§ 4.6.31 - L.R. 8 febbraio 2018, n. 5.
Norme in materia di artigianato.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.6 artigianato e industria
Data:08/02/2018
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Oggetto)
Art. 3.  (Definizioni)
Art. 4.  (Ambito di applicazione)
Art. 5.  (Imprenditore artigiano)
Art. 6.  (Requisiti dell'impresa artigiana)
Art. 7.  (Esercizio dell'attività artigiana)
Art. 8.  (Consorzi e società consortili)
Art. 9.  (Albo delle imprese artigiane)
Art. 10.  (Iscrizione, modifiche e cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane)
Art. 11.  (Comunicazioni al Registro delle imprese)
Art. 12.  (Ricorsi)
Art. 13.  (Sanzioni)
Art. 14.  (Controlli, applicazione e riscossione delle sanzioni)
Art. 15.  (Osservatorio regionale per l'artigianato calabrese)
Art. 16.  (Funzioni dell'ORAC)
Art. 17.  (Assistenza e sviluppo alle imprese artigiane)
Art. 18.  (Centri di assistenza tecnica per l'artigianato)
Art. 19.  (Funzioni dei CATA)
Art. 20.  (Definizione)
Art. 21.  (Manifattura innovativa)
Art. 22.  (Definizione e settori tutelati)
Art. 23.  (Maestro artigiano)
Art. 24.  (Bottega – scuola)
Art. 25.  (Caratteristiche del contrassegno di origine e qualità e modalità di ottenimento)
Art. 26.  (Albo regionale delle imprese artigiane operanti
Art. 27.  (Sistema informativo regionale sull'artigianato)
Art. 28.  (Norma finanziaria)
Art. 29.  (Disposizioni finali)


§ 4.6.31 - L.R. 8 febbraio 2018, n. 5.

Norme in materia di artigianato.

(B.U. 12 febbraio 2018, n. 17)

 

CAPO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione Calabria, ai sensi dell'articolo 45, secondo comma, della Costituzione, nell'ambito della competenza legislativa di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, dei principi di cui all’articolo 2 dello Statuto regionale e anche degli strumenti di programmazione previsti dallo Stato e dalla Unione europea, provvede alla tutela, sviluppo e valorizzazione dell'artigianato e delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, tradizionali ed artistiche, nonché dei talenti e dei mestieri.

2. La Regione, in conformità alla normativa europea e nell'ambito della potestà legislativa e delle competenze regionali, promuove la crescita competitiva, la capacità di innovazione del sistema produttivo e l'attrattività del contesto territoriale e sociale della Calabria, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, garantendo la libera iniziativa economica in armonia con l'articolo 41 della Costituzione.

 

     Art. 2. (Oggetto)

1. La presente legge disciplina in maniera organica la materia dell'artigianato, in armonia con i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione di cui all'articolo 46 dello Statuto regionale, con i principi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa ed in conformità ai principi della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato).

2. Disciplina, in particolare, i requisiti di imprenditore artigiano e di impresa artigiana, dei loro consorzi e società consortili, le procedure per l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane; detta norme per la creazione di imprese artigiane, per sostenerne la crescita e lo sviluppo agevolando l'accesso al credito, la formazione professionale, l'associazionismo economico, l'internazionalizzazione, l'innovazione, per favorire la successione d'impresa e il passaggio generazionale, per salvaguardare e tutelare i valori, i saperi e i mestieri dell'artigianato artistico e tradizionale calabrese.

 

     Art. 3. (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) artigiano, colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo;

b) impresa artigiana, l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano, nei limiti dimensionali di cui all'articolo 4 della legge 443/1985, ha per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione e trasformazione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi;

c) associazioni dí categoria artigiane, le federazioni regionali più rappresentative, aderenti alle confederazioni firmatarie di contratti collettivi di lavoro dell'artigianato a livello nazionale, effettivamente presenti ed operanti in Calabria da almeno tre

anni e con una rappresentatività minima del 7 per cento su base regionale, certificati dall'INPS con cadenza triennale;

d) Albo imprese artigiane, lo speciale albo tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) competenti per territorio su cui sono annotate le imprese artigiane;

e) Osservatorio regionale artigianato calabrese (ORAC), l'organismo istituito dalla Regione Calabria del quale fanno parte un rappresentante per ciascuna associazione di categoria artigiana ed uno in rappresentanza dell'Ente bilaterale dell'artigianato calabrese, e che svolge attività di studio e supporto al dipartimento regionale competente in materia di artigianato;

f) Centri di assistenza tecnica per l'artigianato (CATA), quelli costituiti dalle associazioni di categoria artigiane, autorizzati dalla Regione Calabria e non aventi scopo di lucro;

g) Confidi o Cofidi, i consorzi di garanzia con sede operativa in Calabria, aventi i requisiti previsti dalla normativa nazionale, iscritti nell'apposito elenco tenuto dalla Banca d’Italia, per il rilascio delle garanzie in favore delle imprese sulle operazioni di credito a breve e a medio-lungo termine.

 

     Art. 4. (Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano all'imprenditore artigiano e all'impresa artigiana come definiti negli articoli 5 e 6.

2. La Regione riconosce le associazioni di categoria dell'artigianato quali soggetti principali di riferimento dell'ente per sviluppare le politiche, le azioni e le attività a favore del comparto artigiano.

 

     Art. 5. (Imprenditore artigiano)

1. L'imprenditore artigiano, nell'esercitare particolari attività che richiedono una peculiare preparazione e implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico - professionali previsti dalle leggi statali o regionali.

