interno dell'intera programmazione regionale, assumendo la trasversalità della materia intesa di specifico interesse particolarmente per le politiche sociali e sociosanitarie, di sviluppo e turistiche, agricole e agroalimentari, culturali ed educative;

d) la definizione delle più complessive politiche regionali per la sicurezza;

e) la strutturazione di progetti di inclusione sociale, lavorativa e abitativa delle persone appartenenti alle fasce deboli e a rischio di esclusione e marginalizzazione, delle persone e delle comunità migranti, delle persone e delle comunità rom, sinti e camminanti;

f) la strutturazione di programmi e linee di intervento che, a partire da una razionalizzazione burocratico procedurale, sostengono ed estendono nelle diverse esperienze di riutilizzo sociale e su diversi ambiti territoriali la metodologia socio-sanitaria dei progetti riabilitativi individuali regionali sostenuti con budget di salute di cui all'articolo 46 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2012), riconosciuta come best practice di alcune tra le migliori esperienze di riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata;

g) la strutturazione di azioni di sviluppo produttivo, occupazionale, culturale e sociale del territorio regionale;

h) la definizione di percorsi di innovazione sociale e di reti e distretti di economia sociale e solidale, nei diversi settori di intervento, e innanzitutto quelli individuati come strategici della fornitura di beni e servizi, del turismo responsabile ed esperienziale, della produzione agricola ed agroalimentare, con particolare riguardo agli interventi di agricoltura sociale di cui alla legge 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale);

i) la promozione della cittadinanza attiva, della partecipazione democratica dei cittadini e della cultura della legalità, della giustizia e della solidarietà sociale, anche attraverso il coinvolgimento e la strutturazione di reti collaborative tra i diversi soggetti istituzionali, sociali, economici e culturali interessati.";

c) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3 (Piano strategico per i beni confiscati)

1. Il Piano strategico per i beni confiscati, di seguito denominato Piano, è lo strumento di programmazione che definisce i principi di indirizzo e coordinamento e individua criteri e settori delle progettualità atti a promuovere e sostenere il riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata presenti sul territorio regionale.

2. La Regione adotta, con cadenza triennale il Piano, sentito l'Osservatorio regionale per i beni confiscati di cui all'articolo 6 e l'Agenzia nazionale per i beni confiscati (ANBSC).

3. Il Piano è approvato entro il 30 marzo di ciascun triennio, con delibera di Giunta regionale, sentite le competenti Commissioni consiliari permanenti e speciali.

4. Il Piano indica:

a) gli specifici obiettivi e finalità della programmazione;

b) la sussistenza quantitativa e qualitativa del patrimonio confiscato presente in Regione Campania, con le indicazioni inerenti le attività di riutilizzo sociale in essere;

c) gli indirizzi e le progettualità volti all'integrazione delle più complessive politiche regionali in rapporto allo specifico tema del riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata;

d) gli indirizzi e le progettualità volti all'integrazione delle politiche per la gestione delle imprese sequestrate e confiscate come previsto dall'articolo 5 e comunque strategie e azioni utili a promuovere la bonifica e la reimmissione nel mercato delle imprese sequestrate e confiscate;

e) gli indirizzi per la sperimentazione di interventi volti a soddisfare nuovi bisogni sociali e a introdurre modelli organizzativi e gestionali innovativi;

f) gli indirizzi tesi alla specifica formazione professionale inerente al riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata dei dipendenti della Pubblica Amministrazione;

g) gli indirizzi tesi al potenziamento delle capacità amministrative dei Comuni, con particolare attenzione al monitoraggio e alla pubblicità dei dati come da obbligo di legge, alla promozione della cultura del riutilizzo sociale, al potenziamento delle capacità di coinvolgimento di enti e associazioni della società civile;

h) gli indirizzi tesi al coinvolgimento e al supporto di specifiche azioni inerenti al riutilizzo sociale dei beni confiscati promossi da Università, centri di studio e ricerca, scuole;

i) i criteri di accesso e di riparto del "Fondo unico per i beni confiscati" di cui all'articolo 4;

l) i criteri e gli indicatori di efficacia, efficienza, rapporto costi-benefici, nonché le modalità e le tempistiche delle azioni di monitoraggio relative agli interventi programmati.