2. Sono escluse dall'oggetto dell'impresa artigiana le attività agricole, di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione di beni e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo che siano esclusivamente strumentali o accessorie o complementari all'esercizio dell'impresa artigiana.

3. Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e di esercizio della sua professione.

4. Il dipartimento regionale competente individua, con decreto, le attività, anche di natura emergente, che possono rientrare nell'esercizio dell'impresa artigiana e che sono caratterizzate dall'impiego di nuove tecniche produttive ovvero da situazioni di contiguità funzionale rispetto ad altri comparti di attività.

 

     Art. 6. (Requisiti dell'impresa artigiana)

1. L'impresa deve essere organizzata ed operare con il lavoro personale e professionale dell'imprenditore artigiano ed, eventualmente, con quello dei suoi familiari rientranti nei gradi di parentela e di affinità fissati all'articolo 230-bis del Codice civile, dei soci e dei dipendenti, a condizione che il lavoro complessivamente organizzato nell'impresa abbia funzione preminente sul capitale.

2. L'impresa artigiana può essere esercitata:

a) in forma individuale;

b) in forma collettiva attraverso società, anche cooperative, escluse le società per azioni e in accomandita per azioni, a condizione che:

1) nelle società in nome collettivo la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;

2) nelle società in accomandita semplice ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio accomandatario di un'altra società in accomandita semplice;

3) nelle società a responsabilità limitata unipersonale il socio unico sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e non sia unico socio di un'altra società a responsabilità limitata o socio accomandatario di una società in accomandita semplice;

4) nelle società a responsabilità limitata la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società;

5) nelle società cooperative la maggioranza dei soci sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.

3. Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato se non è iscritta all'albo artigiani; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritte nella separata sezione dell'albo artigiani, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 13.

4. L'impresa artigiana può avvalersi di specifiche unità locali per lo svolgimento di fasi del processo produttivo e per lo svolgimento di attività amministrative gestionali.

5. In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo artigiani, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti dal presente articolo, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato. In tal caso, per le attività previste, il coniuge, i figli maggiorenni o minori emancipati o il tutore dei figli minori possono avvalersi di un responsabile tecnico esterno all'impresa in possesso dei prescritti requisiti.

6. In caso di gravi motivi di salute dell'imprenditore artigiano, debitamente documentati, su richiesta, può essere sospesa l'iscrizione degli elenchi previdenziali per un massimo di dodici mesi.

 

     Art. 7. (Esercizio dell'attività artigiana)

1. L'attività artigiana può essere esercitata in luogo fisso a ciò adibito o presso l'abitazione dell'imprenditore artigiano o di uno dei soci che partecipano al lavoro o in altra sede individuata con il committente, oppure in forma ambulante o di posteggio.

2. L'impresa artigiana può vendere beni di produzione propria nei locali di produzione medesima o ad essi contigui.

3. Per la vendita nei locali di produzione, o a essi contigui, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio commessa, non si applicano alle imprese artigiane le disposizioni vigenti in materia di esercizio di attività commerciali, di intermediazione di vendita e di orario di vendita.

4. L'impresa artigiana può effettuare la somministrazione di alimenti e bevande nei locali di produzione e in quelli ad essi adiacenti, utilizzando gli arredi dell'azienda medesima, quale attività strumentale e accessoria alla produzione con esclusione del servizio di somministrazione assistita e nel rispetto delle vigenti norme igienico -sanitarie.

 

     Art. 8. (Consorzi e società consortili)

1. I consorzi e le società consortili, costituiti anche in forma cooperativa, cui partecipano, oltre che imprese artigiane, anche piccole imprese, nonché enti pubblici o privati, purché in numero non superiore ad un terzo, sono iscritti in una separata sezione dell'albo artigiani, a condizione che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti.

2. I consorzi e le società consortili comunicano annualmente alla CCIA le cessazioni e le modificazioni nello stato di fatto e di diritto delle imprese associate intervenute successivamente all'iscrizione, ivi inclusa la perdita dei requisiti dell’impresa artigiana. Comunicano altresì la cessazione del consorzio o della società consortile.

3. Per la tenuta della separata sezione dell'albo si applicano le disposizioni previste per l'albo provinciale delle imprese artigiane.

4. I consorzi e le società consortili di cui ai commi 1 e 2, regolarmente iscritti, sono ammessi a godere delle agevolazioni previste per le imprese artigiane e ad adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrono riferimenti all'artigianato.

 

CAPO II

Iscrizione delle imprese artigiane

 

     Art. 9. (Albo delle imprese artigiane)

1. E’ istituito l'Albo delle imprese artigiane della Regione Calabria, suddiviso in sezioni provinciali, a cui sono tenute a iscriversi le imprese artigiane in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.

2. E’ delegato alle CCIAA l'esercizio delle funzioni amministrative per l'iscrizione, modificazione e cancellazione nell'Albo delle imprese artigiane, sulla base delle procedure previste dalla presente legge e secondo la normativa vigente.

3. La Regione esercita funzioni di coordinamento in ordine alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane da parte delle CCIAA e le informazioni contenute nello stesso sono di esclusiva proprietà della Regione. Chiunque può prenderne visione e ottenere una copia.

4. L'iscrizione delle imprese aventi titolo, costituite anche in forma cooperativa o consortile, nonché dei loro consorzi, è effettuata con le modalità di cui all'articolo 10.

5. L'iscrizione all'Albo regionale, effettuata con le modalità di cui all'articolo 10, ha efficacia costitutiva ed è condizione:

a) per la concessione delle agevolazioni in favore delle imprese artigiane;

b) per l'adozione da parte dell'impresa di segni distintivi in cui siano presenti riferimenti all'artigianato.

6. Per le attività previste dalla presente legge si applicano, a favore delle CCIAA, i diritti di segreteria stabiliti in attuazione del comma 2 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).

 

     Art. 10. (Iscrizione, modifiche e cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane)

1. Per l'iscrizione, la modificazione e la cancellazione dall'Albo regionale delle imprese artigiane, il legale rappresentante dell'impresa presenta all’Ufficio del registro delle imprese presso la CCIAA territorialmente competente, per via telematica, anche tramite le Agenzie per le imprese di cui all'articolo 38 del decreto - legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la stabilizzazione della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la comunicazione unica per gli adempimenti di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

2. Ove, per l'avvio dell'attività, la legge non preveda il rilascio di autorizzazioni, permessi o nullaosta o altro atto espresso della pubblica amministrazione, la comunicazione unica, predisposta sull'apposita modulistica, uniforme a livello regionale, corredata di autocertificazioni e delle attestazioni richieste, viene immediatamente trasmessa dal Registro imprese allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) comunale competente e consente l'acquisizione immediata della qualifica di impresa artigiana, con conseguente iscrizione nell'Albo regionale o nella separata sezione per i consorzi e le cooperative e l'avvio immediato dell'attività, nonché per la registrazione di modifiche o cancellazione, comprese le modificazioni relative alla perdita dei requisiti, previsti dalla legge per l'iscrizione.

3. Nel caso in cui siano necessarie autorizzazioni, permessi o nullaosta o altro atto espresso da parte delle pubbliche amministrazioni, la comunicazione unica, corredata di tutta la documentazione pertinente, viene presentata al SUAP del comune dove si insedia l'impresa. I SUAP comunali provvedono all'inoltro telematico della documentazione alle competenti CCIAA. Per i comuni aderenti al Sistema regionale SUAP della Calabria le informazioni di pertinenza del Registro imprese vengono inviate per via telematica attraverso l'interoperabilità tra i due sistemi informatici.

4. Gli effetti costitutivi dell'iscrizione, della modifica e della cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane, o nella separata sezione, decorrono dalla data di presentazione da parte dell'interessato della comunicazione unica di cui al comma 2.

5. La CCIAA ha la facoltà di disporre, entro i termini di legge, accertamenti e controlli, anche in loco, raccordandosi con i SUAP comunali responsabili delle attività di verifica formale e sostanziale delle pratiche, ai sensi di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive).

6. La CCIAA, a seguito dell'istruttoria svolta, può adottare, d'ufficio, eventuali provvedimenti di cancellazione e di variazione entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione. Il decorso del termine è sospeso per trenta giorni al fine di garantire eventuali integrazioni della documentazione.

7. Il provvedimento di cancellazione e di variazione di cui al comma 6 deve essere comunicato all'impresa artigiana entro il termine di sette giorni dalla data di adozione dello stesso, nel rispetto delle disposizioni sulla partecipazione al procedimento amministrativo di cui al Capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

8. Le CCIAA procedono all'annotazione d'ufficio nell'Albo regionale artigiano, o nella separata sezione, delle imprese, consorzi e società consortili che, pur essendovi tenute, non abbiano provveduto alla presentazione delle comunicazioni necessarie di cui al comma 1, fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 13. A tal fine, le CCIAA possono disporre accertamenti e controlli avvalendosi anche dell'attività istruttoria dei comuni e nel rispetto delle disposizioni sulla partecipazione al procedimento amministrativo di cui al Capo III della legge 241/1990.

9. La Regione Calabria, attraverso i propri uffici, può esercitare un'attività di controllo e verifica sulle richieste di iscrizione, modificazione e cancellazione delle imprese dall'Albo artigiano, disciplinando con apposito decreto dirigenziale le eventuali modalità. La Regione, può altresì sottoscrivere con le CCIAA, Unioncamere Calabria e le associazioni di categoria dell'artigianato un protocollo per il monitoraggio delle iscrizioni, modificazioni e cancellazioni dall'Albo delle imprese artigiane.

 

     Art. 11. (Comunicazioni al Registro delle imprese)

1. Le imprese artigiane iscritte all'Albo sono tenute a comunicare, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, all’Ufficio del registro delle imprese presso la CCIAA territorialmente competente, le modificazioni dello stato di fatto e di diritto dell'impresa nonché la sospensione o la cessazione dell'attività.

2. L'Ufficio del registro delle imprese procede alla modifica e alla cancellazione nei termini e con le modalità previste per l'iscrizione al Registro delle imprese e dà comunicazione dell'avvenuta modifica e cancellazione, entro dieci giorni dall'adozione del provvedimento, alle amministrazioni competenti anche ai fini previdenziali e assistenziali.

3. Le CCIAA procedono alla cancellazione d'ufficio delle imprese, consorzi e società consortili che, pur avendone l'obbligo, non abbiano provveduto alla presentazione delle comunicazioni necessarie di cui al comma 1 dell'articolo 10. A tal fine, le CCIAA possono disporre accertamenti e controlli avvalendosi anche dell'attività istruttoria dei comuni.

 

     Art. 12. (Ricorsi)

1. Avverso i provvedimenti adottati dalla CCIAA in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo, ivi compreso il riconoscimento di impresa operante nel settore dell'artigianato artistico e tradizionale, è ammesso ricorso amministrativo alla Regione entro trenta giorni dalla data del ricevimento della comunicazione del provvedimento impugnato.