5. Il Piano prevede l'interazione con altri piani di sviluppo regionale e locale.

6. Il Piano può individuare specifici programmi di intervento che, per loro natura, richiedono il coinvolgimento di altri attori istituzionali, in raccordo con le relative programmazioni internazionali, nazionali, regionali e locali.";

d) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

"Art. 3 bis. (Programmazione annuale)

1. Nel quadro della pianificazione di cui all'articolo 3, entro il 30 aprile di ciascun anno, la Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari permanenti e speciali, adotta il Programma annuale degli interventi per la valorizzazione dei beni confiscati, di seguito denominato Programma annuale.

2. Il Programma annuale tiene conto ed è redatto anche in sinergia con i Piani di Zona d'Ambito per meglio garantire la funzione sociale di riutilizzo dei beni confiscati.";

e) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Art. 4 (Fondo unico per i beni confiscati)

1. È istituito il Fondo unico per i beni confiscati, di seguito denominato Fondo, ripartito in tre macro-aree funzionali ciascuna delle quali denominata Azione:

a) Azione per le ristrutturazioni, sostiene programmi e progetti di ristrutturazione funzionale degli immobili confiscati alla criminalità organizzata già trasferiti al patrimonio indisponibile dei Comuni, cui gli stessi, in forma singola o consortile, possono accedere, a seguito di procedura ad evidenza pubblica predisposta dalla Regione Campania a condizione di aver adempiuto a tutte le previsioni indicate dalla normativa di specie sui beni confiscati, innanzitutto la pubblicazione sul proprio sito istituzionale dei beni confiscati effettivamente trasferiti al proprio patrimonio;

b) Azione per le start-up, sostiene nuovi programmi e progetti di innovazione sociale ed economia sociale da realizzare sui beni confiscati e promossi da cooperative e associazioni composte almeno per il 60 per cento da persone di età non superiore ai 40 anni. Non possono accedere a questa azione gli enti pubblici, neppure in forma consortile;

c) Azione per la valorizzazione delle attività di riutilizzo sociale dei beni confiscati, sostiene il rafforzamento, l'ampliamento e l'internazionalizzazione di attività in essere sui beni confiscati alla criminalità organizzata, già assegnati ed effettivamente riutilizzati per scopi sociali e di pubblica utilità, così da garantire un più efficace utilizzo del bene confiscato ed assegnato. Gli interventi incidono sul tessuto culturale, sociale ed economico della comunità in termini di partecipazione attiva, miglioramento della qualità della vita e della salute pubblica, occupazione, integrazione sociale e lavorativa, lotta allo stigma, promozione della legalità e contrasto alla criminalità organizzata. Accedono a questa azione i soggetti che, nel rispetto della normativa vigente, hanno ricevuto in concessione i beni confiscati assegnati agli enti territoriali, nonché le cooperative e le associazioni che promuovono eventi e manifestazioni il cui obiettivo specifico è la valorizzazione del patrimonio costituito dai beni confiscati alla criminalità organizzata. Non possono accedere a questa azione gli enti pubblici, neppure in forma consortile.

2. Sulla base dei criteri di accesso e di riparto stabiliti dal Piano di cui all'articolo 3, il programma annuale di cui all'articolo 3-bis disciplina le modalità operative per l'accesso al Fondo.