2. La Regione, qualora non vi abbia già provveduto il ricorrente, comunica il ricorso agli altri soggetti direttamente interessati ed individuabili sulla base dell'atto impugnato. Entro venti giorni dalla comunicazione del ricorso gli interessati possono presentare deduzioni e documenti.

3. La presentazione del ricorso avverso i provvedimenti di cancellazione, trasmesso in copia alla CCIAA, ha efficacia sospensiva dell'eventuale provvedimento impugnato.

4. La Regione, previo parere dell'Osservatorio regionale per l'artigianato calabrese da rilasciarsi nel termine di venti giorni dalla richiesta, decide entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso, anche in assenza del suddetto parere ove non rilasciato nei tempi previsti, dandone immediata comunicazione al ricorrente e alle altre parti interessate.

5. Le CCIAA provvedono d'ufficio ad eseguire le iscrizioni, le modificazioni e le cancellazioni conseguenti alle decisioni della Regione entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione dandone notizia al dipartimento regionale competente.

6. Contro le decisioni assunte dalla Regione, adita in sede di ricorso, sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dalla vigente normativa statale.

 

     Art. 13. (Sanzioni)

1. In relazione all'annotazione nell'Albo artigiani delle imprese con la qualifica di impresa artigiana sono previste le seguenti sanzioni amministrative:

a) da 250,00 euro a 2.500,00 euro nei casi di uso illegittimo, da parte di imprese non iscritte all'Albo, ovvero da altri soggetti, del riferimento all'artigianato nella ditta, nell'insegna o nel marchio;

b) da 150,00 euro a 1.500,00 euro nel caso di omessa comunicazione di iscrizione all'Albo da parte di impresa avente i requisiti artigiani;

c) da 51,65 euro a 516,50 euro, con riferimento alle imprese individuali per la violazione di quanto previsto dall'articolo 2194 c.c.;

d) da 103,00 euro a 1.033,00 euro, con riferimento alle società di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), nei seguenti casi:

1) omessa comunicazione di iscrizione all'Albo;

2) omessa o ritardata presentazione della comunicazione di cessazione;

3) omessa o ritardata presentazione della comunicazione unica di modificazione relativa ad eventi incidenti sui requisiti sostanziali di impresa artigiana ovvero di titolare, socio, collaboratore artigiano.

 

     Art. 14. (Controlli, applicazione e riscossione delle sanzioni)

1. Le verifiche e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 13, salvo quanto previsto da specifiche normative statali e regionali, sono trasferite alle CCIAA territorialmente competenti, che le esercitano in conformità a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), avvalendosi della collaborazione dei comuni per le attività di verifica e controllo.

2. Le somme riscosse a seguito dell'applicazione delle sanzioni sono destinate, per una quota comunque non eccedente il 30 per cento, alle stesse CCIAA e ai comuni per l'attività istruttoria e, per la restante parte, sono destinate alla realizzazione di iniziative dirette alla promozione e allo sviluppo delle imprese artigiane.

3. L’uniforme applicazione sul tutto il territorio regionale di quanto previsto dal comma 2 è garantita mediante intesa, avente a oggetto specifiche linee guida operative, tra la Regione Calabria, Unioncamere Calabria, Associazione regionale dei Comuni della Calabria (ANCI Calabria) e le associazioni di categoria.

4. Le CCIAA trasmettono alla Regione Calabria, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione in ordine alle infrazioni rilevate, a quelle definite e a quelle ancora pendenti, nonché una relazione annuale sulle iscrizioni, modificazioni e cancellazioni.

 

CAPO III

Organismi a supporto dell'artigianato

 

     Art. 15. (Osservatorio regionale per l'artigianato calabrese)

1. E' istituito l'Osservatorio regionale per l'artigianato calabrese (ORAC), che ha sede presso il competente dipartimento regionale.

2. L'ORAC è costituito con atto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia, ed è composto da:

a) il dirigente del settore regionale competente in materia di sviluppo economico, o suo delegato, che assume anche la funzione di Presidente;

b) tre o più esperti nelle materie giuridiche e di artigianato, non titolari di imprese artigiane, designati da ciascuna delle associazioni di categoria;

c) un rappresentante designato dall'Ente bilaterale dell'artigianato calabrese.

3. La designazione dei componenti di cui alle lettere b) e c), per ciascuno dei quali è designato anche un supplente, avviene entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta da parte del dipartimento regionale competente in materia di artigianato. Trascorso inutilmente il suddetto termine, il Presidente della Regione provvede comunque alla nomina e costituisce l'Osservatorio con i componenti già designati e con i rappresentanti regionali esperti nelle materie giuridiche e artigianali.

4. L'ORAC elegge fra i propri componenti il Vicepresidente, scelto tra i rappresentanti di cui alla lettera b) del comma 2; può adottare un regolamento interno di funzionamento e dura in carica tre anni a decorrere dalla data di costituzione.

5. Alla convocazione dell'ORAC provvede il Presidente o un suo delegato. L'avviso di convocazione è trasmesso a mezzo posta elettronica certificata non meno di tre giorni prima della riunione e contiene l'indicazione dell'ordine del giorno.

6. Per la validità delle riunioni dell'ORAC è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Nel caso di parità, prevale il voto del Presidente.

7. La partecipazione alle sedute è a titolo gratuito, non comporta alcun onere a carico della Regione e non dà diritto al rimborso delle spese.

8. I compiti di segreteria sono svolti da personale appartenente al competente settore regionale.

9. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede alla costituzione dell'Osservatorio.

 

     Art. 16. (Funzioni dell'ORAC)

1. All'ORAC competono le seguenti funzioni:

a) rilascio di pareri consultivi per l'emanazione di direttive per la definizione di criteri omogenei per la tenuta dell'Albo delle imprese artigiane e per la sua armonizzazione con le procedure attinenti l'iscrizione al Registro delle imprese;

b) elaborazione, unitamente al competente settore regionale, e presentazione alla Giunta regionale di un rapporto annuale concernente le attività artigianali nel territorio regionale;

c) promozione di forme di comunicazione stabili con le CCIAA e con Unioncamere Calabria nel settore dell'artigianato;

d) svolgimento di attività di documentazione, di studio e di informazione ed elaborazione di periodiche indagini conoscitive e rilevazioni statistiche sulla struttura, le caratteristiche, le prospettive e le potenzialità dell'artigianato in Calabria;

e) formulazione di proposte al dipartimento regionale competente, comprese quelle di tipo promozionale, per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato, in particolare quello artistico e tradizionale;

f) rilascio di pareri sui ricorsi proposti di cui all'articolo 12;

g) formulazione di una proposta motivata ai fini dell'individuazione dei settori di cui all'articolo 22;

h) rilascio di pareri e formulazione di proposte per quanto riguarda i settori nei quali effettuare i corsi di formazione professionale nell'artigianato, di bottega scuola e alternanza scuola - lavoro;

i) espressione di una valutazione sul riconoscimento del titolo di Maestro artigiano di cui all'articolo 23;

j) proposta di riconoscimento delle botteghe-scuole di cui all'articolo 24;

k) proposta e valutazione circa l'attribuzione del contrassegno di origine e qualità ai sensi dell'articolo 25 ed esercizio del potere di vigilanza.

 

     Art. 17. (Assistenza e sviluppo alle imprese artigiane)

1. La Regione sostiene le attività finalizzate alla divulgazione dell'associazionismo e alla promozione, assistenza e sviluppo delle imprese artigiane singole o associate e, a tal fine, nei limiti previsti dalla legge annuale di bilancio, assegna un contributo da ripartire tra le associazioni di categoria dell'artigianato, secondo la definizione di cui all'articolo 3, che svolgono tali attività.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno, le associazioni di categoria interessate fanno pervenire al competente dipartimento regionale la domanda di concessione del contributo di cui al comma 1, con una dettagliata relazione tecnica sulle attività svolte, le spese sostenute e i giustificativi di spesa allegati, tutti riferiti all'anno precedente. Le associazioni di categoria possono produrre, nei successivi venti giorni dalla scadenza del termine di cui sopra o nel termine assegnato dalla struttura regionale competente in materia, eventuali ulteriori documenti integrativi della richiesta. Ai fini dell'erogazione del contributo possono essere tenute in considerazione solo le attività promosse e realizzate direttamente dalle associazioni di categoria e le spese da esse direttamente sostenute.

3. Il dipartimento regionale competente, previa istruttoria delle domande pervenute, dispone la concessione di contributi con decreto, ad ogni singola associazione che ne abbia fatto richiesta nei termini e con le modalità di cui al comma 2, nei limiti degli importi di spesa rendicontati dalle stesse ed entro i limiti di previsione degli importi stanziati di cui al comma 1.

4. L'ammontare del contributo di cui al comma 1 è così ripartito:

a) il 50 per cento dell'importo diviso in parti uguali tra le associazioni aventi diritto all'assegnazione del contributo e comunque nei limiti degli importi rendicontati da ciascuna struttura interessata;

b) il 50 per cento in proporzione all'ampiezza della rappresentatività di ciascuna associazione, desumibile dagli abbinati INPS dell'anno precedente, certificati, con riferimento agli artigiani ed alle imprese commerciali.

 

     Art. 18. (Centri di assistenza tecnica per l'artigianato)

1. Al fine di assistere le imprese nella fase di costituzione e incoraggiare i processi di ammodernamento delle imprese artigiane calabresi, sono istituiti, su base regionale, i Centri di assistenza tecnica per l'artigianato (CATA) attraverso l'accreditamento presso la Regione, ove sussistano i requisiti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

2. I CATA sono costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria dell'artigianato che assicurano una pluralità di strutture operative sul territorio regionale. Possono far parte dei CATA anche:

a) gli enti e le società di formazione professionale e le agenzie per il lavoro accreditati dalla regione;

b) i consorzi e le cooperative di garanzia fidi;

c) gli enti pubblici e privati aventi esclusiva o prevalente finalità di sviluppo, promozione e ricerca in campo economico;

d) altri enti di assistenza tecnica eventualmente costituiti nella regione;

e) gli istituti di credito e le società finanziarie;

f) enti bilaterali settoriali.

3. All'interno di ciascun CATA deve essere garantita la presenza di almeno un responsabile dell'unità organizzativa ed un'adeguata struttura amministrativa.

4. I CATA sono autorizzati con decreto dirigenziale, previa istruttoria compiuta dal competente dipartimento regionale.

5. La domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività dei CATA è presentata al competente dipartimento regionale in materia di artigianato, debitamente sottoscritta dal rappresentante legale che attesti l'esistenza dei requisiti previsti dalla presente legge ed è corredata dalla seguente documentazione:

a) atto costitutivo e statuto della società che prevedano espressamente lo svolgimento delle attività per le quali si chiede l'autorizzazione e l'assenza di discriminazioni tra le imprese che si avvalgono del Centro;

b) numero di iscrizione alla CCIAA;

c) dichiarazione di non sussistenza nei confronti dei rappresentanti legali che costituiscono o partecipano al CATA, di cause di divieto, di decadenza o di sospensione, derivanti dall'applicazione della normativa antimafia;

d) copia dello statuto dell'associazione costituente;

e) relazione sulla struttura organizzativa e sulle competenze professionali delle risorse umane impiegate per l'erogazione dei servizi.