3. La Regione promuove e sostiene programmi e progettualità di riutilizzo sociale dei beni confiscati a fini abitativi, finalizzati ad incrementare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica da destinare prioritariamente alle categorie sociali più svantaggiate e a perseguire specifici obiettivi di inclusione sociale e abitativa, prioritariamente quelli definiti all'interno della Strategia nazionale d'inclusione dei rom, dei sinti e dei camminanti - Attuazione Comunicazione Commissione Europea n. 173/2011.";

f) il comma 4 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"4. L'Osservatorio regionale per i beni confiscati si adopera per la realizzazione di quanto previsto dall'articolo 6 che costituisce parte integrante del Piano. L'Osservatorio provvede inoltre a definire ogni altra strategia e azione utile a promuovere la bonifica e la reimmissione nel mercato delle imprese sequestrate e confiscate.";

g) l'articolo 6 è così modificato:

1) al comma 1, le parole: "presso l'Area di Gabinetto del Presidente - settore rapporti con gli enti locali" sono soppresse;

2) al comma 2 le parole: "presieduto dall'assessore agli enti locali" sono sostituite dalle seguenti: "presieduto dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato", le parole: "l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata istituita con legge 31 marzo 2010, n. 50 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, recante istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)" con le seguenti: "L'Agenzia nazionale per i beni confiscati" e le parole: "L'Osservatorio provvede ad individuare le opportune forme di cooperazione e collaborazione con l'Autorità di gestione del programma operativo nazionale (PON) sicurezza per lo sviluppo - obiettivo convergenza 2007-2013" sono sostituite dalle seguenti: "L'Osservatorio può proporre all'Agenzia Nazionale per i beni confiscati e a tutti gli altri enti e autorità interessati progetti inerenti il riutilizzo sociale e la valorizzazione di beni ed aziende confiscate.";

3) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

"3. L'Osservatorio, che ha durata pari a quella della legislatura durante la quale è istituito, è composto da:

a) l'assessore regionale alle politiche sociali o suo delegato, l'assessore regionale al demanio e patrimonio o suo delegato, l'assessore regionale alle politiche agricole o suo delegato, l'assessore regionale ai fondi europei o suo delegato, l'assessore regionale alle attività produttive o suo delegato, l'assessore alle start-up e all'innovazione o suo delegato;

b) il Presidente della Commissione consiliare speciale competente o suo delegato;

c) un rappresentante dell'Agenzia nazionale per i beni confiscati;

d) il Commissario regionale antiracket e antiusura;

e) un rappresentante dell'ANCI;

f) un rappresentante per ciascuno degli enti consortili di Comuni dedicati al riutilizzo dei beni confiscati presenti sul territorio regionale;

g) il Presidente della Fondazione Pol.i.s. - Politiche Integrate di sicurezza o suo delegato;

h) un rappresentante per ogni altro osservatorio provinciale o locale sui beni confiscati eventualmente attivato sul territorio regionale;

i) un rappresentante nominato da ciascuna delle organizzazioni sindacali confederali e di categoria dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative e che comunque abbia acquisito specifica e documentata esperienza in materia di aziende e beni confiscati;

l) un rappresentate per ciascuna delle associazioni e organizzazioni con sede legale o operativa in Regione Campania, con specifica e documentata esperienza almeno quinquennale nel settore del riutilizzo dei beni confiscati, individuato mediante procedura di evidenza pubblica realizzata dai competenti uffici regionali, la prima volta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e per le legislature successive entro sessanta giorni dalla data di insediamento del Presidente della Giunta regionale.

3-bis. I componenti dell'Osservatorio sono individuati con decreto del Presidente della Giunta regionale e svolgono la loro funzione a titolo gratuito. Ai lavori dell'Osservatorio possono essere invitati a partecipare enti, dipartimenti, laboratori e osservatori istituiti presso le Università campane, organizzazioni, cooperative, associazioni, singoli esperti che non figurano già tra i componenti dello stesso.

3-ter. La convocazione dell'Osservatorio può prevedere, quando utile ad affrontare questioni di particolare specificità, la convocazione anche dei soli componenti che hanno funzione, specializzazione e utilità alla specifica materia da trattare.