6. I CATA, autorizzati ai sensi della presente legge allo svolgimento dell'attività e alle iniziative promozionali, devono esporre al pubblico la dicitura "Centro di assistenza tecnica per l'artigianato" e riportare gli estremi del provvedimento regionale di autorizzazione.

7. L'autorizzazione al CATA, rilasciata ai sensi del presente articolo, decade o viene revocata nei seguenti casi:

a) perdita dei requisiti che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione;

b) inosservanza delle norme sul lavoro e dei contratti collettivi di lavoro nei confronti dei lavoratori dipendenti;

c) grave violazione di specifiche norme settoriali o appartenenti all'ordinamento comunitario;

d) inosservanza delle disposizioni e degli obblighi previsti dalla presente legge.

 

     Art. 19. (Funzioni dei CATA)

1. I CATA concorrono all'attuazione delle politiche regionali a sostegno delle imprese artigiane e non perseguono scopo di lucro. In particolare, svolgono prevalentemente, a favore delle imprese artigiane e piccole e medie imprese (PMI), attività dirette:
a) a sostenere la creazione di nuove imprese artigiane;

b) all'assistenza tecnica;

c) all'informazione, formazione e aggiornamento in materia di finanza d'impresa, innovazione tecnologica e organizzativa;

d) al miglioramento della gestione economica e finanziaria di impresa;

e) all'accesso ai finanziamenti anche comunitari;

f) alla sicurezza, informazione, formazione e tutela dei consumatori;

g) alla tutela dell'ambiente;

h) alla diffusione di strumenti e metodologie finalizzati alla conoscenza degli antichi mestieri;

i) alla tutela dell'igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro;

j) alla certificazione di qualità delle imprese artigiane;

k) a sostenere il ricambio generazionale della forza lavoro, alla successione d'impresa e alla sua trasmissione a vantaggio dei familiari del titolare, dei dipendenti, di altri soggetti aventi i requisiti soggettivi per l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane;

I) a favorire la presenza delle imprese artigianali calabresi sui mercati nazionali e internazionali, sia in termini di promozione economica e territoriale che di internazionalizzazione;

m) a supportare il rafforzamento di capitale, la crescita economica e quella dimensionale delle imprese artigiane, anche attraverso l'accompagnamento all'utilizzo di contratti di rete e altre moderne forme di aggregazione.

2. I CATA che intendano svolgere attività formativa restano assoggettati ai requisiti stabiliti dalle norme regionali di settore.

3. La Regione può avvalersi dei CATA per ogni iniziativa volta a facilitare il rapporto tra amministrazione regionale e imprese.

 

CAPO IV

Interventi a sostegno dell'artigianato

 

     Art. 20. (Definizione)

1. La Regione, nei limiti delle risorse previste dalla legge annuale di bilancio, può sostenere la nascita, la qualificazione, lo sviluppo, la competitività e l'occupazione del sistema produttivo artigiano della Calabria, sentite le associazioni di categoria dell'artigianato,

sia con interventi singoli che nell'ambito di un piano, anche triennale, di interventi finalizzati ai seguenti obiettivi:

a) favorire e sostenere la produzione, i servizi, la commercializzazione e l'innovazione tecnologica, organizzativa, gestionale e finanziaria delle imprese artigiane;

b) finanziare progetti di ricerca industriale, sviluppo competitivo, programmi di assistenza tecnica finalizzata alla ricerca di tendenze, di stili di design, all'aggiornamento organizzativo e manageriale dell'artigianato;

c) approfondire la conoscenza delle problematiche dell'artigianato e promuovere l'informazione delle imprese artigiane;

d) favorire la formazione e l'aggiornamento professionale e imprenditoriale con interventi specifici, sentite le associazioni di categoria e gli enti bilaterali dell'artigianato al fine di qualificare, valorizzare e aggiornare il capitale umano anche nell'ambito delle politiche regionali di istruzione, formazione e lavoro;

e) promuovere e valorizzare le produzioni dell'artigianato artistico tradizionale di qualità anche attraverso l'istituzione di specifici marchi collettivi regionali, secondo la disciplina nazionale ed europea;

f) sostenere l'insediamento e la localizzazione delle imprese artigiane in aree attrezzate per la valorizzazione delle produzioni regionali stesse, nonché finanziando la predisposizione di infrastrutture di servizio al sistema produttivo;

g) favorire l'accesso al credito per le imprese;

h) sostenere e promuovere la cooperazione creditizia attraverso il concorso al fondo rischi dei consorzi fidi operanti nella Regione Calabria nonché la concessione agli stessi consorzi di contributi per programmi aziendali di sviluppo dei servizi di assistenza e consulenza finanziaria;

i) sostenere la crescita dimensionale, la costituzione e la qualificazione di reti di imprese, progetti e programmi di filiere e cluster d'imprese, istituzione e riconoscimento di incubatori di imprese, l'attuazione di processi di ampliamento, ristrutturazione e riconversione; la realizzazione di programmi tesi allo sviluppo dell'associazionismo economico e la cooperazione aziendale;

j) sostenere, nell'ambito degli strumenti della programmazione, anche in compartecipazione con i ministeri competenti e con il sistema camerale calabrese, processi di internazionalizzazione del sistema produttivo artigiano con politiche di rete e supporto alla promozione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti, digitalizzazione dei processi e delle imprese;

k) promuovere iniziative intese a favorire:

1) la continuità di attività dell'impresa artigiana;

2) il passaggio generazionale, al fine di non disperdere le attività imprenditoriali già in essere e di salvaguardare i livelli occupazionali;

3) la creazione di nuove imprese artigiane, altrimenti denominate "start-up", al fine di accrescere la nascita di nuova imprenditorialità e di favorire la crescita occupazionale;

l) promuovere azioni volte all'uso sostenibile e durevole delle risorse ambientali territoriali, allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, alla riduzione degli impatti ambientali e dei consumi energetici e idrici a salvaguardia dell'ambiente per le future generazioni;

m) promuovere, in collaborazione con le associazioni di categoria, il sistema scolastico e le università, iniziative volte ad accrescere la cultura di impresa attraverso specifici progetti di alternanza scuola-lavoro;

n) promuovere e favorire gli insediamenti artigiani nei centri storici.

2. I CATA, nell'esercizio della funzione di assistenza tecnica alle imprese

artigiane, possono presentare alla Giunta regionale progetti intesi a sviluppare le politiche, le azioni e le attività a favore dell'artigianato e PMI, anche per le finalità di cui al presente articolo.

 

CAPO V

Innovazione

 

     Art. 21. (Manifattura innovativa)

1. La Regione riconosce il valore artigiano e la manifattura innovativa, nelle loro diverse espressioni, quali componenti essenziali del tessuto sociale e produttivo calabrese, promuovendo l'innovazione attraverso la piena integrazione tra i saperi tradizionali, le nuove conoscenze e la tecnologia.

2. La Regione, attraverso specifici accordi con i comuni, gli enti e società del sistema regionale e nazionale, promuove e sostiene la diffusione di spazi aperti, imprese diffuse, nuovi luoghi di lavoro e socializzazione ai fini dello sviluppo e della valorizzazione economica e sociale e della rivitalizzazione dei territori e centri urbani, anche a partire dalla riqualificazione delle aree industriali dismesse e dai processi di trasformazione urbana.

3. Nell'ambito dei predetti accordi di cui al comma 2, i comuni e gli enti del sistema regionale possono concedere in comodato d'uso gratuito gli immobili destinati alle imprese, singole o associate, secondo modalità definite dalla Giunta regionale d'intesa con gli enti interessati.

 

CAPO VI

Artigianato artistico tradizionale

 

     Art. 22. (Definizione e settori tutelati)

1. Fermi restando i requisiti dell'impresa artigiana previsti dall'articolo 6, sono definite produzioni dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura:

a) le creazioni, le produzioni e le opere di elevato valore estetico o ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche che costituiscono gli elementi tipici del patrimonio storico e culturale, tenendo conto delle innovazioni che, nel compatibile rispetto della tradizione artistica, da questa prendono avvio e qualificazione, nonché le elaborazioni e lavorazioni connesse alla loro realizzazione;

b) le lavorazioni che vengono svolte prevalentemente con tecniche manuali, ad alto livello tecnico professionale, con l'ausilio di apparecchiature, a esclusione di processi di lavorazione interamente in serie; sono ammesse singole fasi meccanizzate o automatizzate di lavorazione.

2. Rientrano nel settore delle lavorazioni artistiche tutelate dalla presente legge anche le attività di restauro consistenti in interventi finalizzati alla conservazione, al consolidamento e al ripristino di beni di interesse artistico o appartenenti al patrimonio architettonico, archeologico, etnografico, bibliografico e archivistico, svolte in conformità alle normative vigenti.

3. Nell'ambito delle definizioni di cui ai commi 1 e 2, i settori dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura individuati e da tutelare sono quelli della ceramica, del legno, del ferro, della tessitura e del ricamo, della sartoria, dell'oreficeria, degli strumenti musicali, di pietre e marmi, prodotti di pasticceria e gelateria e di tutte le lavorazioni dell'artigianato artistico e tradizionale che vengono svolte prevalentemente con tecniche manuali.

4. Il dipartimento regionale competente, anche su proposta dell'ORAC, individua altri settori rispetto a quelli elencati nel presente articolo.

5. Le imprese artigiane che esercitano le lavorazioni individuate, ed operanti da almeno tre anni, possono chiedere il riconoscimento di impresa artigiana artistica del relativo settore, inoltrando apposita domanda al dipartimento regionale competente, in cui viene fornita relazione dettagliata sull'attività svolta nonché sulle tecniche di lavorazione. Il riconoscimento dà diritto all'utilizzo del contrassegno di cui all'articolo 25.

 

     Art. 23. (Maestro artigiano)

1. L'attestato di Maestro artigiano è attribuito dal dipartimento regionale competente, previa valutazione positiva rilasciata dall'ORAC, al titolare dell'impresa artigiana del settore dell'artigianato artistico o tradizionale, ovvero al socio di questa purché partecipi personalmente all'attività.

2. I requisiti per il conseguimento della qualifica di Maestro artigiano sono i seguenti:

a) anzianità professionale di almeno dieci anni maturata nella qualità di titolare o di socio dell'impresa artigiana;

b) adeguato grado di capacità professionale, desumibile dal conseguimento di premi, titoli di studio, diplomi o attestati di qualifica, anche conseguiti a seguito di partecipazione a corsi regionali di formazione, dall'esecuzione di saggi di lavoro o, anche da specifica e notoria perizia e competenza o dallo svolgimento di attività formative, nonché da ogni altro elemento che possa comprovare la specifica competenza, perizia e attitudine all'insegnamento professionale;

c) elevata attitudine all'insegnamento del mestiere.