3-quater. L'Osservatorio si avvale del supporto dei competenti uffici della Giunta regionale e degli enti strumentali e delle agenzie regionali che gli stessi possono individuare. L'Osservatorio dispone di una propria sezione dedicata all'interno del portale della Regione Campania che, oltre alle informazioni e pubblicizzazione delle proprie attività, ospita il sistema interattivo di monitoraggio di cui al comma 4.";

4) al comma 4 le parole: "dell'Agenzia nazionale per la amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Agenzia nazionale per i beni confiscati" e le parole: "e deve essere preferibilmente sviluppato attraverso l'utilizzo di sistemi e piattaforme libere ed "open source", che non comportano aggravi di spesa per l'ente e garantiscono il coinvolgimento e lo sviluppo della cittadinanza attiva, come determinatosi con la piattaforma USHAIDI" sono sostituite dalle seguenti: ". Il sistema interattivo di monitoraggio può anche interagire con altri eventuali sistemi di monitoraggio sui beni confiscati promossi da altri enti, associazioni o gruppi, successivamente ad appositi accordi o convenzioni. Il sistema di monitoraggio è ospitato all'interno della sezione del portale della Regione Campania dedicata all'Osservatorio regionale sui beni confiscati.";

5) il comma 5 è soppresso.;

h) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

"Art. 6 bis. (Conferenza annuale)

1. La Commissione consiliare speciale competente e la Giunta regionale, d'intesa, organizzano, entro il 30 novembre di ciascun anno, la Conferenza regionale sui beni confiscati, quale momento pubblico di confronto e dibattito sull'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 2.

2. La Giunta regionale e l'Osservatorio di cui all'articolo 6 presentano nella Conferenza di cui al comma 1 una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, delle iniziative contenute nel Piano triennale di cui all'articolo 3 e nel Programma annuale di cui all'articolo 3-bis.

3. La partecipazione alla Conferenza di cui al comma 1 è aperta al pubblico.";

i) l'articolo 7 è così modificato:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La Regione Campania individua, negli avvisi pubblici di attuazione della programmazione europea, i beni confiscati alla criminalità organizzata come priorità strategica, definendo, compatibilmente con le linee programmatiche degli stessi e i vincoli imposti dalla normativa vigente in materia, specifici interventi e criteri di premialità per le azioni la cui realizzazione promuove il riutilizzo sociale dei beni confiscati.";

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Negli ambiti delle specifiche funzioni e prerogative individuate dalla normativa vigente, la Regione Campania, su proposta dell'Osservatorio di cui all'articolo 6, in accordo con l'Agenzia nazionale per i beni confiscati, in linea con le previsioni contenute nel Piano di cui all'articolo 3, promuove l'acquisizione al proprio patrimonio indisponibile di beni confiscati alla criminalità organizzata per le finalità istituzionali definite dalla normativa di specie, o, in via prioritaria, per destinarli a riutilizzo sociale attraverso l'assegnazione in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, con procedura di evidenza pubblica, ai soggetti individuati dalla normativa vigente.";

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. La Regione promuove e sostiene programmi e progettualità di riutilizzo sociale dei beni confiscati a fini abitativi, finalizzati ad incrementare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica da destinare prioritariamente alle categorie sociali più svantaggiate e a perseguire specifici obiettivi di inclusione sociale e abitativa, innanzitutto quelli definiti all'interno della Strategia nazionale d'inclusione dei rom, sinti e camminanti - Attuazione Comunicazione Commissione Europea n. 173/2011.";

4) alla fine del comma 5 è aggiunto il seguente periodo: "La Regione Campania promuove programmi e linee di intervento volte a razionalizzare, sostenere ed estendere nelle diverse esperienze di riutilizzo sociale dei beni confiscati e su diversi ambiti territoriali la metodologia socio-sanitaria dei progetti riabilitativi individuali regionali sostenuti con budget di salute di cui all'articolo 46 della legge regionale 1/2012, anche nell'ottica del superamento degli ospedali psichiatrico giudiziari secondo quanto indicato dal decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81.";

l) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Art. 8 (Norma Finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge ed al finanziamento delle politiche di inclusione sociale si fa fronte, per l'esercizio finanziario 2018, mediante l'utilizzo delle risorse iscritte alla Missione 12, Programma 07, Titolo 1, per euro 1.300.000,00 e alle risorse iscritte alla Missione 12, Programma 08, Titolo 1 per euro 700.000,00 del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.".

 

     Art. 2. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.