3. L'interessato, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, inoltra apposita domanda al dipartimento regionale competente, su modulistica predisposta da quest'ultimo. L'ORAC esprime un parere entro il termine massimo di sessanta giorni dall'inoltro della richiesta e nei successivi trenta giorni il dipartimento emette il decreto per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano.

 

     Art. 24. (Bottega – scuola)

1. Sono denominate bottega-scuola le imprese operanti nel settore dell'artigianato artistico e tradizionale, di cui sia titolare o socio lavoratore un maestro artigiano di cui all'articolo 23.

2. Le botteghe-scuola sono riconosciute dal dipartimento regionale competente su proposta dall'ORAC e svolgono attività formative nell'ambito dello specifico settore dell'artigianato artistico e tradizionale di cui sono espressione.

3. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 2, l'impresa artigiana deve dimostrare di essere in grado di contribuire al conseguimento di una capacità tecnica adeguata, attraverso le competenze del maestro artigiano e le strutture idonee allo scopo.

4. L'attività formativa presso la bottega-scuola si svolge secondo modalità determinate dalla Regione.

5. La formazione pratica degli allievi artigiani per l'apprendimento dell'arte o del mestiere, avviene, per tutto il periodo stabilito, sotto la personale responsabilità del titolare della bottega - scuola. Per integrare la formazione teorica, culturale e imprenditoriale degli allievi, le imprese che hanno ottenuto il riconoscimento di bottega - scuola si avvalgono degli enti di formazione accreditati dalla Regione Calabria. Al termine del periodo di formazione previsto, in seguito al superamento di un esame teorico-pratico, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di formazione professionale, è attribuita a ciascun allievo la qualifica professionale.

 

     Art. 25. (Caratteristiche del contrassegno di origine e qualità e modalità di ottenimento)

1. Alle imprese operanti nei settori dell'artigianato artistico-tradizionale individuati ai sensi della presente legge può essere attribuito il contrassegno di origine e qualità della Regione Calabria.

2. Il contrassegno di origine e qualità porta la dicitura «Regione Calabria» seguita dalla specificazione del tipo di lavorazione, qualificata come «artistica» e completata con la denominazione della zona di produzione e dall'individuazione delle caratteristiche tecnico-tradizionali di produzione.

3. Le aziende artigiane interessate all'ottenimento del contrassegno, singole o associate, inoltrano domanda al dipartimento regionale competente, allegando alla stessa:

a) certificato di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane;

b) una relazione riguardante le caratteristiche tecniche e merceologiche degli oggetti prodotti e le tecniche e gli stili tradizionali utilizzati, nonché il tipo di lavorazione, il relativo processo produttivo e i materiali utilizzati. I richiedenti sono tenuti a fornire alla Regione, entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, ogni altro documento ritenuto necessario ai fini dell'istruttoria delle domande.

4. L'uso del contrassegno è concesso con decreto del dipartimento regionale competente su proposta dell'ORAC. Il decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

5. Il dipartimento regionale competente, avvalendosi della consulenza e della collaborazione dell'ORAC, può esercitare controlli a campione sull'osservanza dei disciplinari di produzione e sulla rispondenza delle produzioni a quanto previsto dai disciplinari e adotta i provvedimenti di diffida, di sospensione e, nei casi più gravi, di revoca del decreto di autorizzazione all'uso del contrassegno.

6. Le procedure relative agli eventuali ricorsi vengono disciplinati dalle normative vigenti in materia di ricorsi amministrativi.

 

     Art. 26. (Albo regionale delle imprese artigiane operanti

nel settore dell'artigianato artistico)

1. L'impresa artigiana in possesso del contrassegno di origine e qualità è iscritta nell'Albo regionale speciale delle imprese artigiane del settore artistico e tradizionale.

2. In caso di revoca del contrassegno, l'impresa è automaticamente cancellata dall'albo speciale.

 

CAPO VII

Disposizioni finali e finanziarie

 

     Art. 27. (Sistema informativo regionale sull'artigianato)

1. La Regione Calabria coordina i sistemi informativi già istituiti afferenti al sistema produttivo regionale al fine del raggiungimento degli obiettivi di massima informazione e trasparenza. I dati così raccolti, essendo pubblici, sono messi nella disponibilità di chiunque ne faccia richiesta.

 

     Art. 28. (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni contenute nella presente legge, determinati nel limite massimo di 140.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2018 e di 50.000,00 euro per le annualità 2019 e 2020, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse allocate alla Missione 14, Programma 01 (U.14.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020 che presenta la necessaria disponibilità.

2. Alla copertura finanziaria degli oneri per le annualità successive si provvede nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità di risorse autonome, per come stabilite nella legge di approvazione del bilancio di previsione.

 

     Art. 29. (Disposizioni finali)

1. Sono abrogate, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le seguenti leggi e disposizioni:

a) legge regionale 2 giugno 1980, n. 25 (Interventi diretti ad agevolare l’accesso al credito);

b) legge regionale 25 novembre 1989, n. 8 (Disciplina dell’artigianato);

c) legge regionale 26 ottobre 1994, n. 23 (Legge regionale 25 novembre 1989, n. 8 – Modificazioni ed integrazioni degli artt. 21, 26 e 36);

d) legge regionale 26 febbraio 2002, n. 11 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 novembre 1989, n. 8 ed alla legge regionale 26 ottobre 1994, n. 23 recanti: “Disciplina dell’artigianato”);

e) legge regionale 15 marzo 2002, n. 15 (Norme sulla tutela, il recupero e la promozione dell’artigianato artistico e tipico della Calabria);

f) articolo 38 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2011).